CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35876/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha inoltrato conclusioni scritte, con le quali ha insistito nelle ragioni di ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 24 ottobre 2023, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, sancita in primo grado, in relazione al delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto ascritto in Enna, il 2 settembre 2018. 2.E' stato articolato un unico motivo, che ha dedotto la invalidità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla mancata esecuzione della notifica, a beneficio del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], del decreto di citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa. Il giudizio di secondo grado si è così svolto in forma cartolare, e alla difesa non è stato consentito di depositare conclusioni scritte. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.La verifica degli atti processuali - possibile in virtù della natura in rito della doglianza formulata - ha consentito al Collegio di accertare quanto segue. Con la proposizione dell'atto di gravame, l'imputato ha nominato difensore fiduciario l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Enna; l'atto di nomina del legale ed il relativo conferimento della procura speciale, allegato all'appello, ne indicano l'indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL]. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato, il 12 agosto 2023, a mezzo posta elettronica certificata dall'ufficio depositoattipenall.ca.caltanissetta@giustiziacert. ít al destinatario indicato come "avv. la spina", alla pec "[OSCURATO:EMAIL]". 2.Ciò rilevato, ne viene che il decreto di citazione per il giudizio di appello non sia stato notificato all'indirizzo, risultante dal c.d. REGINDE, del difensore di fiducia dell'imputato ma, ragionevolmente, ad una sua omonima e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non sia stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato dal mancato deposito di conclusioni scritte. L'anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato — ancorché la questione allora sub iudíce attenesse al procedimento di sorveglianza — come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia stabilito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza. 3.Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta pe