CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 37379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 --, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente motivo della tardività della proposizione. Risulta dagli atti che la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva indicato in giorni 30 il termine per il deposito della sentenza, che andava, quindi, a scadere il 4/12/2021. Il ricorso doveva, perciò, essere presentato entro i successivi 45 giorni previsti dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., e cioè entro il 18/01/2022, mentre è stato depositato il 19/01/2022. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere este sore Il PPe idente