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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19032/2026

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O [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2440 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 217/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Rilevato che Numero di raccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 144, la Corte d’appello diPerugia accoglieva il gravame dell’Inps, avverso la sentenza delTribunale di Spoleto che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] diritto alla riliquidazione della pensione categoria VO,decorrente dal 1.4.2010, mediante il computo, nelle settimanecoperte da contribuzione figurativa (per mobilità e congedi dipaternità), degli emolumenti extramensili, con la conseguentecondanna dell’Istituto a corrispondergli le differenze sui ratei nelfrattempo maturati.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps, ha ritenuto che la domanda del ricorrentefosse soggetta alla decadenza triennale, calcolata dall’entrata invigore dell’art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. n. 98/2011,convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 chenovellando l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 aveva introdotto iltermine di decadenza triennale e che poteva, ex art. 252 disp.liquidati anteriormente all’entrata in vigore del predettodisposto normativo, come nella specie, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità.

La Corte d’appello rigettava,altresì, la richiesta subordinata del Ceccarelli, delriconoscimento delle differenze di rateo, a decorrere dal triennioantecedente al deposito del ricorso giudiziale, ai sensi e per glieffetti dell’art. 47, commi secondo e sesto del d.P.R. n.639/1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991 (cd. decadenzamobile).Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati damemoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Il collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corteterritoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla dedottainesistenza di qualsivoglia profilo decadenziale, in funzione dellaspecifica impugnativa del provvedimento di riliquidazionedell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 38 del DL n. 98/2011 conv.in legge n. 111/2011, ed interpretato autenticamente dall’art. 6del DL n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 edell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva riconosciuto ildiritto al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmentegià riconosciute, con riferimento ai ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (c.d. decadenza mobile),ritenendo che la decadenza maturata (decorrente dall’entrata invigore dell’art. 38 cit., cioè, il 6 luglio 2011) estinguesse toutcourt il diritto al ricalcolo delle prestazioni (cfr. pp. 17-19 delricorso).Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie diricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla datadi entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il terminedecadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla dataNumero registro generale 29401/2021di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123N umero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 19032/2026del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020;Data pubblicazione 11/06/2026Cass. nn. 3580 e 29754 del 2019; Cass. n. 16661 del 2018;Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragionienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione aitermini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, perla domanda volta al conseguimento dell'indennizzo davaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).Il termine di decadenza, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, art.38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011,con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggettol'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o ilpagamento di accessori del credito", decorrente "dalriconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamentodella sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazionigià liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dellacitata disposizione.

La questione, di diritto transitorio, hariguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente dellalegge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine didecadenza.Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenzapossa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termineprima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e siè affermato, conformemente ai principi generalidell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modificanormativa introduca un termine di decadenza prima nonprevisto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazionisoggettive già in essere, ma la decorrenza del termine vienefissata con riferimento all'entrata in vigore della modificalegislativa.Numero registro generale 29401/2021Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra iNl umero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 19032/2026fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzioneData pubblicazione 11/06/2026del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse delprivato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014).Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azionegiudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendoquesto l'atto il cui compimento va effettuato nel termine edunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - ilsolo atto che possa impedire la decadenza.Il d.l. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970,sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui la decadenza siapplica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimentodi prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 l’art. 47bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i rateiarretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamentipensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui allaL. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni".L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici,è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui rateipregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavoripreparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove siafferma che a differenza del diritto al trattamento pensionisticodi per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è consideratosoggetto a prescrizione in quanto considerato dallagiurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazNuiomneroe d ai rai ccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa delprivato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto allapensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla“decadenza mobile”, che comunque sanziona il pensionato inmodo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale.

Per converso alcunbilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicuratodall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe unapensione decurtata per sempre in modo contra legem, coneffetto completamente ablativo del diritto alle differenze (afronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esattoimporto della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) econ incidenza normale rilevante su una situazione soggettivacostituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, inriferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo diprestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ladecadenza riguardi, in considerazione della natura dellaprestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (vedi anche Cass. n.13445/2024, n. 6399/2025).Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia, indiversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla lucedei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Perugia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Il PreNsuimdeeron dti era c colta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2440 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 11/06/2021 R.G.N. 217/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Rilevato che Numero di raccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026Con sentenza dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 144, la Corte d’appello diPerugia accoglieva il gravame dell’Inps, avverso la sentenza delTribunale di Spoleto che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] diritto alla riliquidazione della pensione categoria VO,decorrente dal 1.4.2010, mediante il computo, nelle settimanecoperte da contribuzione figurativa (per mobilità e congedi dipaternità), degli emolumenti extramensili, con la conseguentecondanna dell’Istituto a corrispondergli le differenze sui ratei nelfrattempo maturati.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps, ha ritenuto che la domanda del ricorrentefosse soggetta alla decadenza triennale, calcolata dall’entrata invigore dell’art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. n. 98/2011,convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 chenovellando l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 aveva introdotto iltermine di decadenza triennale e che poteva, ex art. 252 disp.liquidati anteriormente all’entrata in vigore del predettodisposto normativo, come nella specie, alla luce dellagiurisprudenza di legittimità. La Corte d’appello rigettava,altresì, la richiesta subordinata del Ceccarelli, delriconoscimento delle differenze di rateo, a decorrere dal triennioantecedente al deposito del ricorso giudiziale, ai sensi e per glieffetti dell’art. 47, commi secondo e sesto del d.P.R. n.639/1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991 (cd. decadenzamobile).Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati damemoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Il collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato cheCon il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio dinullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corteterritoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla dedottainesistenza di qualsivoglia profilo decadenziale, in funzione dellaspecifica impugnativa del provvedimento di riliquidazionedell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del d.P.R. n.639/1970, come modificato dall’art. 38 del DL n. 98/2011 conv.in legge n. 111/2011, ed interpretato autenticamente dall’art. 6del DL n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 edell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comman. 3 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva riconosciuto ildiritto al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmentegià riconosciute, con riferimento ai ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (c.d. decadenza mobile),ritenendo che la decadenza maturata (decorrente dall’entrata invigore dell’art. 38 cit., cioè, il 6 luglio 2011) estinguesse toutcourt il diritto al ricalcolo delle prestazioni (cfr. pp. 17-19 delricorso).Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di unesame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie diricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla datadi entrata in vigore dell'art. 38 cit., va applicato il terminedecadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla dataNumero registro generale 29401/2021di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123N umero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 19032/2026del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020;Data pubblicazione 11/06/2026Cass. nn. 3580 e 29754 del 2019; Cass. n. 16661 del 2018;Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragionienunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n.15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione aitermini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, perla domanda volta al conseguimento dell'indennizzo davaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).Il termine di decadenza, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, art.38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011,con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggettol'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o ilpagamento di accessori del credito", decorrente "dalriconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamentodella sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazionigià liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dellacitata disposizione. La questione, di diritto transitorio, hariguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente dellalegge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine didecadenza.Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenzapossa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termineprima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e siè affermato, conformemente ai principi generalidell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modificanormativa introduca un termine di decadenza prima nonprevisto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazionisoggettive già in essere, ma la decorrenza del termine vienefissata con riferimento all'entrata in vigore della modificalegislativa.Numero registro generale 29401/2021Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra iNl umero sezionale 2440/2026Numero di raccolta generale 19032/2026fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzioneData pubblicazione 11/06/2026del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse delprivato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare uncomportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n.13355 del 2014).Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azionegiudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendoquesto l'atto il cui compimento va effettuato nel termine edunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - ilsolo atto che possa impedire la decadenza.Il d.l. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970,sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui la decadenza siapplica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimentodi prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 l’art. 47bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i rateiarretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunciagiudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamentipensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui allaL. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenzedovute a seguito di riliquidazioni".L'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici,è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui rateipregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavoripreparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove siafferma che a differenza del diritto al trattamento pensionisticodi per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è consideratosoggetto a prescrizione in quanto considerato dallagiurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale,periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazNuiomneroe d ai rai ccolta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa delprivato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto allapensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla“decadenza mobile”, che comunque sanziona il pensionato inmodo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcunbilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicuratodall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe unapensione decurtata per sempre in modo contra legem, coneffetto completamente ablativo del diritto alle differenze (afronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esattoimporto della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) econ incidenza normale rilevante su una situazione soggettivacostituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, inriferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo diprestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, ladecadenza riguardi, in considerazione della natura dellaprestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti iltriennio dalla domanda giudiziale (vedi anche Cass. n.13445/2024, n. 6399/2025).Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza vacassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Perugia, indiversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla lucedei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Perugia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026.Numero registro generale 29401/2021Numero sezionale 2440/2026Il PreNsuimdeeron dti era c colta generale 19032/2026Data pubblicazione 11/06/2026
Sentenza Cassazione n. 19032/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris