CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
affeis, per procuraspeciale in atti;-ricorrente –-contro-DEXIA S.A. in persona del legale rappres. p.t, rappresentata e difesadagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perprocura speciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza n. 836/2025 emessa dalla Corte d’appello diBrescia, pubblicata il 21.8.2025;Numero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHELa Provincia di Brescia ha proposto ricorso in accertamento negativo,ai sensi degli articoli 67 legge 31 maggio 1995 n.218, 30 d.lgs 1°settembre 2011 n.150 e 281-decies cpc e seguenti, nei confrontidella Dexia S.A., chiedendo che fosse dichiarata l’insussistenza deipresupposti per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia, ai sensidell’art. 64 legge 218/1995: a) della pronuncia in data 20 novembre2024 ([OSCURATO:PERSONA]) tra la Provincia di Brescia, Dexia S.A. eDeutsche Bank AG; b) della pronuncia in data 4 dicembre 2024([OSCURATO:PERSONA]) tra la Provincia di Brescia, Dexia S.A. eDeutsche Bank AG nonché c) della pronuncia in data 4 dicembre 2024(Judgment and Order) tra la Provincia di Brescia e Dexia S.A. emessedalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice – Business and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio n. FL-2021-000010 trattato congiuntamenteal giudizio FL-2020-000032.Dexia S.A., costituendosi, ha chiesto la reiezione della richiesta diparte attrice nonché, in via riconvenzionale il riconoscimento in Italiadelle pronunce inglesi.Con sentenza del 20.8.2025 la Corte d’appello di Brescia ha respintole domande della ricorrente e in accoglimento della domandariconvenzionale: dichiarava che le seguenti pronunce: a) l’ApprovedJudgment in data 20 novembre 2024 [2024] EWHC 2967 (Ch), b)l’[OSCURATO:PERSONA] in data 4 dicembre 2024 e c) il Judgment andOrder in data 4 dicembre 2024, emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice –Business and [OSCURATO:PERSONA] of England and Wales – [OSCURATO:PERSONA](ChD) di Londra, [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], nelgiudizio n. FL-2021-000010, trattato congiuntamente al giudizio n.Numero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026riconosciute in Italia.Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: i provvedimentistranieri dei quali la Provincia di Brescia chiedeva fosse accertato ildifetto dei presupposti per il riconoscimento e l’esecuzionenell’ordinamento giuridico italiano erano rappresentati da pronuncecon le quali la [OSCURATO:PERSONA] of Justice aveva deciso nel merito lequestioni inerenti alla validità ed efficacia dei contratti di interest swape dell’accordo transattivo sottoscritto in data 18 settembre 2017 (20novembre 2024), e in ordine al regolamento delle spese di litequantificandole in £ 510,715.53 , pronunciando un ordine esecutivosia relativamente alle questioni di merito che relativamente alregolamento delle spese (4 dicembre 2024); i provvedimenti stranieriper cui è causa erano stati adottati all’esito di un giudizio nel quale lastessa [OSCURATO:PERSONA] of Justice aveva, con precedente e distintoprovvedimento, affermato la propria giurisdizione; tale pronunciasulla giurisdizione, da un lato, non era stata appellata dalla [OSCURATO:PERSONA] innanzi al giudice britannico ed è pertanto divenutadefinitiva in quell’ordinamento, e, d’altro lato risultava – allo stato –riconosciuta nell’ordinamento italiano in forza di una sentenza dellastessa Corte d’appello, pur oggetto di impugnazione per Cassazione;non risultava in discussione fra le parti che i provvedimenti stranierisopra menzionati e dei quali era stato chiesto il riconoscimento inItalia rientravano nella nozione di sentenza straniera; a seguito delriconoscimento da parte del giudice britannico della propriagiurisdizione, il processo, che era stato avviato dalla resistente, eraproseguito a cura di quest’ultima, mentre la ricorrente non si eracostituita nella fase di prosecuzione del giudizio nel merito (alla qualela Provincia di Brescia aveva riservato ogni difesa diversa da quellaNumero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026inerente al difetto di giurisdizione), rimanendo contumace; la primaquestione discussa era quella concernente l’applicabilità o meno delladisciplina della Convenzione bilaterale 7/02/1964, che partericorrente vorrebbe definitivamente venuta meno in ragione del suosuperamento a seguito dell’adesione del [OSCURATO:PERSONA] all’UnioneEuropea, con conseguente applicazione della disciplina da essaadottata in materia con appositi regolamenti (dapprima il 44/2001 equindi il 1215/2012), mentre parte resistente vorrebbe ripristinataessendosene disposta soltanto la parziale sostituzione, conconseguente sua reviviscenza a seguito della “Brexit”; come giàrilevato da questa Corte nella sentenza inter partes n. 602/2024, larisoluzione in un senso o nell’altro della questione era, in realtà,scarsamente significativa, atteso che la domanda di parte ricorrentenon poteva trovare accoglimento anche sulla base della disciplina dicui alla l. 218/1995, della quale parte ricorrente invoca l’applicazione;non era in discussione la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 64l. 218/1995 lett. c), d) ed e); con riguardo all’art. 64 lett. a) ladisposizione stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italiaquanto “il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causasecondo i principi sulla competenza giurisdizionale propriadell’ordinamento italiano”; nel caso di specie sussisteva talepresupposto, in quanto il giudice britannico aveva riconosciuto lapropria giurisdizione, pronunciando anche nel merito con iprovvedimenti di cui è stato chiesto il riconoscimento, non oggetto diimpugnazione, con la conseguenza che era definitivamente accertatafra le parti la giurisdizione dello stesso giudice straniero; in sensocontrario non valeva obiettare che con precedente atto di citazione indata 8 marzo 2021 la Provincia aveva convenuto, tra gli altri, Dexiaal fine a) di accertare la nullità o di disporre l’annullamento dellaNumero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026transazione perfezionata fra le parti in data 18 settembre 2017; b) diaccertare l’inadempimento o comunque l’adempimento infedele daparte dell’odierna resistente dei contratti di swap perfezionati in data28 giugno e 20 dicembre 2006, con conseguente declaratoria diinefficacia e coincidente con quello del giudizio britannico, e che fra leparti doveva ritenersi definitivamente e positivamente accertata lagiurisdizione del giudice britannico per intervenuto giudicato; circa ilriconoscimento della conformità dei provvedimenti stranieri all’ordinepubblico, in ordine alla violazione di diritti di difesa, essi non violavanol’ordine pubblico interno e quello internazionale, in quanto: a) non eraconsentito un riesame nel merito del contenuto delle decisioniadottate dal giudice britannico che possono essere valutate solo sottoil profilo estrinseco (i provvedimenti risultano diffusamente motivatied argomentati sulla base di un esame approfondito del diritto italianoapplicabile al contratto di transazione ed ai contratti di interest swapoggetto del giudizio); b) non risultava la violazione di principiinviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere (l’elevato costodel processo non può essere collocato nell’ambito dei principiinviolabili costituendo al più una modalità di regolamentazionedell’esercizio dei propri diritti); quanto alle argomentazioni relativealla violazione degli obblighi informativi e della mancanza di unadelibera del Consiglio comunale analitica con la specifica indicazionedel mark to market relativamente ai contratti di interest swap, sitrattava di questioni che non erano state in alcun modo sollevate acausa della scelta della Provincia di Brescia di non costituirsi in talegiudizio.[OSCURATO:PERSONA] di Brescia ricorre in cassazione, avverso la suddettasentenza, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Dexia SAresiste con controricorso, illustrato da memoria.Numero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, nn. 3,4 e 5, cpc, la nullità della sentenza per omessa motivazione, inviolazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma 5, Cost., per avere lasentenza impugnata del tutto omesso di motivare, se non in modosolo apparente, sul motivo di diniego del riconoscimento consistentenella prevenzione del processo inglese da parte del processo italiano;per non avere la Corte d’appello esaminato il fatto che le domandedella Provincia in Italia hanno prevenuto ciascuna delle domande diDexia nel [OSCURATO:PERSONA]; nonché per violazione e comunque falsaapplicazione dell’art. 64, lett. f), L. n. 218/1995, per avere la sentenzarigettato il motivo di diniego del riconoscimento sulla scorta diconsiderazioni apodittiche e non inerenti al contenuto della norma.Al riguardo, la ricorrente assume che: ai sensi dell’art. 64, lett. f), L.n. 218/1995, la sentenza straniera è riconosciuta in Italia quando non pende un processo davanti a un giudice italiano per ilmedesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio primadel processo italiano ; e difatti, il processo tra la Provincia e Dexia(e la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio) davanti al Tribunale di Roma erainiziato in data 8 marzo 2021, data della notificazione dell’atto dicitazione nell’interesse della Provincia, prima del processo inglese,iniziato in data 15 settembre 2021, e le domande proposte dallaProvincia in Italia hanno prevenuto ciascuna delle domande propostenel [OSCURATO:PERSONA] da Dexia, perché l’oggetto del processo italiano erapiù ampio e contiene integralmente l’oggetto del processo inglese; laCorte d’appello ha affermato che se è vero che il giudizio innanzi alTribunale di Roma è stato precedentemente avviato e risulta ancorapendente, è altresì vero che il relativo oggetto non risulta coincidenteNumero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026con quello del giudizio britannico e che fra le parti deve ritenersidefinitivamente e positivamente accertata la giurisdizione del GiudiceBritannico per intervenuto giudicato .Con il secondo motivo di ricorso si censura ai sensi dell’art. 360, nn.3 e 4, cpc, la nullità della sentenza per violazione del principio dicorrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell’art. 112 cpce in ogni caso per omessa motivazione, in violazione e comunque falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.111, comma 5, Cost., e per violazione e falsa applicazione dell’art.101, comma 2, cod. proc. civ. (divieto di pronuncia c.d. della terzavia ), per avere la sentenza impugnata, in relazione alla denunciatacontrarietà delle sentenze straniere all’ordine pubblico, pronunciatosu questioni diverse da quelle poste dalla Provincia alla base delricorso e nuove rispetto all’oggetto del contraddittorio, omettendoogni motivazione sulla natura di ordine pubblico dei principi enunciatidalle Sezioni Unite in materia di contratti derivati, nonché la violazionee comunque la falsa applicazione dell’art. 64, lett. g), L. n. 218/1995,per avere la sentenza del tutto equivocato l’oggetto e il perimetro delgiudizio di contrarietà delle sentenze inglesi all’ordine pubblico.Il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64, lett. a), L. n.218/1995, per avere la sentenza impugnata rigettato la censura dellaProvincia fondata sulla circostanza che, secondo i criteri dicompetenza giurisdizionale dell’ordinamento italiano, il giudiceinglese non avrebbe potuto conoscere delle domande di Dexia,motivando, in modo erroneo e inconferente, che la sentenza sarebbericonoscibile perché il giudice inglese ha accertato la propriagiurisdizione.Numero registro generale 20167/2025Numero sezionale 2385/2026Numero di raccolta generale 22807/2026Data pubblicazione 06/07/2026Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per rinviare la causaall’udienza pubblica, in ordine alla rilevanza nomofilattica dellequestioni che ne sono oggetto sia in relazione alla sussistenza dellagiurisdizione sul giudicato sia in relazione alla dedotta contrarietà aiprincipi di ordine pubblico delle statuizioni di cui si chiede ilriconoscimento anche in relazione ai principi nomofilattici elaboratidalle S,U, di questa Corte. P.Q.MLa Corte dispone la trattazione del ricorso in udienza pubblica ed ilrinvio a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data28 maggio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]