CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41157/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, contiene una congrua e non manifestamente illogica motivazione là dove a pag. 5, argomenta che il numero ingente di fatture contestate, la loro periodica emissione in un arco temporale non ristretto erano circostanze che rendevano inverosimile che il ricorrente non ricordasse l'identità del soggetto reale esecutore delle prestazioni indicate, così come correttamente, la sentenza impugnata, ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sulla scorta della diversità di soggetti (intestatario fittizio della fattura e reale esecutore delle prestazioni) giacchè integra il reato contestato anche l'inesistenza soggettiva delle fatture, in un contesto, sottolinea, la corte territoriale, nel quale la generica indicazione della prestazioni indicata in fattura era significativa della inesistenza oggettiva della prestazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il ConsUeit estensore [OSCURATO:PERSONA]