CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:ORDINANZAsul ricorso 22945-2024 proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 847/2024 [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];1.1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con ricorso depositato il25/4/2024, ha proposto opposizione allo stato passivo dellaNumero registro generale 22945/2024N2u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026Liquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del credito di €. 4.542,40 a titolo di compensomaturato quale presidente del collegio sindacale della societàfallita nel periodo compreso fra il 29/5/2019 e il 2/3/2021.1.2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, limitandosiad eccepire l’irritualità degli adempimenti di notifica del ricorsoe del decreto di fissazione dell’udienza da parte del ricorrente inquanto posti in essere nel mancato rispetto dei termini previstidall’art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..1.3. Il tribunale, con decreto del 2/7/2024, dopo averrilevato che il decreto di fissazione dell’udienza era statocomunicato all’opponente solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e daquest’ultimo notificato in data 29/5/2024, ha ritenuto che eranostati, di conseguenza, violati i termini di cui all’art. 207, commi4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare tali vizi, unanuova udienza, che veniva sostituita, su conforme richiestadell’opponente e la mancata opposizione dell’opposta, ai sensidegli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con lo scambio in formatelematica di note scritte.1.4. Le parti, all’udienza fissata con modalità ditrattazione scritta, hanno depositato tempestivamente memoriecontenenti le rispettive conclusioni.1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato chel’opponente aveva dedotto in giudizio di aver ricoperto il ruolo dicomponente del collegio sindacale per la durata di un anno edieci mesi, di aver maturato per l’attività professionale svolta intale periodo il compenso complessivo di €. 4.542,40 e di aversvolto l’incarico con diligenza senza che alcuna contestazionepotesse essergli mossa in relazione alla sua correttezzaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N3u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026nell’adempimento dello stesso, ha evidenziato che laLiquidazione opposta aveva, per contro, eccepito: - che “I. ildebito erariale della società attestato nel bilancio d’eserciziorelativo all’anno 2019 non è conforme a quello insinuato alpassivo dall’Erario e che pertanto l’organo di vigilanza nonavrebbe verificato la correttezza dell’importo iscritto in bilancio”;- “II. Che l’organo di vigilanza non avrebbe vigilato sul mancatoadempimento da parte della società dei versamenti d’impostasecondo le rateizzazioni concordate con l’Erario”; - “III. Cheanche il credito per imposte anticipate esposto nel bilanciodell’esercizio 2019 non sarebbe stato verificato dal collegiosindacale, stante i bilanci in perdita della società già a far corsodal 2014”; - “IV. Che il piano di ammortamento dell’avviamentonon sarebbe avvenuto correttamente”; - “V. che il bilanciod’esercizio anno 2019 registrava una perdita che era stataripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni a coperturaperdita) pur superando la perdita d’esercizio il terzo del capitalesociale e l’ammontare delle predette riserve e imponendosipertanto l’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”; - “VI. Che pure ilfondo svalutazione crediti relativo all’esercizio 2019 non sarebbestato contabilizzato correttamente non tenendo conto dei“crediti dubbi o in contenzioso” e dei “crediti verso società inprocedura concorsuale””; - “VII. Che le verbalizzazioniperiodiche del collegio sindacale apparivano formalistiche e noncontenevano alcun rilievo critico rispetto alle incongruenze e alleirregolarità di gestione sopra evidenziate”.1.7. Il tribunale ha ritenuto che l’eccezioned’inadempimento sollevata dall’opposta era fondata.1.8. Il tribunale, sul punto, ha, innanzitutto, evidenziatoche: - “la vicenda per cui è causa si inserisce nell’ambito di unrapporto contrattuale intercorso tra l’opponente e la società inRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N4u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026bonis”; - “l’attività di componente del collegio sindacale è infattiriconducibile alla figura del mandato professionale oneroso,posto che sull’organo nominato gravano, tra gli altri, i doveri dicui all’art. 2403 c.c., da assolvere anche mediante i potericonferiti ai sensi degli artt. 2403-bis e 2409, co. 7, c.c., concorrispettivo diritto alla retribuzione a carico della società aisensi dell’art. 2402 c.c.”; - il sindaco che agisce nei confrontidella società per la corresponsione della propria retribuzione,riveste, pertanto, la posizione di creditore e, come tale, “devedare prova della fonte contrattuale del proprio diritto e puòlimitarsi ed allegare l’inadempimento della parte debitrice delcorrispettivo”; - la parte convenuta, a sua volta, ha la facoltà disollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione diinadempimento, la quale integra una causa impeditiva, a normadell’art. 2697, comma 2°, c.c., del diritto di credito azionato epostula “l’allegazione, da parte dell’eccipiente, di uno specificocomportamento negligente e la doverosità della condotta nontenuta in relazione al mandato ricevuto”; - il sindaco, ai fini delsuperamento di tale eccezione, è, quindi, gravato della “prova diavere correttamente e fedelmente adempiuto ai propri obblighiistituzionali in favore della società”.1.9. Nel caso in esame, il tribunale ha, in sostanza,ritenuto: - per un verso, che erano emerse “plurime violazioniagli obblighi di vigilanza gravanti sui componenti del collegiosindacale, ivi compresa (quella) sulla verifica dell’adeguatezzadell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottatodalla società, anche in ottica di prevenzione della crisi” (come lamancata verifica della correttezza dell’importo per il quale èstato iscritto nel bilancio 2019 “il debito erariale della società”,la mancata vigilanza “sul mancato adempimento da parte dellasocietà dei versamenti d’imposta secondo le rateizzazioniRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N5u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026concordate con l’Erario”, la mancata rilevazione che la perditaemersa dal bilancio d’esercizio 2019 “era stata ripianatautilizzando riserve (sovraprezzo azioni a copertura perdita) pursuperando la perdita d’esercizio il terzo del capitale sociale el’ammontare delle predette riserve”, “imponendosi pertantol’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”, la non correttacontabilizzazione del “fondo svalutazione crediti relativoall’esercizio 2019”, “non tenendo conto dei “crediti dubbi o incontenzioso” e dei “crediti verso società in proceduraconcorsuale”); - per altro verso, che “tali violazioni”, oggetto di“specifiche contestazioni” da parte della [OSCURATO:PERSONA] opposta,non erano “state efficacemente smentite da parte opponenteche non ha offerto elementi probatori (che potevanoagevolmente offerti in documentale) idonei a comprovarediligenza nell’adempimento dell’incarico”, e che tali “censure”erano, dunque, “idonee a paralizzare la richiesta dell’opponentein punto di pagamento del compenso complessivamenteinsinuato ai sensi dell’art. 1460 c.c.”.2.1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con ricorso notificato il25/10/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione deldecreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale ha resistito concontroricorso.2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 26/1/2026,ha concluso per il rigetto del ricorso.2.4. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., dell’art.1460c.c. dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N6u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026rigettato la domanda di ammissione del credito al compensodallo stesso azionato, omettendo, tuttavia, di considerare che: -la [OSCURATO:PERSONA] opposta, in sede di richiesta di esclusione dallostato passivo del credito per cui è causa, si era limitata adeccepire che tale credito doveva essere compensato “conmaggior credito vantato dalla procedura” nei confrontidell’opponente a titolo di “responsabilità professionale per nonaver mosso alcun rilievo in ordine a gravi irregolarità poste inessere dall’organo amministrativo”; - la [OSCURATO:PERSONA], soltantonel corso del giudizio, con una irrituale e non autorizzatamemoria difensiva depositata il 6/9/2024, ha sollevato plurimeeccezioni di inadempimento; - il tribunale, accogliendo talieccezioni, ha, dunque, illegittimamente posto a fondamentodella propria decisione fatti che il curatore ha tardivamente edirritualmente dedotto soltanto in seguito alla proposizione delricorso in opposizione e, per di più, senza concedereall’opponente un termine a difesa, così impedendo allo stesso direplicare e confutare anche e soprattutto in via documentale; -la [OSCURATO:PERSONA] giudiziale ha, d’altra parte, violato l’onere, chesu di essa incombeva, di formulare una circostanziata e specificaallegazione di una concreta condotta inadempiente da partedell’opponente; - il curatore, infatti, ha omesso di indicare legravi irregolarità, che l’organo amministrativo avrebbecommesso, in ordine alle quali il collegio sindacale avrebbedovuto muovere i propri rilievi; - l’omessa indicazione di taliipotetiche “gravi irregolarità” ha, dunque, impeditoall’opponente di approntare una specifica e puntuale difesa e diassolvere in tal modo all’onere probatorio che sarebbe gravatosul medesimo; - il tribunale ha, dunque, violato sia l’art. 1460c.c., per aver ritenuto sussumibile nell’eccezione diinadempimento la generica contestazione sollevata dal curatore,Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N7u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026sia l’art. 2697 c.c., per aver ritenuto assolto l’onere della provaincombente sul curatore e non assolto l’onere della provaincombente sul creditore opponente.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 127-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3e 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha rigettato la domanda di ammissione del credito alcompenso dallo stesso azionato in ragione dell’affermatafondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dallaLiquidazione opposta, omettendo, per contro, di considerareche: - il curatore, a seguito della notifica del ricorso inopposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizio in data14/6/2024; - il tribunale, con provvedimento del 2/7/2024, resoa seguito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è limitato a fissare unanuova udienza, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., per il giorno17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al12/9/2024 per il deposito telematico di note scritte contenentile sole istanze, eccezioni e conclusioni; - il curatore, dopo averformulato, mediante il proprio rituale atto di costituzione,unicamente l’eccezione d’improcedibilità del ricorso inopposizione, ha, tuttavia, proceduto, in luogo delle note scrittecontenenti soltanto istanze, eccezioni e conclusioni, a depositarearbitrariamente una nuova memoria difensiva, con la quale hapreteso di sanare il difetto di allegazione e contestazione oramaiinevitabilmente verificatosi, formulando, per la prima volta, leeccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c. cui il precedenzanon aveva neppure accennato; - l’opponente, quindi, non hapotuto fare altro che chiedere, nelle note di trattazione scritta,e cioè l’unico atto il cui deposito era stato autorizzato, laRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N8u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026concessione di un termine a difesa per poter replicare eprocedere al deposito di ulteriore eventuale documentazione,utile a confutare le avverse deduzioni; - tale termine, tuttavia,non è stato concesso, e ciò ha comportato un rilevante econcreto pregiudizio processuale all’opponente, che non è statoposto nella condizione di confutare, anche mediante provadocumentale, le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA] opposta; -l’opponente, del resto, con le proprie note di trattazione scritta,ha tentato, per quanto possibile in relazione alla novità ai tempiristretti ed alla sintesi imposta dall’art. 127-ter c.p.c., direplicare alle avverse deduzioni, senza ottenere riscontro alcunoin seno al decreto impugnato; - il tribunale ha, dunque, decisola controversia ponendo a fondamento della pronuncia le tardiveeccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio, della parteresistente, omettendo qualsivoglia analisi dell’originario themadecidendum, vertente sull’eccezione di compensazioneformulata dal curatore; - l’opponente, dal suo canto, avevaallegato al proprio ricorso molteplici documenti, tra cui il verbaledelle riunioni del collegio sindacale, il libro giornale 2019, il librogiornale dell’anno 2019 nonché la documentazione di verifica del2019, i quali dimostrano che l’opponente, al pari degli altrimembri del collegio sindacale, aveva puntualmente assolto aiproprio doveri di vigilanza sulle attività gestorie poste in esseredall’organo di amministrazione nonché sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societàe sul suo concreto funzionamento.3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.3.4. L’art. 207, commi 4, 5 e 6, c.c.i.i. prevede che: - il“ricorso” (contenente l’opposizione allo stato passivo),Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re9gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026“unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve esserenotificato, a cura del ricorrente, al curatore … entro dieci giornidalla comunicazione del decreto”; - “tra la data dellanotificazione e quella dell’udienza deve intercorrente un terminenon minore di trenta giorni”; - “le parti resistenti devonocostituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza …”.3.5. Nel caso in esame, è rimasto accertato che: - ildecreto di fissazione dell’udienza era stato comunicatoall’opponente solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da quest’ultimo notificatoin data 29/5/2024; - il curatore, a seguito della notifica delricorso in opposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizioin data 14/6/2024, deducendo l’irritualità della notifica delricorso e del decreto di fissazione dell’udienza da parte delricorrente in quanto eseguita senza rispettare i termini previstidall’art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..; - il tribunale, a seguitodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto, con decreto del2/7/2024, che erano stati violati i termini di cui all’art. 207,commi 4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare talivizi, una nuova udienza, a norma dell’art. 127-ter c.p.c., per il17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al12/9/2024; - il curatore, in data 6/9/2024, ha depositato lamemoria difensiva nella quale ha dedotto l’eccezioned’inadempimento.3.6. Tale decreto è senz’altro corretto. La norma previstadall’art. 164, commi 1° e 3°, c.p.c., applicabile per la sua portatagenerale anche nel procedimento in esame (cfr. Cass. n. 25862del 2014; Cass. n. 20396 del 2014, dispone, infatti, che: -l’inosservanza dei termini a comparire comporta la nullitàdell’atto introduttivo del giudizio, che è sanata dalla costituzionedel convenuto, - il convenuto, tuttavia, può limitarsi a dedurre(come ha fatto il curatore) l’inosservanza dei termini aRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026comparire; - in quest’ultima ipotesi, il giudice fissa una nuovaudienza “nel rispetto dei termini”, rispetto ai quali, pertanto,dev’essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalleparti.3.7. L’eccezione di inadempimento che il curatore hadedotto nella memoria del 6/9/2024 è, dunque, tempestiva e,dunque, giuridicamente ammissibile.3.8. Ciò premesso, rileva la Corte che: - nel giudiziod’opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurreeccezioni di merito nuove, anche di natura riconvenzionale(come l’eccezione d’inadempimento), ossia non formulate già insede di verifica, senza che si determini sul punto alcunapreclusione (Cass. n. 27940 del 2020; Cass. n. 33744 del 2022,in motiv.); - nel caso in cui il curatore introduca eccezioni nuove,e cioè deduca fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegatigià in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorioesige, tuttavia, che, in relazione ai contenuti e ai termini dellanuova eccezione, sia concesso all’opponente un termine perdispiegare le proprie difese e produrre la documentazioneprobatoria idonea a supportarle (Cass. n. 22386 del 2019; Cass.n. 16628 del 2025, in motiv.); - tale conclusione, esposta conriguardo all’opposizione allo stato passivo del fallimento, valesenz’altro, a fronte di una disciplina rimasta sul punto del tuttoimmutata (cfr. l’art. 99, commi 6° e 7°, l.fall.), anche perl’opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, cosìcome regolata dall’art. 207, commi 6 e 7, c.c.i.i., nel testoanteriore alle modifiche apportate a tale disposizione, conl’aggiunta del comma 11-bis, dal d.lgs. n. 136/2024, entrato invigore il 28/9/2024, e non applicabili (a norma dell’art. 56,comma 4, del d.lgs. n. 136 cit. e dell’art. 8 del d.l. n. 78/2024,Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/20241N1u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026conv. con la l. n. 4/2025) al procedimento in esame e ai relativi3.9. Nel caso in esame, però, il ricorrente, che pure si èdoluto della mancata concessione di tale termine, non ha inalcun modo indicato in ricorso quali difese avrebbe spiegato equali documenti avrebbe depositato in sede di memoria direplica per contrastare l’eccezione di inadempimento sollevatadal curatore, tanto più se si considera, come incontestatamenteevidenziato dal pubblico ministero, che, a fronte dell’eccezioned’inadempimento sollevata dal curatore nella memoria del6/9/2024, l’opponente aveva potuto replicare, con la memoriadel 12/9/2024, a tale eccezione, prendendo specificamenteposizione nel merito delle censure rivoltegli, sia pur conargomenti poi disattesi dal decreto impugnato.3.10. Quanto al resto, il tribunale ha, come visto, ritenutola fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dalcuratore della liquidazione giudiziale sul duplice rilievo per cui: -da un lato, l’opposto aveva specificamente eccepito le plurimeviolazioni ai doveri inerenti alla carica in cui il sindaco opponenteera incorso (come la mancata verifica della correttezzadell’importo per il quale è stato iscritto nel bilancio 2019 “ildebito erariale della società”, la mancata vigilanza “sul mancatoadempimento da parte della società dei versamenti d’impostasecondo le rateizzazioni concordate con l’Erario”, la mancatarilevazione che la perdita emersa dal bilancio d’esercizio 2019“era stata ripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni acopertura perdita) pur superando la perdita d’esercizio il terzodel capitale sociale e l’ammontare delle predette riserve”,“imponendosi pertanto l’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”, lanon corretta contabilizzazione del “fondo svalutazione creditirelativo all’esercizio 2019”, “non tenendo conto dei “crediti dubbiRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026o in contenzioso” e dei “crediti verso società in proceduraconcorsuale”); - dall’altro, tali “plurime violazioni agli obblighi divigilanza gravanti sui componenti del collegio sindacale, ivicompresa sulla verifica dell’adeguatezza dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società”non erano “state efficacemente smentite da parte opponente”,“che non ha offerto elementi probatori (che potevanoagevolmente offerti in documentale) idonei a comprovarediligenza nell’adempimento dell’incarico”, ed erano, dunque,“idonee a paralizzare la richiesta dell’opponente in punto dipagamento del compenso complessivamente insinuato ai sensidell’art. 1460 c.c.”.3.11. Il tribunale, così ragionando, si è attenuto ai principiripetutamente esposti da questa Corte (e di recente ribaditi:Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 3459del 2024)secondo cui, nel giudizio di verificazione conseguentealla domanda di ammissione del credito vantato dalprofessionista (come il sindaco della società poi fallita oliquidata) al compenso asseritamente maturato nei confrontidella stessa, il curatore del fallimento o della liquidazionegiudiziale della società committente è legittimato a sollevarel’eccezione d’inadempimento (anche nel caso in cui si fosseprescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall. eart. 203, comma 1, c.c.i.i.) secondo i canoni diretti a far valerela responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere dicontestare, in relazione alle circostanze del caso (come icontegni gestori, asseritamente contrari ai principi di regolare ecorretta amministrazione, che ha l’onere di dedurre e provare ingiudizio quali fatti storici che avrebbero imposto al sindaco lacondotta che, in relazione al mandato ricevuto, avrebbe dovutotenere e non ha, invece, tenuto: Cass. n. 3922 del 2024, Cass.Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026n. 34671 del 2024), la negligente o incompleta esecuzione, adopera del professionista istante, della prestazione di vigilanzadovuta, restando, per contro, a carico di quest’ultimo l’onere didimostrare, a fronte delle circostanze di fatto dedotte e provatedal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per larispondenza della sua condotta al modello professionale edeontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui èintervenuto con la propria opera (cfr. Cass. SU n. 42093 del2021).3.12. In tema di prova dell’inadempimento diun’obbligazione, infatti, il creditore che agisca perl’adempimento di un’obbligazione contrattuale e per ilrisarcimento dei danni asseritamente subiti, deve soltantoprovare la fonte del suo diritto (e cioè del contratto e del relativotermine di scadenza), limitandosi alla mera allegazione dellacircostanza dell’inadempimento della controparte, mentre spettaal debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivodell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass.SU n. 13533 del 2001).3.13. Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell’oneredella prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenutosi avvalga, com’è accaduto nel caso in esame, dell’eccezioned’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. poiché il debitoreeccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento (ol’inesatto adempimento) alle obbligazioni assunte dal creditore(di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando,per contro, a quest’ultimo, che ha agito in giudizio, l’onere diprovare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n.13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015;Cass. n. 3527 del 2021).Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/20241N4u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/20263.14. Ne consegue che, ove il preteso creditore (come ilsindaco della società fallita o liquidata) proponga opposizioneallo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (alcompenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, ilcuratore, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoiconfronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tuttoo in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento od’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighicontrattuali (e cioè, com’è accaduto nel caso in esame, lacarenza di un effettivo controllo da parte del sindaco opponentein ordine alla correttezza dei bilanci della società e delle relativeappostazioni), con (appunto) il solo onere di allegare, inrelazione alle circostanze di fatto del singolo caso (che ha, com’èaccaduto nel caso in esame, l’onere di dedurre e dimostrare ingiudizio con tutti i mezzi a tal fine utilizzabili), l’inadempimentodel sindaco istante ai suoi doveri (come quello di controllare lacorrettezza dei dati contabili e, più in generale, di vigilaresull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato della società: artt. 2403 e 2409-bis c.c.).3.15. Spetta, poi, a quest’ultimo il compito di provare ilfatto estintivo di tale dovere, costituito dall’avvenuto esattoadempimento (che il tribunale ha, con apprezzamento in fatto,escluso), e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condottadegli amministratori, attivando, con la diligenza professionaledallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, ipoteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407 c.c.).3.16. Dev’essere, dunque, ribadito che: - l’opposizione,con la quale il sindaco di una società fallita si dolga dellamancata ammissione allo stato passivo del credito da compensomaturato nei confronti dell’ente, è, in definitiva, contrastabiledal curatore mediante eccezione di totale oRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re5gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da partedel sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; - in taleipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, inrelazione alle circostanze di fatto, l’inadempimento dell’organoistante al dovere di vigilanza sull’attività di gestione sociale,viene in rilievo, in capo all’opponente, l’incombenza di provaredi aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamentevigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con ladiligenza professionale esigibile in relazione alla situazioneconcreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (Cass. n. 3459 del2024).3.17. Né, d’altra parte, può, sul punto, rilevare il fatto ilfatto che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitàprofessionale, come quelle che gravano sui componenti delcollegio sindacale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non dirisultato.3.18. Non c’è dubbio, in effetti, che il professionista,assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera perraggiungere il risultato desiderato (come, nel caso del sindaco,la legittimità e la correttezza dell’intera gestione sociale) ma nonanche a conseguirlo e che l’inadempimento del professionistanon può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimentodel risultato utile avuto di mira dalla società committente,dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveriinerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed, inparticolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall’art.1176, comma 2°, c.c. (e, nel caso del sindaci, dall’art. 2407,comma 1°, c.c.).3.19. Il diritto del professionista al compenso (che nel casodei sindaci è previsto dall’art. 2402 c.c. e dev’essere corrispostoanno per anno: Cass. n. 6027 del 2021), tuttavia, se non implicaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re6gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026il raggiungimento del risultato programmato con il conferimentodel relativo incarico (e cioè la legittimità dell’intera gestionesociale e la sua conformità ai principi di correttaamministrazione: art. 2403, comma 1°, c.c.), richiede,nondimeno, che il giudice di merito accerti, in fatto, la concretaed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte aconseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, indifetto, pur in difetto di una responsabilità contrattuale delprofessionista a tal fine incaricato (per la mancanza, ad esempio,di danno che ne sia conseguito), non potrebbe neppure parlarsidi atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assuntidallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.) e giustifica,quindi, il rifiuto del committente, a norma dell’art. 1460 c.c., alpagamento, in tutto o in parte, del compenso (in ipotesi)maturato.3.20. Se, allora, l’obbligo di pagare la remunerazione “sipone in rapporto di dipendenza diretta con il correttoespletamento delle funzioni determinate dalla legge e dalcontratto sociale”, risulta, allora, evidente che: - “il pagamentodel compenso non può ontologicamente restare indifferente allepossibili anomalie nell’adempimento dei relativi obblighi di fonteeterodeterminata, dovendosi perciò escludere ogni pretesoautomatismo nel suo riconoscimento”; - in tal caso, pertanto,“risulta giustificata l’estensione, al rapporto remuneratoriointercorrente tra amministratore e società, del rimedio che l’art.1460 c.c. ha istituito per rafforzare l’obbligo di adempimentodelle obbligazioni nei contesti di corrispettività, anche se solo dinatura lato sensu contrattuale”, - “il giudice”, di conseguenza,“è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa deicomportamenti delle parti contrapposte tenendo conto non solodell’elemento cronologico, ma anche (e soprattutto) dei rapportiRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re7gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioniinadempiute, e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (Cass. 12978/2002)” (cfr. Cass. n. 29252del 2021, in motiv., con riferimento al caso, ai fini in esame deltutto simile a quello di specie, dell’amministratore della società).3.21. L’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.può essere, pertanto, opposta dal cliente che ha conferitol’incarico (o dal curatore del relativo fallimento o della relativaliquidazione giudiziale) al professionista (come il sindaco) cheabbia violato l’obbligo di diligenza professionale, quando (comenel caso in esame) non sia stato dimostrato in giudizio che leprestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dal mancatoconseguimento del risultato perseguito, non sono state, per lanegligenza con cui sono state eseguite, oggettivamentefunzionali, in tutto o in parte, alla soddisfazione degli interessidel primo, così come dedotti, per volontà delle parti o (comenel caso dei sindaci) della legge, nel contratto di prestazioned’opera professionale tra loro intercorso ed abbiano, diconseguenza, negativamente inciso sull’effettiva realizzazione(o possibilità di realizzazione) di tali interessi (cfr. Cass. n.13207 del 2021).3.22. Né, del resto, può rilevare il fatto chel’inadempimento contestato al sindaco non abbia assuntocarattere di gravità o non risulti aver arrecato un danno allasocietà committente: l’eccezione d’inadempimento, che puòessere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, silimita, infatti, a consentire alla parte che la solleva il legittimorifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore dell’altrocontraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiutoinesattamente) la propria obbligazione e, dunque, (salvo il limitedella buona fede: Cass. n. 1690 del 2006) non è subordinata allaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re8gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione delcontratto e l’azione di risarcimento dei danni conseguentementearrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità dell’inadempimentodedotto e la dannosità dello stesso (cfr. Cass. n. 12719 del2021).4. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere, di conseguenza,dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati: OggettoSTATO [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 22945/2024ROBERTO AMATORE - Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 22945-2024 proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 847/2024 [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA];1.1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con ricorso depositato il25/4/2024, ha proposto opposizione allo stato passivo dellaNumero registro generale 22945/2024N2u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026Liquidazione giudiziale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., insistendo perl’ammissione del credito di €. 4.542,40 a titolo di compensomaturato quale presidente del collegio sindacale della societàfallita nel periodo compreso fra il 29/5/2019 e il 2/3/2021.1.2. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, limitandosiad eccepire l’irritualità degli adempimenti di notifica del ricorsoe del decreto di fissazione dell’udienza da parte del ricorrente inquanto posti in essere nel mancato rispetto dei termini previstidall’art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..1.3. Il tribunale, con decreto del 2/7/2024, dopo averrilevato che il decreto di fissazione dell’udienza era statocomunicato all’opponente solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e daquest’ultimo notificato in data 29/5/2024, ha ritenuto che eranostati, di conseguenza, violati i termini di cui all’art. 207, commi4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare tali vizi, unanuova udienza, che veniva sostituita, su conforme richiestadell’opponente e la mancata opposizione dell’opposta, ai sensidegli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con lo scambio in formatelematica di note scritte.1.4. Le parti, all’udienza fissata con modalità ditrattazione scritta, hanno depositato tempestivamente memoriecontenenti le rispettive conclusioni.1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato chel’opponente aveva dedotto in giudizio di aver ricoperto il ruolo dicomponente del collegio sindacale per la durata di un anno edieci mesi, di aver maturato per l’attività professionale svolta intale periodo il compenso complessivo di €. 4.542,40 e di aversvolto l’incarico con diligenza senza che alcuna contestazionepotesse essergli mossa in relazione alla sua correttezzaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N3u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026nell’adempimento dello stesso, ha evidenziato che laLiquidazione opposta aveva, per contro, eccepito: - che “I. ildebito erariale della società attestato nel bilancio d’eserciziorelativo all’anno 2019 non è conforme a quello insinuato alpassivo dall’Erario e che pertanto l’organo di vigilanza nonavrebbe verificato la correttezza dell’importo iscritto in bilancio”;- “II. Che l’organo di vigilanza non avrebbe vigilato sul mancatoadempimento da parte della società dei versamenti d’impostasecondo le rateizzazioni concordate con l’Erario”; - “III. Cheanche il credito per imposte anticipate esposto nel bilanciodell’esercizio 2019 non sarebbe stato verificato dal collegiosindacale, stante i bilanci in perdita della società già a far corsodal 2014”; - “IV. Che il piano di ammortamento dell’avviamentonon sarebbe avvenuto correttamente”; - “V. che il bilanciod’esercizio anno 2019 registrava una perdita che era stataripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni a coperturaperdita) pur superando la perdita d’esercizio il terzo del capitalesociale e l’ammontare delle predette riserve e imponendosipertanto l’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”; - “VI. Che pure ilfondo svalutazione crediti relativo all’esercizio 2019 non sarebbestato contabilizzato correttamente non tenendo conto dei“crediti dubbi o in contenzioso” e dei “crediti verso società inprocedura concorsuale””; - “VII. Che le verbalizzazioniperiodiche del collegio sindacale apparivano formalistiche e noncontenevano alcun rilievo critico rispetto alle incongruenze e alleirregolarità di gestione sopra evidenziate”.1.7. Il tribunale ha ritenuto che l’eccezioned’inadempimento sollevata dall’opposta era fondata.1.8. Il tribunale, sul punto, ha, innanzitutto, evidenziatoche: - “la vicenda per cui è causa si inserisce nell’ambito di unrapporto contrattuale intercorso tra l’opponente e la società inRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N4u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026bonis”; - “l’attività di componente del collegio sindacale è infattiriconducibile alla figura del mandato professionale oneroso,posto che sull’organo nominato gravano, tra gli altri, i doveri dicui all’art. 2403 c.c., da assolvere anche mediante i potericonferiti ai sensi degli artt. 2403-bis e 2409, co. 7, c.c., concorrispettivo diritto alla retribuzione a carico della società aisensi dell’art. 2402 c.c.”; - il sindaco che agisce nei confrontidella società per la corresponsione della propria retribuzione,riveste, pertanto, la posizione di creditore e, come tale, “devedare prova della fonte contrattuale del proprio diritto e puòlimitarsi ed allegare l’inadempimento della parte debitrice delcorrispettivo”; - la parte convenuta, a sua volta, ha la facoltà disollevare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione diinadempimento, la quale integra una causa impeditiva, a normadell’art. 2697, comma 2°, c.c., del diritto di credito azionato epostula “l’allegazione, da parte dell’eccipiente, di uno specificocomportamento negligente e la doverosità della condotta nontenuta in relazione al mandato ricevuto”; - il sindaco, ai fini delsuperamento di tale eccezione, è, quindi, gravato della “prova diavere correttamente e fedelmente adempiuto ai propri obblighiistituzionali in favore della società”.1.9. Nel caso in esame, il tribunale ha, in sostanza,ritenuto: - per un verso, che erano emerse “plurime violazioniagli obblighi di vigilanza gravanti sui componenti del collegiosindacale, ivi compresa (quella) sulla verifica dell’adeguatezzadell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottatodalla società, anche in ottica di prevenzione della crisi” (come lamancata verifica della correttezza dell’importo per il quale èstato iscritto nel bilancio 2019 “il debito erariale della società”,la mancata vigilanza “sul mancato adempimento da parte dellasocietà dei versamenti d’imposta secondo le rateizzazioniRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N5u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026concordate con l’Erario”, la mancata rilevazione che la perditaemersa dal bilancio d’esercizio 2019 “era stata ripianatautilizzando riserve (sovraprezzo azioni a copertura perdita) pursuperando la perdita d’esercizio il terzo del capitale sociale el’ammontare delle predette riserve”, “imponendosi pertantol’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”, la non correttacontabilizzazione del “fondo svalutazione crediti relativoall’esercizio 2019”, “non tenendo conto dei “crediti dubbi o incontenzioso” e dei “crediti verso società in proceduraconcorsuale”); - per altro verso, che “tali violazioni”, oggetto di“specifiche contestazioni” da parte della [OSCURATO:PERSONA] opposta,non erano “state efficacemente smentite da parte opponenteche non ha offerto elementi probatori (che potevanoagevolmente offerti in documentale) idonei a comprovarediligenza nell’adempimento dell’incarico”, e che tali “censure”erano, dunque, “idonee a paralizzare la richiesta dell’opponentein punto di pagamento del compenso complessivamenteinsinuato ai sensi dell’art. 1460 c.c.”.2.1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, con ricorso notificato il25/10/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione deldecreto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale ha resistito concontroricorso.2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 26/1/2026,ha concluso per il rigetto del ricorso.2.4. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione dell’art. 1243 c.c., dell’art.1460c.c. dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale haRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N6u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026rigettato la domanda di ammissione del credito al compensodallo stesso azionato, omettendo, tuttavia, di considerare che: -la [OSCURATO:PERSONA] opposta, in sede di richiesta di esclusione dallostato passivo del credito per cui è causa, si era limitata adeccepire che tale credito doveva essere compensato “conmaggior credito vantato dalla procedura” nei confrontidell’opponente a titolo di “responsabilità professionale per nonaver mosso alcun rilievo in ordine a gravi irregolarità poste inessere dall’organo amministrativo”; - la [OSCURATO:PERSONA], soltantonel corso del giudizio, con una irrituale e non autorizzatamemoria difensiva depositata il 6/9/2024, ha sollevato plurimeeccezioni di inadempimento; - il tribunale, accogliendo talieccezioni, ha, dunque, illegittimamente posto a fondamentodella propria decisione fatti che il curatore ha tardivamente edirritualmente dedotto soltanto in seguito alla proposizione delricorso in opposizione e, per di più, senza concedereall’opponente un termine a difesa, così impedendo allo stesso direplicare e confutare anche e soprattutto in via documentale; -la [OSCURATO:PERSONA] giudiziale ha, d’altra parte, violato l’onere, chesu di essa incombeva, di formulare una circostanziata e specificaallegazione di una concreta condotta inadempiente da partedell’opponente; - il curatore, infatti, ha omesso di indicare legravi irregolarità, che l’organo amministrativo avrebbecommesso, in ordine alle quali il collegio sindacale avrebbedovuto muovere i propri rilievi; - l’omessa indicazione di taliipotetiche “gravi irregolarità” ha, dunque, impeditoall’opponente di approntare una specifica e puntuale difesa e diassolvere in tal modo all’onere probatorio che sarebbe gravatosul medesimo; - il tribunale ha, dunque, violato sia l’art. 1460c.c., per aver ritenuto sussumibile nell’eccezione diinadempimento la generica contestazione sollevata dal curatore,Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N7u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026sia l’art. 2697 c.c., per aver ritenuto assolto l’onere della provaincombente sul curatore e non assolto l’onere della provaincombente sul creditore opponente.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione del contraddittorio e del diritto di difesa, in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 127-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3e 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha rigettato la domanda di ammissione del credito alcompenso dallo stesso azionato in ragione dell’affermatafondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dallaLiquidazione opposta, omettendo, per contro, di considerareche: - il curatore, a seguito della notifica del ricorso inopposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizio in data14/6/2024; - il tribunale, con provvedimento del 2/7/2024, resoa seguito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è limitato a fissare unanuova udienza, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., per il giorno17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al12/9/2024 per il deposito telematico di note scritte contenentile sole istanze, eccezioni e conclusioni; - il curatore, dopo averformulato, mediante il proprio rituale atto di costituzione,unicamente l’eccezione d’improcedibilità del ricorso inopposizione, ha, tuttavia, proceduto, in luogo delle note scrittecontenenti soltanto istanze, eccezioni e conclusioni, a depositarearbitrariamente una nuova memoria difensiva, con la quale hapreteso di sanare il difetto di allegazione e contestazione oramaiinevitabilmente verificatosi, formulando, per la prima volta, leeccezioni di inadempimento ex art. 1460 c.c. cui il precedenzanon aveva neppure accennato; - l’opponente, quindi, non hapotuto fare altro che chiedere, nelle note di trattazione scritta,e cioè l’unico atto il cui deposito era stato autorizzato, laRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/2024N8u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026concessione di un termine a difesa per poter replicare eprocedere al deposito di ulteriore eventuale documentazione,utile a confutare le avverse deduzioni; - tale termine, tuttavia,non è stato concesso, e ciò ha comportato un rilevante econcreto pregiudizio processuale all’opponente, che non è statoposto nella condizione di confutare, anche mediante provadocumentale, le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA] opposta; -l’opponente, del resto, con le proprie note di trattazione scritta,ha tentato, per quanto possibile in relazione alla novità ai tempiristretti ed alla sintesi imposta dall’art. 127-ter c.p.c., direplicare alle avverse deduzioni, senza ottenere riscontro alcunoin seno al decreto impugnato; - il tribunale ha, dunque, decisola controversia ponendo a fondamento della pronuncia le tardiveeccezioni in senso stretto, non rilevabili d’ufficio, della parteresistente, omettendo qualsivoglia analisi dell’originario themadecidendum, vertente sull’eccezione di compensazioneformulata dal curatore; - l’opponente, dal suo canto, avevaallegato al proprio ricorso molteplici documenti, tra cui il verbaledelle riunioni del collegio sindacale, il libro giornale 2019, il librogiornale dell’anno 2019 nonché la documentazione di verifica del2019, i quali dimostrano che l’opponente, al pari degli altrimembri del collegio sindacale, aveva puntualmente assolto aiproprio doveri di vigilanza sulle attività gestorie poste in esseredall’organo di amministrazione nonché sul rispetto dei principi dicorretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societàe sul suo concreto funzionamento.3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.3.4. L’art. 207, commi 4, 5 e 6, c.c.i.i. prevede che: - il“ricorso” (contenente l’opposizione allo stato passivo),Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero re9gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026“unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve esserenotificato, a cura del ricorrente, al curatore … entro dieci giornidalla comunicazione del decreto”; - “tra la data dellanotificazione e quella dell’udienza deve intercorrente un terminenon minore di trenta giorni”; - “le parti resistenti devonocostituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza …”.3.5. Nel caso in esame, è rimasto accertato che: - ildecreto di fissazione dell’udienza era stato comunicatoall’opponente solo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da quest’ultimo notificatoin data 29/5/2024; - il curatore, a seguito della notifica delricorso in opposizione allo stato passivo, si è costituto in giudizioin data 14/6/2024, deducendo l’irritualità della notifica delricorso e del decreto di fissazione dell’udienza da parte delricorrente in quanto eseguita senza rispettare i termini previstidall’art. 207, commi 4 e 5, c.c.i.i..; - il tribunale, a seguitodell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto, con decreto del2/7/2024, che erano stati violati i termini di cui all’art. 207,commi 4 e 5, c.c.i.i., ed ha, quindi, fissato, al fine di sanare talivizi, una nuova udienza, a norma dell’art. 127-ter c.p.c., per il17/9/2024, assegnando alle parti il termine perentorio sino al12/9/2024; - il curatore, in data 6/9/2024, ha depositato lamemoria difensiva nella quale ha dedotto l’eccezioned’inadempimento.3.6. Tale decreto è senz’altro corretto. La norma previstadall’art. 164, commi 1° e 3°, c.p.c., applicabile per la sua portatagenerale anche nel procedimento in esame (cfr. Cass. n. 25862del 2014; Cass. n. 20396 del 2014, dispone, infatti, che: -l’inosservanza dei termini a comparire comporta la nullitàdell’atto introduttivo del giudizio, che è sanata dalla costituzionedel convenuto, - il convenuto, tuttavia, può limitarsi a dedurre(come ha fatto il curatore) l’inosservanza dei termini aRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026comparire; - in quest’ultima ipotesi, il giudice fissa una nuovaudienza “nel rispetto dei termini”, rispetto ai quali, pertanto,dev’essere valutata la tempestività delle eccezioni sollevate dalleparti.3.7. L’eccezione di inadempimento che il curatore hadedotto nella memoria del 6/9/2024 è, dunque, tempestiva e,dunque, giuridicamente ammissibile.3.8. Ciò premesso, rileva la Corte che: - nel giudiziod’opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurreeccezioni di merito nuove, anche di natura riconvenzionale(come l’eccezione d’inadempimento), ossia non formulate già insede di verifica, senza che si determini sul punto alcunapreclusione (Cass. n. 27940 del 2020; Cass. n. 33744 del 2022,in motiv.); - nel caso in cui il curatore introduca eccezioni nuove,e cioè deduca fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegatigià in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorioesige, tuttavia, che, in relazione ai contenuti e ai termini dellanuova eccezione, sia concesso all’opponente un termine perdispiegare le proprie difese e produrre la documentazioneprobatoria idonea a supportarle (Cass. n. 22386 del 2019; Cass.n. 16628 del 2025, in motiv.); - tale conclusione, esposta conriguardo all’opposizione allo stato passivo del fallimento, valesenz’altro, a fronte di una disciplina rimasta sul punto del tuttoimmutata (cfr. l’art. 99, commi 6° e 7°, l.fall.), anche perl’opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, cosìcome regolata dall’art. 207, commi 6 e 7, c.c.i.i., nel testoanteriore alle modifiche apportate a tale disposizione, conl’aggiunta del comma 11-bis, dal d.lgs. n. 136/2024, entrato invigore il 28/9/2024, e non applicabili (a norma dell’art. 56,comma 4, del d.lgs. n. 136 cit. e dell’art. 8 del d.l. n. 78/2024,Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/20241N1u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026conv. con la l. n. 4/2025) al procedimento in esame e ai relativi3.9. Nel caso in esame, però, il ricorrente, che pure si èdoluto della mancata concessione di tale termine, non ha inalcun modo indicato in ricorso quali difese avrebbe spiegato equali documenti avrebbe depositato in sede di memoria direplica per contrastare l’eccezione di inadempimento sollevatadal curatore, tanto più se si considera, come incontestatamenteevidenziato dal pubblico ministero, che, a fronte dell’eccezioned’inadempimento sollevata dal curatore nella memoria del6/9/2024, l’opponente aveva potuto replicare, con la memoriadel 12/9/2024, a tale eccezione, prendendo specificamenteposizione nel merito delle censure rivoltegli, sia pur conargomenti poi disattesi dal decreto impugnato.3.10. Quanto al resto, il tribunale ha, come visto, ritenutola fondatezza dell’eccezione d’inadempimento sollevata dalcuratore della liquidazione giudiziale sul duplice rilievo per cui: -da un lato, l’opposto aveva specificamente eccepito le plurimeviolazioni ai doveri inerenti alla carica in cui il sindaco opponenteera incorso (come la mancata verifica della correttezzadell’importo per il quale è stato iscritto nel bilancio 2019 “ildebito erariale della società”, la mancata vigilanza “sul mancatoadempimento da parte della società dei versamenti d’impostasecondo le rateizzazioni concordate con l’Erario”, la mancatarilevazione che la perdita emersa dal bilancio d’esercizio 2019“era stata ripianata utilizzando riserve (sovraprezzo azioni acopertura perdita) pur superando la perdita d’esercizio il terzodel capitale sociale e l’ammontare delle predette riserve”,“imponendosi pertanto l’applicazione dell’art. 2482 bis c.c.”, lanon corretta contabilizzazione del “fondo svalutazione creditirelativo all’esercizio 2019”, “non tenendo conto dei “crediti dubbiRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026o in contenzioso” e dei “crediti verso società in proceduraconcorsuale”); - dall’altro, tali “plurime violazioni agli obblighi divigilanza gravanti sui componenti del collegio sindacale, ivicompresa sulla verifica dell’adeguatezza dell’assettoorganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società”non erano “state efficacemente smentite da parte opponente”,“che non ha offerto elementi probatori (che potevanoagevolmente offerti in documentale) idonei a comprovarediligenza nell’adempimento dell’incarico”, ed erano, dunque,“idonee a paralizzare la richiesta dell’opponente in punto dipagamento del compenso complessivamente insinuato ai sensidell’art. 1460 c.c.”.3.11. Il tribunale, così ragionando, si è attenuto ai principiripetutamente esposti da questa Corte (e di recente ribaditi:Cass. n. 2350 del 2024; Cass. n. 2400 del 2024; Cass. n. 3459del 2024)secondo cui, nel giudizio di verificazione conseguentealla domanda di ammissione del credito vantato dalprofessionista (come il sindaco della società poi fallita oliquidata) al compenso asseritamente maturato nei confrontidella stessa, il curatore del fallimento o della liquidazionegiudiziale della società committente è legittimato a sollevarel’eccezione d’inadempimento (anche nel caso in cui si fosseprescritta la corrispondente azione: art. 95, comma 1°, l.fall. eart. 203, comma 1, c.c.i.i.) secondo i canoni diretti a far valerela responsabilità contrattuale: vale a dire con il (solo) onere dicontestare, in relazione alle circostanze del caso (come icontegni gestori, asseritamente contrari ai principi di regolare ecorretta amministrazione, che ha l’onere di dedurre e provare ingiudizio quali fatti storici che avrebbero imposto al sindaco lacondotta che, in relazione al mandato ricevuto, avrebbe dovutotenere e non ha, invece, tenuto: Cass. n. 3922 del 2024, Cass.Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026n. 34671 del 2024), la negligente o incompleta esecuzione, adopera del professionista istante, della prestazione di vigilanzadovuta, restando, per contro, a carico di quest’ultimo l’onere didimostrare, a fronte delle circostanze di fatto dedotte e provatedal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per larispondenza della sua condotta al modello professionale edeontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui èintervenuto con la propria opera (cfr. Cass. SU n. 42093 del2021).3.12. In tema di prova dell’inadempimento diun’obbligazione, infatti, il creditore che agisca perl’adempimento di un’obbligazione contrattuale e per ilrisarcimento dei danni asseritamente subiti, deve soltantoprovare la fonte del suo diritto (e cioè del contratto e del relativotermine di scadenza), limitandosi alla mera allegazione dellacircostanza dell’inadempimento della controparte, mentre spettaal debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivodell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass.SU n. 13533 del 2001).3.13. Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell’oneredella prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenutosi avvalga, com’è accaduto nel caso in esame, dell’eccezioned’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. poiché il debitoreeccipiente può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento (ol’inesatto adempimento) alle obbligazioni assunte dal creditore(di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando,per contro, a quest’ultimo, che ha agito in giudizio, l’onere diprovare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n.13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015;Cass. n. 3527 del 2021).Ric. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 22945/20241N4u mero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/20263.14. Ne consegue che, ove il preteso creditore (come ilsindaco della società fallita o liquidata) proponga opposizioneallo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (alcompenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, ilcuratore, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoiconfronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tuttoo in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento od’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighicontrattuali (e cioè, com’è accaduto nel caso in esame, lacarenza di un effettivo controllo da parte del sindaco opponentein ordine alla correttezza dei bilanci della società e delle relativeappostazioni), con (appunto) il solo onere di allegare, inrelazione alle circostanze di fatto del singolo caso (che ha, com’èaccaduto nel caso in esame, l’onere di dedurre e dimostrare ingiudizio con tutti i mezzi a tal fine utilizzabili), l’inadempimentodel sindaco istante ai suoi doveri (come quello di controllare lacorrettezza dei dati contabili e, più in generale, di vigilaresull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile adottato della società: artt. 2403 e 2409-bis c.c.).3.15. Spetta, poi, a quest’ultimo il compito di provare ilfatto estintivo di tale dovere, costituito dall’avvenuto esattoadempimento (che il tribunale ha, con apprezzamento in fatto,escluso), e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condottadegli amministratori, attivando, con la diligenza professionaledallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, ipoteri-doveri inerenti alla carica (art. 2407 c.c.).3.16. Dev’essere, dunque, ribadito che: - l’opposizione,con la quale il sindaco di una società fallita si dolga dellamancata ammissione allo stato passivo del credito da compensomaturato nei confronti dell’ente, è, in definitiva, contrastabiledal curatore mediante eccezione di totale oRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re5gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da partedel sindaco stesso ai propri obblighi contrattuali; - in taleipotesi, a fronte del mero onere del curatore di allegare, inrelazione alle circostanze di fatto, l’inadempimento dell’organoistante al dovere di vigilanza sull’attività di gestione sociale,viene in rilievo, in capo all’opponente, l’incombenza di provaredi aver esattamente adempiuto, ossia di avere adeguatamentevigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con ladiligenza professionale esigibile in relazione alla situazioneconcreta, i poteri-doveri inerenti alla carica (Cass. n. 3459 del2024).3.17. Né, d’altra parte, può, sul punto, rilevare il fatto ilfatto che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivitàprofessionale, come quelle che gravano sui componenti delcollegio sindacale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non dirisultato.3.18. Non c’è dubbio, in effetti, che il professionista,assumendo l’incarico, s’impegna a prestare la propria opera perraggiungere il risultato desiderato (come, nel caso del sindaco,la legittimità e la correttezza dell’intera gestione sociale) ma nonanche a conseguirlo e che l’inadempimento del professionistanon può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimentodel risultato utile avuto di mira dalla società committente,dovendo essere, piuttosto, valutato alla stregua dei doveriinerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed, inparticolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall’art.1176, comma 2°, c.c. (e, nel caso del sindaci, dall’art. 2407,comma 1°, c.c.).3.19. Il diritto del professionista al compenso (che nel casodei sindaci è previsto dall’art. 2402 c.c. e dev’essere corrispostoanno per anno: Cass. n. 6027 del 2021), tuttavia, se non implicaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re6gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026il raggiungimento del risultato programmato con il conferimentodel relativo incarico (e cioè la legittimità dell’intera gestionesociale e la sua conformità ai principi di correttaamministrazione: art. 2403, comma 1°, c.c.), richiede,nondimeno, che il giudice di merito accerti, in fatto, la concretaed effettiva idoneità funzionale delle prestazioni svolte aconseguire tale risultato, essendo, in effetti, evidente che, indifetto, pur in difetto di una responsabilità contrattuale delprofessionista a tal fine incaricato (per la mancanza, ad esempio,di danno che ne sia conseguito), non potrebbe neppure parlarsidi atto di adempimento degli obblighi contrattualmente assuntidallo stesso (cfr. Cass. n. 36071 del 2022, in motiv.) e giustifica,quindi, il rifiuto del committente, a norma dell’art. 1460 c.c., alpagamento, in tutto o in parte, del compenso (in ipotesi)maturato.3.20. Se, allora, l’obbligo di pagare la remunerazione “sipone in rapporto di dipendenza diretta con il correttoespletamento delle funzioni determinate dalla legge e dalcontratto sociale”, risulta, allora, evidente che: - “il pagamentodel compenso non può ontologicamente restare indifferente allepossibili anomalie nell’adempimento dei relativi obblighi di fonteeterodeterminata, dovendosi perciò escludere ogni pretesoautomatismo nel suo riconoscimento”; - in tal caso, pertanto,“risulta giustificata l’estensione, al rapporto remuneratoriointercorrente tra amministratore e società, del rimedio che l’art.1460 c.c. ha istituito per rafforzare l’obbligo di adempimentodelle obbligazioni nei contesti di corrispettività, anche se solo dinatura lato sensu contrattuale”, - “il giudice”, di conseguenza,“è tenuto a procedere ad una valutazione comparativa deicomportamenti delle parti contrapposte tenendo conto non solodell’elemento cronologico, ma anche (e soprattutto) dei rapportiRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re7gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioniinadempiute, e della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto (Cass. 12978/2002)” (cfr. Cass. n. 29252del 2021, in motiv., con riferimento al caso, ai fini in esame deltutto simile a quello di specie, dell’amministratore della società).3.21. L’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.può essere, pertanto, opposta dal cliente che ha conferitol’incarico (o dal curatore del relativo fallimento o della relativaliquidazione giudiziale) al professionista (come il sindaco) cheabbia violato l’obbligo di diligenza professionale, quando (comenel caso in esame) non sia stato dimostrato in giudizio che leprestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dal mancatoconseguimento del risultato perseguito, non sono state, per lanegligenza con cui sono state eseguite, oggettivamentefunzionali, in tutto o in parte, alla soddisfazione degli interessidel primo, così come dedotti, per volontà delle parti o (comenel caso dei sindaci) della legge, nel contratto di prestazioned’opera professionale tra loro intercorso ed abbiano, diconseguenza, negativamente inciso sull’effettiva realizzazione(o possibilità di realizzazione) di tali interessi (cfr. Cass. n.13207 del 2021).3.22. Né, del resto, può rilevare il fatto chel’inadempimento contestato al sindaco non abbia assuntocarattere di gravità o non risulti aver arrecato un danno allasocietà committente: l’eccezione d’inadempimento, che puòessere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto, silimita, infatti, a consentire alla parte che la solleva il legittimorifiuto di adempiere (in tutto o in parte) in favore dell’altrocontraente che a sua volta non ha adempiuto (o ha adempiutoinesattamente) la propria obbligazione e, dunque, (salvo il limitedella buona fede: Cass. n. 1690 del 2006) non è subordinata allaRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re8gis tro generale 22945/2024Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 6884/2026Data pubblicazione 23/03/2026presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione delcontratto e l’azione di risarcimento dei danni conseguentementearrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità dell’inadempimentodedotto e la dannosità dello stesso (cfr. Cass. n. 12719 del2021).4. Il ricorso, per l’inammissibilità dei suoi motivi, è, a suavolta, inammissibile: e come tale dev’essere, di conseguenza,dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 22945 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026