CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24704/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1;7 aprile 2019 nella parte in cui ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandolo alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo che la relazione del curatore fallimentare sarebbe stata travisata, non emergendo da essa la circostanza dell'omessa compilazione negli anni 2012 e 2013 del libro cespiti, atteso che il curatore non aveva indicato quali scritturazioni non sarebbero state annol:ate, è inammissibile perché volto a sostenere che la prova sarebbe stata mal valutata e comunque travisata nel suo significato, cosicché le censure attengono al merito e sono inammissibili in questa sede; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il