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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 34281/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13272/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18748/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34281/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2024 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al ripristino del corretto funzionamento dei caloriferi nella sua cella, perché, dalla nota informativa del carcere, tale ripristino era stato effettuato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, avendo il magistrato risposto alla doglianza del detenuto a quasi un anno di distanza, e riportandosi solo alla nota informativa della Casa di reclusione, affermando la non attualità della questione mentre il difettoso funzionamento dei caloriferi era presente anche al momento della decisione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate.

3.1. Il magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico, e non come giurisdizionale, in quanto la lamentela del detenuto atteneva non ad una totale mancanza di riscaldamento nella propria cella, circostanza potenzialmente idonea a violare il suo diritto soggettivo ad un trattamento umano e dignitoso e al rispetto della sua salute, ma atteneva ad un occasionale malfunzionamento dell'impianto presente, avendo egli affermato che i termosifoni erano tiepidi e non emanavano un calore sufficiente a superare le basse temperature del periodo.

Tale qualificazione è logica e non contraddittoria dal momento che, pur costituendo le modalità di trattamento del detenuto un suo diritto soggettivo, anche ad essere protetto dal freddo, il reclamo giurisdizionale è diretto a tutelare le lesioni strutturali ad esso, dalle quali derivi, come recita l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti, e non una situazione di mero disagio, temporaneo e presto eliminato, che lede solo il suo interesse alla corretta esecuzione della pena (vedi Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905).

3.2. La correttezza della qualificazione del reclamo come generico rende inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, avendo questa Corte stabilito che «E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulla modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenza di ordine e disciplina interna» (Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010).

3.3. Le ulteriori doglianze, inoltre, sono manifestamente infondate, in quanto la leggibilità del provvedimento impugnato, anche se manoscritto, è resa evidente dall'avere il ricorrente contestato anche il suo contenuto, e non solo la forma, ed è corretta la valutazione della infondatezza del reclamo del detenuto sulla base della nota informativa redatta dal carcere, essendo altresì del tutto generica l'affermazione che il malfunzionamento del riscaldamento fosse ancora sussistente al momento della decisione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13272/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 18748/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34281/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2024 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], finalizzato al ripristino del corretto funzionamento dei caloriferi nella sua cella, perché, dalla nota informativa del carcere, tale ripristino era stato effettuato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, con i quali deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con conseguente vizio procedurale, per la non comprensibilità del provvedimento a causa della sua stesura manoscritta, e per la sua manifesta illogicità, avendo il magistrato risposto alla doglianza del detenuto a quasi un anno di distanza, e riportandosi solo alla nota informativa della Casa di reclusione, affermando la non attualità della questione mentre il difettoso funzionamento dei caloriferi era presente anche al momento della decisione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché prospetta enunciati ermeneutici in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e doglianze manifestamente infondate. 3.1. Il magistrato di sorveglianza ha qualificato il reclamo come generico, e non come giurisdizionale, in quanto la lamentela del detenuto atteneva non ad una totale mancanza di riscaldamento nella propria cella, circostanza potenzialmente idonea a violare il suo diritto soggettivo ad un trattamento umano e dignitoso e al rispetto della sua salute, ma atteneva ad un occasionale malfunzionamento dell'impianto presente, avendo egli affermato che i termosifoni erano tiepidi e non emanavano un calore sufficiente a superare le basse temperature del periodo. Tale qualificazione è logica e non contraddittoria dal momento che, pur costituendo le modalità di trattamento del detenuto un suo diritto soggettivo, anche ad essere protetto dal freddo, il reclamo giurisdizionale è diretto a tutelare le lesioni strutturali ad esso, dalle quali derivi, come recita l'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti, e non una situazione di mero disagio, temporaneo e presto eliminato, che lede solo il suo interesse alla corretta esecuzione della pena (vedi Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Rv. 271905). 3.2. La correttezza della qualificazione del reclamo come generico rende inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, avendo questa Corte stabilito che «E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulla modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenza di ordine e disciplina interna» (Sez.1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010). 3.3. Le ulteriori doglianze, inoltre, sono manifestamente infondate, in quanto la leggibilità del provvedimento impugnato, anche se manoscritto, è resa evidente dall'avere il ricorrente contestato anche il suo contenuto, e non solo la forma, ed è corretta la valutazione della infondatezza del reclamo del detenuto sulla base della nota informativa redatta dal carcere, essendo altresì del tutto generica l'affermazione che il malfunzionamento del riscaldamento fosse ancora sussistente al momento della decisione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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