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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25609/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 23906 / 20 2 2 propost i da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-Ufficio di Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona delMinistro p.t. , rappresentato e difeso ope legis dal l’ Avvoc atura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:TELEFONO] ; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso cuiè domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesin. 12 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 2216/10/2022 emessa dalla C TR Campan ia in data 02/03/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Avviso irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato Rilevato che

1. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi.

2. Sull’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da unatto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Consideratoche

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, dPR n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR determinato il valore dellalite sulla base dell’importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpefed addizionali per il periodo d’imposta 2013) sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento.

1.1. Il motivo è fondato.

L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 recita: per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste .

L'art. 12 riportato è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, ciò in ragione della specificità del processo tributario.

Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria.

L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato.

Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021).

Nel caso di specie, con il ricorso RG 1877/2018 il Pellegrino ha adìto la CTP di Caserta al fine di contestare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto all’atto di pignoramento e, quindi, la pretesa tributaria portata dal suddetto avviso di pignoramento (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione nel quale è stato debitamente trascritto, nei suoi passaggi maggiormente significativi, il ricorso iscritto dal contribuente al n.

RG 1877/2018).

Orbene, premesso che l’importo lordo dei tributi dovuti dal contribuente nei confronti dell’Erario era pari, sì come desumibile dall’estratto di ruolo relativo all’avviso di accertamento sotteso all’atto di pignoramento, ad euro 244.283,07 (di cui euro 9.263,00 per Irap, euro 1.415,00 per addizionale comunale Irpef, euro 3.591,00 per addizionale regionale Irpef ed euro 74.610,00 per Irpef), la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto.

In particolare, in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022).

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove la circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si sia formata tra il 2021 e il 2022 giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 23906 / 20 2 2 propost i da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-Ufficio di Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona delMinistro p.t. , rappresentato e difeso ope legis dal l’ Avvoc atura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:TELEFONO] ; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso cuiè domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesin. 12 ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - -avverso la sentenza n. 2216/10/2022 emessa dalla C TR Campan ia in data 02/03/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Avviso irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato Rilevato che 1. La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di irrogazione sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato con riferimento ad un atto di pignoramento presso terzi. 2. Sull’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la CTR Campania rigettava il gravame, evidenziando che il valore della lite doveva identificarsi con quello dell’atto di pignoramento, e non con il valore della pretesa tributaria che aveva dato origine al detto pignoramento, vale a dire con il totale dei tributi (derivanti, nel caso di specie, da due cartelle di pagamento e da unatto di accertamento) dei quali il contribuente risultava debitore. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Consideratoche 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, dPR n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR determinato il valore dellalite sulla base dell’importo del credito non tributario vantato dal contribuente nei confronti del terzo pignorato (così come risultante dall’atto di pignoramento), anziché della pretesa tributaria (tributi dovuti dal contribuente a titolo di Irap e Irpefed addizionali per il periodo d’imposta 2013) sulla scorta della quale era stata azionata la procedura di pignoramento. 1.1. Il motivo è fondato. L'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 recita: per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste . L'art. 12 riportato è norma che introduce una disciplina speciale rispetto a quella prevista dai giudizi civili, con conseguente inapplicabilità della disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile stabilita dall'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992, ciò in ragione della specificità del processo tributario. Il contributo unificato, che ha natura tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario dinanzi alla competente Commissione Tributaria. L'importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato. Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è quindi l'importo del tributo, al netto degli interessi e degli eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 10/06/2021). Nel caso di specie, con il ricorso RG 1877/2018 il Pellegrino ha adìto la CTP di Caserta al fine di contestare la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto all’atto di pignoramento e, quindi, la pretesa tributaria portata dal suddetto avviso di pignoramento (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione nel quale è stato debitamente trascritto, nei suoi passaggi maggiormente significativi, il ricorso iscritto dal contribuente al n. RG 1877/2018). Orbene, premesso che l’importo lordo dei tributi dovuti dal contribuente nei confronti dell’Erario era pari, sì come desumibile dall’estratto di ruolo relativo all’avviso di accertamento sotteso all’atto di pignoramento, ad euro 244.283,07 (di cui euro 9.263,00 per Irap, euro 1.415,00 per addizionale comunale Irpef, euro 3.591,00 per addizionale regionale Irpef ed euro 74.610,00 per Irpef), la pretesa tributaria, al netto di interessi e sanzioni, ammontava ad euro 88.879,00, sul quale importo andava calcolato il contributo unificato dovuto. In particolare, in assenza di una indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato ed il relativo importo deve risultare dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37386 del 21/12/2022). 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove la circostanza che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione principale si sia formata tra il 2021 e il 2022 giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate