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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07663/2023

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imento danni ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12200/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44P07 B556L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1800/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse della controricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Palermo (Sezione distaccata di Monreale), [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare alla restituzione del capannone sito in Monreale, contrada Fargione, già oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, in esito al recesso esercitato dal committente in data 14 giugno 2002, nonché al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima detenzione del capannone (sia in termini di deprezzamento del cespite, sia con riguardo alla perdita di utilità che sarebbero potute derivare dal suo godimento indiretto).

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie.

L'azione proposta era stata preceduta da un procedimento possessorio intrapreso dal Pirrone, in ragione allo spoglio perpetrato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 23/24 luglio 2002.

Tale procedimento possessorio si era concluso con ordinanza interdittale del 7 novembre 2002, in attuazione della quale il Pirrone era stato reimmesso nella detenzione del cantiere.

Le relative statuizioni della fase sommaria erano state confermate all'esito dello svolgimento del merito possessorio, con sentenza n. 39/2005 del 26 aprile 2005.

In seguito al recesso esercitato dall'appaltante nell'ambito di altro procedimento pendente tra le parti, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, il Pirrone aveva ottenuto le indennità spettanti per l'esercizio di tale diritto.

Nel corso del giudizio petitorio era richiesta, in via d'urgenza, la restituzione del bene, cui seguiva l'ordinanza cautelare del 30 gennaio 2006, che ordinava il rilascio del capannone in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con la successiva attuazione del 15 febbraio 2006.

Quindi, era espletata consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testimoni ammessi.Con sentenza n. 168/2010, depositata il 7 dicembre 2010, il Tribunale adito condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del capannone, confermando l'ordinanza cautelare emessa in corso di causa, nonché al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 238.614,23, a titolo di risarcimento dei danni. 2.- Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, poiché, a seguito del provvedimento possessorio di reintegra, questi aveva detenuto legittimamente il cantiere, nonché l'erroneità della determinazione del quantum del danno subito e l'inesistenza del recesso.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] a versare alla [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di risarcimento danni, la minore somma di euro 68.413,16, oltre interessi a decorrere dal 2 dicembre 2009, confermando, per il resto, la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Giudice d'appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del committente aveva comportato lo scioglimento del contratto di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore di restituire il cantiere, non potendo operare, in ogni caso, il diritto di ritenzione; b) che la tutela possessoria accordata all'appaltatore non escludeva il diritto dell'appaltante di ottenere la restituzione del cespite e il risarcimento dei danni subiti; c) che il danno riconoscibile ammontava ad euro 68.413,16 al 2 dicembre 2009, importo quantificato in sede di indagini tecniche per i danneggiamenti e gli ammaloramenti conseguenti alla mancata riconsegna del cantiere; d) che non spettava, invece, la voce di danno per il mancato utile, atteso che la stessa non risultava essere stata adeguatamente dimostrata nel suo ammontare.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. 4.- La controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 705 c.p.c., dell'art. 1671 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 118 c.p.c., in relazione al disposto di cui all'art. 2697 c.c., ed ancora il vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo del termine di restituzione del capannone controverso, per avere la Corte di merito accordato la tutela petitoria in pendenza del giudizio possessorio, essendo stato il recesso esercitato con atto notificato all'appaltatore il 14 giugno 2002, a fronte di uno spoglio perpetrato nel luglio del 2002.

Sicché, ad avviso dell'istante, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto pretendere la restituzione dell'opificio, facendo valere il suo diritto di proprietà.

Obietta il ricorrente che, comunque, il recesso unilaterale del committente avrebbe prodotto effetti subordinatamente alla condizione che fossero corrisposte le indennità dovute all'appaltatore, con la conseguente legittimità dello status detentionis del capannone controverso.

Tutto ciò, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la sussistenza di un danno ingiusto imputabile all'appaltatore, rispetto peraltro ad un'azione petitoria esercitata ben sei mesi dopo la conclusione del procedimento possessorio. 1.1.- Il motivo è infondato. 1.2.- Per un verso, l'azione petitoria è stata proposta nel rispetto del principio riassunto dal brocardo latino spoliatus ante omnia restituendus, in quanto l'atto di citazione introduttivo dell'azione di rivendicazione è stato notificato il 9 gennaio 2006, a fronte della pronuncia dell'interdetto, a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio, il 7 novembre 2002 (cui era data pronta attuazione) e della conferma della reintegrazione nella detenzione, al termine della fase relativa al merito possessorio, il 26 aprile 2005, con sentenza non più soggetta ad impugnazione (secondo la pacifica asserzione delle parti).

Ebbene, in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., che riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trova la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 10588 del 25/06/2012).

Esigenza pienamente soddisfatta nella fattispecie, posto che solo dopo la piena attuazione della tutela della signoria di fatto sulla res è stato intrapreso il giudizio volto ad ottenere la salvaguardia del titolo dominicale sul bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 15/04/1999). 1.3.- Per altro verso, la pendenza del giudizio possessorio non avrebbe certo impedito all'appaltante di esercitare, in via stragiudiziale, il diritto di recesso dall'appalto, essendo la preclusione di cui all'art. 705, primo comma, c.p.c. espressamente limitata alla proposizione del giudizio petitorio.

Tanto più che nel caso concreto il recesso è stato attuato mediante notifica del 14 giugno 2002, prima che fosse avvenuto lo spoglio contestato nel procedimento possessorio, risalente al 23/24 luglio 2002.

Piuttosto, tale preventivo esercizio del recesso ha comunque consentito l'accoglimento dell'azione di reintegrazione in favore dell'assuntore, che - fino alla consegna dell'opera al committente - detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio, e deve pertanto considerarsi detentore qualificato, con la conseguenza che, ove sia contestata l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, va escluso il venir meno dello ius detinendi e l'appaltatore è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 15/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 21/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 18/02/1985; Sez. 2, Sentenza n. 4030 del 05/09/1978; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966).

Ma una volta che l'azione possessoria è stata definita, non vi era alcuna preclusione acché l'appaltante agisse rivendicando la restituzione del capannone, previo accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, alla luce del recesso esercitato in via stragiudiziale.

Al riguardo, l'esercizio del diritto potestativo di recesso ad nutum del committente determina lo scioglimento dell'appalto con efficacia ex nunc, perfezionandosi con la notizia datane all'appaltatore, rispetto alla quale il pagamento di quanto dovuto costituisce una mera conseguenza, e non una condizione, con la correlativa acquisizione del diritto dell'appaltatore a ricevere l'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno, secondo il modello che si profila per i riflessi risarcitori di un fatto già accaduto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 01/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4750 del 29/04/1991; Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 24/10/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 456 del 13/02/1958; Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 14/06/1972; contra le risalenti e superate pronunce di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 16/10/1967; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966).

Peraltro, la pronuncia impugnata ha puntualizzato che, attraverso l'instaurazione di un autonomo giudizio, l'assuntore aveva ottenuto l'indennità spettante per l'esercizio del recesso a cura dell'appaltante.

Ed ha altrettanto correttamente rilevato che, in ogni caso, l'appaltatore - a fronte della domanda di rivendica azionata dal committente, alla luce dell'esercitato diritto potestativo unilaterale di recesso - non avrebbe potuto ritenere il cespite in attesa del pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1152 c.c., diritto di ritenzione che costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale che non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12232 del 19/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 16/11/1984; Sez. 1, Sentenza n. 51 del 09/01/1975). 1.4.- Né ha senso indagare sulla ricorrenza del paventato vizio di motivazione sulla individuazione del momento in cui sarebbe stata dovuta la restituzione.

Premesso che tale vizio è stato dedotto senza il riferimento ad alcuna cornice edittale volta a ricondurlo nello schema tassativo dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c., in ogni caso, la verifica richiesta è stata argomentata alla stregua dell'incidenza sul quantum della tutela risarcitoria riconosciuta, sicché vi è carenza di interesse sul punto, atteso che la sentenza d'appello ha limitato la riparazione del danno ai soli nocumenti derivanti da danneggiamenti e ammaloramenti del capannone, escludendo la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa alle perdite di utilità derivate dalla mancata disponibilità del cespite, per difetto di prova.

Ora, rispetto ai pregiudizi per il deprezzamento del bene, non assume alcun rilievo stabilire il momento da cui la restituzione fosse dovuta. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il radicale contrasto di giudizio su vicende identiche, per avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno, a fronte di altro giudizio intrapreso dinanzi alla stessa Corte tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]., i cui "componenti" sarebbero stati "gli stessi della [OSCURATO:PERSONA]", concernente altro capannone artigianale, le cui opere sarebbero state appaltate all'odierno ricorrente, giudizio nel quale, rispetto ad analoghi fatti di spoglio e di recesso contrattuale, la pronuncia finale aveva avuto un contenuto radicalmente diverso, essendo stato escluso il diritto al risarcimento del danno in ordine a qualsiasi voce. 2.1.- La censura è inammissibile.

Infatti, anche tale contestazione non è stata ricondotta nell'ambito dei vizi tipici di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c.

In proposito, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014).

Nella fattispecie, si fa riferimento genericamente ad un contrasto con l'esito di altro giudizio, senza null'altro addurre, sicché difetta, in ordine a tale doglianza, l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposta nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia. 2.2.- E in ogni caso, quand'anche tale motivo si fosse potuto leggere in termini di violazione del giudicato, il rilievo non sarebbe stato pertinente, posto che la sentenza prodotta (della Corte d'appello di Palermo n. 1152/2017, pubblicata il 15 giugno 2017) non risulta munita dell'attestazione circa il passaggio in cosa giudicata ex art. 124 disp. att. c.p.c., il cui onere ricadeva sull'istante, indipendentemente dalla mancata contestazione della controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013).

E, in ogni caso, detto asserito giudicato si riferisce ad una vertenza che ha riguardato un committente diverso e un opificio diverso dato in appalto al Pirrone, sicché non si rientra nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l'errore della Corte distrettuale nella determinazione dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché l'appaltatore avrebbe detenuto il capannone in forza di un provvedimento giudiziario, sicché sarebbe difettato il presupposto dell'illegittima detenzione del bene, senza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato, né quantificato, i danni subiti.

In proposito, l'istante deduce che il danno per stasi produttiva dell'attività e per il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti con il decreto di finanziamento dell'opera avrebbe rappresentato la conseguenza diretta del richiamato illecito comportamento della [OSCURATO:PERSONA], tanto da indurre il Patto territoriale [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, in sede penale, il sequestro conservativo del capannone.

Aggiunge il ricorrente che il cespite sarebbe stato privo di agibilità e che l'attività lavorativa della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe iniziata solo il 27 ottobre 2016 e dunque a distanza di oltre 11 anni dalla restituzione, avvenuta il 15 febbraio 2006, né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto ricorso avverso il decreto di revoca del finanziamento pubblico riguardante il capannone. 3.1.- La censura è inammissibile.

Anche in questo caso il motivo è indefinito e, dunque, lede il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.

Il che non è accaduto nel caso di specie. 3.2.- Ad ogni modo, per quanto anzidetto, vi è difetto di interesse a contestare la quantificazione del danno sulla scorta del riferimento al periodo in cui ha avuto origine l'illegittima detenzione del cespite, posto che la sentenza d'appello si è limitata a riconoscere i nocumenti per il deprezzamento del capannone e ha, invece, espressamente negato la spettanza della voce di danno da occupazione illegittima per carenza di prova (vedi sui termini del riconoscimento di tale voce risarcitoria, da ultimo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 4.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente (non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 23 luglio 2018, prot. n. 22531), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
imento danni ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12200/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44P07 B556L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 78, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1800/2017, pubblicata il 9 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse della controricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Palermo (Sezione distaccata di Monreale), [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare alla restituzione del capannone sito in Monreale, contrada Fargione, già oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti, in esito al recesso esercitato dal committente in data 14 giugno 2002, nonché al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima detenzione del capannone (sia in termini di deprezzamento del cespite, sia con riguardo alla perdita di utilità che sarebbero potute derivare dal suo godimento indiretto). Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie. L'azione proposta era stata preceduta da un procedimento possessorio intrapreso dal Pirrone, in ragione allo spoglio perpetrato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in data 23/24 luglio 2002. Tale procedimento possessorio si era concluso con ordinanza interdittale del 7 novembre 2002, in attuazione della quale il Pirrone era stato reimmesso nella detenzione del cantiere. Le relative statuizioni della fase sommaria erano state confermate all'esito dello svolgimento del merito possessorio, con sentenza n. 39/2005 del 26 aprile 2005. In seguito al recesso esercitato dall'appaltante nell'ambito di altro procedimento pendente tra le parti, avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, il Pirrone aveva ottenuto le indennità spettanti per l'esercizio di tale diritto. Nel corso del giudizio petitorio era richiesta, in via d'urgenza, la restituzione del bene, cui seguiva l'ordinanza cautelare del 30 gennaio 2006, che ordinava il rilascio del capannone in favore della [OSCURATO:SOCIETA], con la successiva attuazione del 15 febbraio 2006. Quindi, era espletata consulenza tecnica d'ufficio ed erano escussi i testimoni ammessi.Con sentenza n. 168/2010, depositata il 7 dicembre 2010, il Tribunale adito condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del capannone, confermando l'ordinanza cautelare emessa in corso di causa, nonché al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 238.614,23, a titolo di risarcimento dei danni. 2.- Con atto di citazione notificato il 16 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado, poiché, a seguito del provvedimento possessorio di reintegra, questi aveva detenuto legittimamente il cantiere, nonché l'erroneità della determinazione del quantum del danno subito e l'inesistenza del recesso. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d'appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia impugnata, condannava [OSCURATO:PERSONA] a versare alla [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di risarcimento danni, la minore somma di euro 68.413,16, oltre interessi a decorrere dal 2 dicembre 2009, confermando, per il resto, la pronuncia impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia il Giudice d'appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del committente aveva comportato lo scioglimento del contratto di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore di restituire il cantiere, non potendo operare, in ogni caso, il diritto di ritenzione; b) che la tutela possessoria accordata all'appaltatore non escludeva il diritto dell'appaltante di ottenere la restituzione del cespite e il risarcimento dei danni subiti; c) che il danno riconoscibile ammontava ad euro 68.413,16 al 2 dicembre 2009, importo quantificato in sede di indagini tecniche per i danneggiamenti e gli ammaloramenti conseguenti alla mancata riconsegna del cantiere; d) che non spettava, invece, la voce di danno per il mancato utile, atteso che la stessa non risultava essere stata adeguatamente dimostrata nel suo ammontare.3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]. 4.- La controricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 705 c.p.c., dell'art. 1671 c.c. nonché degli artt. 115, 116 e 118 c.p.c., in relazione al disposto di cui all'art. 2697 c.c., ed ancora il vizio di motivazione con riferimento all'individuazione del dies a quo del termine di restituzione del capannone controverso, per avere la Corte di merito accordato la tutela petitoria in pendenza del giudizio possessorio, essendo stato il recesso esercitato con atto notificato all'appaltatore il 14 giugno 2002, a fronte di uno spoglio perpetrato nel luglio del 2002. Sicché, ad avviso dell'istante, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto pretendere la restituzione dell'opificio, facendo valere il suo diritto di proprietà. Obietta il ricorrente che, comunque, il recesso unilaterale del committente avrebbe prodotto effetti subordinatamente alla condizione che fossero corrisposte le indennità dovute all'appaltatore, con la conseguente legittimità dello status detentionis del capannone controverso. Tutto ciò, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la sussistenza di un danno ingiusto imputabile all'appaltatore, rispetto peraltro ad un'azione petitoria esercitata ben sei mesi dopo la conclusione del procedimento possessorio. 1.1.- Il motivo è infondato. 1.2.- Per un verso, l'azione petitoria è stata proposta nel rispetto del principio riassunto dal brocardo latino spoliatus ante omnia restituendus, in quanto l'atto di citazione introduttivo dell'azione di rivendicazione è stato notificato il 9 gennaio 2006, a fronte della pronuncia dell'interdetto, a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio, il 7 novembre 2002 (cui era data pronta attuazione) e della conferma della reintegrazione nella detenzione, al termine della fase relativa al merito possessorio, il 26 aprile 2005, con sentenza non più soggetta ad impugnazione (secondo la pacifica asserzione delle parti). Ebbene, in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705, primo comma, c.p.c., che riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trova la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 10588 del 25/06/2012). Esigenza pienamente soddisfatta nella fattispecie, posto che solo dopo la piena attuazione della tutela della signoria di fatto sulla res è stato intrapreso il giudizio volto ad ottenere la salvaguardia del titolo dominicale sul bene (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20324 del 16/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4728 del 25/02/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8367 del 20/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 15/04/1999). 1.3.- Per altro verso, la pendenza del giudizio possessorio non avrebbe certo impedito all'appaltante di esercitare, in via stragiudiziale, il diritto di recesso dall'appalto, essendo la preclusione di cui all'art. 705, primo comma, c.p.c. espressamente limitata alla proposizione del giudizio petitorio. Tanto più che nel caso concreto il recesso è stato attuato mediante notifica del 14 giugno 2002, prima che fosse avvenuto lo spoglio contestato nel procedimento possessorio, risalente al 23/24 luglio 2002. Piuttosto, tale preventivo esercizio del recesso ha comunque consentito l'accoglimento dell'azione di reintegrazione in favore dell'assuntore, che - fino alla consegna dell'opera al committente - detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio, e deve pertanto considerarsi detentore qualificato, con la conseguenza che, ove sia contestata l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, va escluso il venir meno dello ius detinendi e l'appaltatore è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 4908 del 15/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7700 del 21/08/1996; Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 18/02/1985; Sez. 2, Sentenza n. 4030 del 05/09/1978; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966). Ma una volta che l'azione possessoria è stata definita, non vi era alcuna preclusione acché l'appaltante agisse rivendicando la restituzione del capannone, previo accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, alla luce del recesso esercitato in via stragiudiziale. Al riguardo, l'esercizio del diritto potestativo di recesso ad nutum del committente determina lo scioglimento dell'appalto con efficacia ex nunc, perfezionandosi con la notizia datane all'appaltatore, rispetto alla quale il pagamento di quanto dovuto costituisce una mera conseguenza, e non una condizione, con la correlativa acquisizione del diritto dell'appaltatore a ricevere l'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno, secondo il modello che si profila per i riflessi risarcitori di un fatto già accaduto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 01/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4750 del 29/04/1991; Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 24/10/1975; Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 18/04/1975; Sez. 1, Sentenza n. 456 del 13/02/1958; Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 14/06/1972; contra le risalenti e superate pronunce di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 16/10/1967; Sez. 2, Sentenza n. 743 del 15/03/1966). Peraltro, la pronuncia impugnata ha puntualizzato che, attraverso l'instaurazione di un autonomo giudizio, l'assuntore aveva ottenuto l'indennità spettante per l'esercizio del recesso a cura dell'appaltante. Ed ha altrettanto correttamente rilevato che, in ogni caso, l'appaltatore - a fronte della domanda di rivendica azionata dal committente, alla luce dell'esercitato diritto potestativo unilaterale di recesso - non avrebbe potuto ritenere il cespite in attesa del pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1152 c.c., diritto di ritenzione che costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale che non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12483 del 19/04/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12232 del 19/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5828 del 16/11/1984; Sez. 1, Sentenza n. 51 del 09/01/1975). 1.4.- Né ha senso indagare sulla ricorrenza del paventato vizio di motivazione sulla individuazione del momento in cui sarebbe stata dovuta la restituzione. Premesso che tale vizio è stato dedotto senza il riferimento ad alcuna cornice edittale volta a ricondurlo nello schema tassativo dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360, primo comma, c.p.c., in ogni caso, la verifica richiesta è stata argomentata alla stregua dell'incidenza sul quantum della tutela risarcitoria riconosciuta, sicché vi è carenza di interesse sul punto, atteso che la sentenza d'appello ha limitato la riparazione del danno ai soli nocumenti derivanti da danneggiamenti e ammaloramenti del capannone, escludendo la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa alle perdite di utilità derivate dalla mancata disponibilità del cespite, per difetto di prova. Ora, rispetto ai pregiudizi per il deprezzamento del bene, non assume alcun rilievo stabilire il momento da cui la restituzione fosse dovuta. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il radicale contrasto di giudizio su vicende identiche, per avere la Corte territoriale riconosciuto il risarcimento del danno, a fronte di altro giudizio intrapreso dinanzi alla stessa Corte tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] agricola [OSCURATO:SOCIETA]., i cui "componenti" sarebbero stati "gli stessi della [OSCURATO:PERSONA]", concernente altro capannone artigianale, le cui opere sarebbero state appaltate all'odierno ricorrente, giudizio nel quale, rispetto ad analoghi fatti di spoglio e di recesso contrattuale, la pronuncia finale aveva avuto un contenuto radicalmente diverso, essendo stato escluso il diritto al risarcimento del danno in ordine a qualsiasi voce. 2.1.- La censura è inammissibile. Infatti, anche tale contestazione non è stata ricondotta nell'ambito dei vizi tipici di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c. In proposito, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021; Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 18/08/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014). Nella fattispecie, si fa riferimento genericamente ad un contrasto con l'esito di altro giudizio, senza null'altro addurre, sicché difetta, in ordine a tale doglianza, l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposta nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia. 2.2.- E in ogni caso, quand'anche tale motivo si fosse potuto leggere in termini di violazione del giudicato, il rilievo non sarebbe stato pertinente, posto che la sentenza prodotta (della Corte d'appello di Palermo n. 1152/2017, pubblicata il 15 giugno 2017) non risulta munita dell'attestazione circa il passaggio in cosa giudicata ex art. 124 disp. att. c.p.c., il cui onere ricadeva sull'istante, indipendentemente dalla mancata contestazione della controparte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6868 del 02/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 6024 del 09/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 29/08/2013). E, in ogni caso, detto asserito giudicato si riferisce ad una vertenza che ha riguardato un committente diverso e un opificio diverso dato in appalto al Pirrone, sicché non si rientra nei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l'errore della Corte distrettuale nella determinazione dei danni subiti dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché l'appaltatore avrebbe detenuto il capannone in forza di un provvedimento giudiziario, sicché sarebbe difettato il presupposto dell'illegittima detenzione del bene, senza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato, né quantificato, i danni subiti. In proposito, l'istante deduce che il danno per stasi produttiva dell'attività e per il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti con il decreto di finanziamento dell'opera avrebbe rappresentato la conseguenza diretta del richiamato illecito comportamento della [OSCURATO:PERSONA], tanto da indurre il Patto territoriale [OSCURATO:PERSONA] ad ottenere, in sede penale, il sequestro conservativo del capannone. Aggiunge il ricorrente che il cespite sarebbe stato privo di agibilità e che l'attività lavorativa della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe iniziata solo il 27 ottobre 2016 e dunque a distanza di oltre 11 anni dalla restituzione, avvenuta il 15 febbraio 2006, né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto ricorso avverso il decreto di revoca del finanziamento pubblico riguardante il capannone. 3.1.- La censura è inammissibile. Anche in questo caso il motivo è indefinito e, dunque, lede il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, primo comma, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. Il che non è accaduto nel caso di specie. 3.2.- Ad ogni modo, per quanto anzidetto, vi è difetto di interesse a contestare la quantificazione del danno sulla scorta del riferimento al periodo in cui ha avuto origine l'illegittima detenzione del cespite, posto che la sentenza d'appello si è limitata a riconoscere i nocumenti per il deprezzamento del capannone e ha, invece, espressamente negato la spettanza della voce di danno da occupazione illegittima per carenza di prova (vedi sui termini del riconoscimento di tale voce risarcitoria, da ultimo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022). 4.- In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente (non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 23 luglio 2018, prot. n. 22531), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un
Sentenza Cassazione n. 07663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris