CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4941/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in Ronciglione, alla via del Crocifisso n. 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rapp.ta e difende come da procura in calce all'atto di costituzione - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4705/10/16 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata il 20 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 4705/10/16, depositata il 20 luglio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 938/2/14 della [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro richiesta in riferimento ad una sentenza emessa ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto il trasferimento di alcuni terreni, assoggettata dall'Agenzia delle Entrate a tassazione piena per il mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali per la formazione ed arrotondamento della piccola proprietà contadina; 3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso dei contribuenti, rispettivamente coltivatrice diretta e pensionato, già socio di una società agricola che aveva ad oggetto la coltivazione diretta di terreni agricoli, ritenendo ammissibile la domanda di agevolazione proposta in sede contenziosa; 4. la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo sufficiente che ai fini del riconoscimento dell'agevolazione la qualità richiesta sussistesse in capo almeno ad uno dei coniugi, ed in particolare della Pacelli, riportata come coltivatrice diretta nella misura camerale dell'omonima impresa individuale; 5. avverso la sentenza di appello, l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 17 febbraio 2017, affidato ad un motivo; i contribuenti si costituivano con controricorso, e all'esito del loro decesso gli eredi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con un unico motivo di ricorso, l'Agenzia censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla I. n. 25 del 2010, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver ritenuto essenziale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni richieste il requisito dell'iscrizione dei richiedenti nella corrispondente gestione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS. [OSCURATO:PERSONA]: 1 n ricorso merita accoglimento. 1.1 La I. n. 604 del 1954 ha riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della "piccola proprietà contadina", in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva. In particolare ai sensi dell'art. 2 i benefici sono applicabili se: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari". L'art. 3 stabilisce poi che "... per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti..." di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della stessa legge, mentre l'articolo 4 prevede che, in luogo di tale documentazione, "... può essere prodotta un'attestazione provvisoria ... dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio...", ed in questo caso le agevolazioni tributarie sono applicate al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal d.l. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1) da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto, e in difetto sono dovute le normali imposte. 2. Il d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, ha esteso all'imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del solo coltivatore diretto, da richiedersi con le stesse modalità di cui alla I. n. 604 del 1954, espressamente richiamata. L'imprenditore agricolo professionale - persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; ma ciò (co.4) "se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale". In proposito, si stabilisce (co.5 bis) che "l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura". Da ultimo l'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, conv dalla I. n. 25 del 2010 recita": Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'i per cento....." 3. Sulla base del chiaro dettato normativo, ai fini della fruizione delle agevolazione della piccola proprietà contadina, anche per il coltivatore diretto, è dunque ormai richiesta l'iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS (vedi Cass. n. 10542 del 2017 e n. 3598 del 2021) 3.1 Tanto premesso deve rilevarsi che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto si è limitata ad accertare in fatto la sussistenza della qualifica di coltivatrice diretta in capo alla Pacelli, ma non anche l'ulteriore requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale per l'agricoltura al momento della registrazione della sentenza ex art. 2932 c.c. che ha disposto il trasferimento dei terreni agricoli, condizione ulteriore ed indispensabile per la fruizione dell'agevolazione in questione. 4. Per le suesposte considerazioni, rilevato che l'assenza del requisito dell'iscrizione alla gestione previdenziale per l'agricoltura in capo ad almeno uno dei ricorrenti non è stata mai contestata, né è stata fornita prova contraria nel corso del giudizio, o nel controricorso si è fatto riferimento al possesso del suddetto requisito, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti. 4.1 Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico dei contribuenti, con compensazione delle spese dei giudizi di merito, atteso il consolidarsi in data successiva all'introduzione della lite dell'orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti;pone a carico dei controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 4.100,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso, in Roma, nell'adunanza c