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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2022

Cassazione n. 49669/2022

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 13 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per una serie di episodi di estorsione e danneggiamento seguito da incendio posti in essere nei confronti di commercianti di Castrovillari come da imputazioni loro rispettivamente ascritte.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1.Deve essere premesso che, in data 21 novembre 2022, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore munito di procura speciale.

Ciò esime dalla illustrazione dei motivi di ricorso, comunque inerenti al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo A, ricomprendente più episodi verificatisi nell'ottobre del 2019 ed ai quali il ricorrente, secondo quanto dedotto, non avrebbe preso parte, non avendo avuto alcun contatto con le persone offese, le quali non avevano mai dichiarato di aver subito richieste di tipo estorsivo.

Quanto all'episodio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si sarebbe limitato a prendere a noleggio una autovettura senza ricorrere a minacce o violenze, sicché i fatti occorsi alla persona offesa avrebbero dovuto essere qualificati come semplici danneggiamenti, non potendo militare a favore della configurazione di una estorsione quanto emergente dalle intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B. La Corte avrebbe evocato il caso di una estorsione cosiddetta ambientale senza alcun riferimento a contesti criminali organizzati rinvenibile nelle imputazioni.

La vittima, secondo il ricorrente, non sarebbe stata coartata nella sua volontà, avendo rifiutato di noleggiare l'autovettura al ricorrente e sporto denuncia, sicché il reato non sarebbe configurabile o, al più, avrebbe dovuto essere qualificato come estorsione tentata, non rientrando nel profitto la somma che il ricorrente doveva alla vittima ed in relazione alla quale costei avrebbe liberamente scelto di postergarne la restituzione.

Le intercettazioni non proverebbero cosa diversa;

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati estorsione e danneggiamento di cui ai capi A, C, D, E ed F.La Corte avrebbe tratto il proprio convincimento da intercettazioni che non coinvolgerebbero l'imputato, non individuabile nel soggetto a nome Fabio del quale si parla nei dialoghi e che avrebbe accompagnato i correi con la propria autovettura per commettere le azioni delittuose.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso morale del ricorrente nella perpetrazione dei reati di estorsione e danneggiamento di cui ai capi H, I, L, M ed N. La Corte avrebbe basato il proprio convincimento soltanto su intercettazioni tra terze persone e su rilevamenti attraverso GPS che non proverebbero la tesi accusatoria, posto che la frequentazione da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] della abitazione del ricorrente sarebbe stata dovuta a fatti privati dei quali egli parlava alla sua fidanzata, non ricollegabili ai delitti commessi e contestati, fermo restando che le rilevazioni attraverso GPS non darebbero certezza della frequentazione tra i due imputati.

Non vi sarebbero altre emergenze idonee a raffigurare il ruolo del ricorrente nella commissione dei reati, non essendovi stato alcun concorso materiale in essi.

Non sarebbe stata adeguatamente vagliata l'ipotesi della connivenza non punibile.

Quanto al reato di tentata estorsione (il riferimento è al capo H), non vi sarebbe alcuna prova che le persone offese fossero state minacciate, sicché non avrebbe potuto ritenersi un caso di estorsione cosiddetta ambientale.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali è intervenuta valida rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..

2. Anche gli altri ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato, in primo luogo, come, a conforto della tesi accusatoria fatta propria dal primo giudice, militavano le dichiarazioni confessarle dell'imputato per í vari reati di danneggiamento ascrittigli ai capi C, D, E, ed F, avverso i quali non vi è, infatti, alcuna contestazione nel ricorso.

Una di queste contestazioni, quella di cui al capo C, attiene proprio al danneggiamento seguito da incendio dì dieci autovetture del commerciante Iuvaro, fatto che la Corte ha ricollegato al rifiuto della vittima di sottoporsi alle richieste di noleggio di autovetture senza pagamento del prezzo, che costitutiva una delle modalità con le quali il gruppo di soggetti imputati perpetuava i propri propositi estorsivi emersi chiaramente dalle intercettazioni citate a fg. 11 della sentenza impugnata e delle quali il ricorso non fa alcuna specifica menzione.

Ne consegue come la qualificazione giuridica del fatto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A in termini di estorsione tentata sia del tutto corretta, inserendosi nell'ambito d'insieme descritto in sentenza ma obliterato dal ricorrente tanto quanto gli ulteriori ed omologhi episodi di danneggiamento seguito da incendio ricompresi nel medesimo capo di imputazione sub A ed in quelli seguenti, dei quali nel ricorso non si discute stante l'intervenuta ammissione degli addebiti.

3.2. Anche il secondo motivo è generico, dal momento che non tiene nel minimo conto il collegamento effettuato dalla sentenza impugnata (cfr. fgg. 13 e segg.) tra il ritrovamento da parte della vittima di una bottiglia incendiaria nei locali commerciali della sua società di autonoleggio, con la precedente visita del ricorrente che pretendeva di prendere a noleggio una autovettura senza voler pagare la somma di 4000 euro che ancora doveva al commerciante per identiche prestazioni.

Di tal che, le frasi pronunciate dal ricorrente nella occasione di incontro con la vittima erano state interpretate come larvate minacce attraverso un ragionamento logico-ricostruttivo ineccepibile che il ricorrente ha tentato di sezionare nella sua consequenzialità e che la Corte ha ritenuto provato anche attraverso l'ulteriore circostanza che la persona offesa aveva successivamente accondisceso a fornire una auto in noleggio al ricorrente senza mai percepire il suo precedente credito, individuato dalla Corte territoriale come profitto del reato correttamente contestato in forma continuata.

4. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è estremamente generico perché non tiene conto del tenore delle conversazioni intercettate, come descritto ai fgg. 27 e segg. della sentenza impugnata, dimostrativo del fatto che i correi del ricorrente programmassero con il suo ausilio i gravi episodi di estorsione e danneggiamento contestati, facendo riferimento all'imputato non solo attraverso l'uso del nome proprio ma anche del cognome; inoltre, la sentenza ha annotato che in relazione agli episodi del 22 ottobre era stato riscontrato l'uso dell'auto appartenente al padre del ricorrente (cfr. fg. 30 della sentenza impugnata), a sfatare ogni dubbio sulla sua corretta identificazione come correo degli altri imputati.5. [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente vorrebbe offrire una alternativa ricostruzione del contenuto delle intercettazioni richiamate ai fgg. 38 e 39, dalle quali emergeva il suo ruolo di mandante degli episodi criminosi commessi dai coimputati, circostanza espressamente evocata da [OSCURATO:PERSONA] nei dialoghi con la sua fidanzata e confermata dal fatto che i rilevamenti GPS avevano acclarato la presenza costante dei correi presso l'abitazione del ricorrente proprio in coincidenza con la perpetrazione dei reati, elementi di fatto che non possono essere rivisitati in questa sede (cfr. fg. 40 della sentenza impugnata), cui la Corte aggiunge il dato tratto da ulteriore conversazione in carcere nella quale [OSCURATO:PERSONA] lasciava trasparire di avere somme di danaro del ricorrente.

Di tanto il ricorso non fa menzione e sono proprio tali indicazioni a rendere il costrutto della Corte immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi proposti da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], 5) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 6) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dei difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 13 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per una serie di episodi di estorsione e danneggiamento seguito da incendio posti in essere nei confronti di commercianti di Castrovillari come da imputazioni loro rispettivamente ascritte. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1.Deve essere premesso che, in data 21 novembre 2022, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore munito di procura speciale. Ciò esime dalla illustrazione dei motivi di ricorso, comunque inerenti al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di tentata estorsione di cui al capo A, ricomprendente più episodi verificatisi nell'ottobre del 2019 ed ai quali il ricorrente, secondo quanto dedotto, non avrebbe preso parte, non avendo avuto alcun contatto con le persone offese, le quali non avevano mai dichiarato di aver subito richieste di tipo estorsivo. Quanto all'episodio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si sarebbe limitato a prendere a noleggio una autovettura senza ricorrere a minacce o violenze, sicché i fatti occorsi alla persona offesa avrebbero dovuto essere qualificati come semplici danneggiamenti, non potendo militare a favore della configurazione di una estorsione quanto emergente dalle intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo B. La Corte avrebbe evocato il caso di una estorsione cosiddetta ambientale senza alcun riferimento a contesti criminali organizzati rinvenibile nelle imputazioni. La vittima, secondo il ricorrente, non sarebbe stata coartata nella sua volontà, avendo rifiutato di noleggiare l'autovettura al ricorrente e sporto denuncia, sicché il reato non sarebbe configurabile o, al più, avrebbe dovuto essere qualificato come estorsione tentata, non rientrando nel profitto la somma che il ricorrente doveva alla vittima ed in relazione alla quale costei avrebbe liberamente scelto di postergarne la restituzione. Le intercettazioni non proverebbero cosa diversa; 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati estorsione e danneggiamento di cui ai capi A, C, D, E ed F.La Corte avrebbe tratto il proprio convincimento da intercettazioni che non coinvolgerebbero l'imputato, non individuabile nel soggetto a nome Fabio del quale si parla nei dialoghi e che avrebbe accompagnato i correi con la propria autovettura per commettere le azioni delittuose. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso morale del ricorrente nella perpetrazione dei reati di estorsione e danneggiamento di cui ai capi H, I, L, M ed N. La Corte avrebbe basato il proprio convincimento soltanto su intercettazioni tra terze persone e su rilevamenti attraverso GPS che non proverebbero la tesi accusatoria, posto che la frequentazione da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] della abitazione del ricorrente sarebbe stata dovuta a fatti privati dei quali egli parlava alla sua fidanzata, non ricollegabili ai delitti commessi e contestati, fermo restando che le rilevazioni attraverso GPS non darebbero certezza della frequentazione tra i due imputati. Non vi sarebbero altre emergenze idonee a raffigurare il ruolo del ricorrente nella commissione dei reati, non essendovi stato alcun concorso materiale in essi. Non sarebbe stata adeguatamente vagliata l'ipotesi della connivenza non punibile. Quanto al reato di tentata estorsione (il riferimento è al capo H), non vi sarebbe alcuna prova che le persone offese fossero state minacciate, sicché non avrebbe potuto ritenersi un caso di estorsione cosiddetta ambientale. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai quali è intervenuta valida rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale, devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. 2. Anche gli altri ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha sottolineato, in primo luogo, come, a conforto della tesi accusatoria fatta propria dal primo giudice, militavano le dichiarazioni confessarle dell'imputato per í vari reati di danneggiamento ascrittigli ai capi C, D, E, ed F, avverso i quali non vi è, infatti, alcuna contestazione nel ricorso. Una di queste contestazioni, quella di cui al capo C, attiene proprio al danneggiamento seguito da incendio dì dieci autovetture del commerciante Iuvaro, fatto che la Corte ha ricollegato al rifiuto della vittima di sottoporsi alle richieste di noleggio di autovetture senza pagamento del prezzo, che costitutiva una delle modalità con le quali il gruppo di soggetti imputati perpetuava i propri propositi estorsivi emersi chiaramente dalle intercettazioni citate a fg. 11 della sentenza impugnata e delle quali il ricorso non fa alcuna specifica menzione. Ne consegue come la qualificazione giuridica del fatto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A in termini di estorsione tentata sia del tutto corretta, inserendosi nell'ambito d'insieme descritto in sentenza ma obliterato dal ricorrente tanto quanto gli ulteriori ed omologhi episodi di danneggiamento seguito da incendio ricompresi nel medesimo capo di imputazione sub A ed in quelli seguenti, dei quali nel ricorso non si discute stante l'intervenuta ammissione degli addebiti. 3.2. Anche il secondo motivo è generico, dal momento che non tiene nel minimo conto il collegamento effettuato dalla sentenza impugnata (cfr. fgg. 13 e segg.) tra il ritrovamento da parte della vittima di una bottiglia incendiaria nei locali commerciali della sua società di autonoleggio, con la precedente visita del ricorrente che pretendeva di prendere a noleggio una autovettura senza voler pagare la somma di 4000 euro che ancora doveva al commerciante per identiche prestazioni. Di tal che, le frasi pronunciate dal ricorrente nella occasione di incontro con la vittima erano state interpretate come larvate minacce attraverso un ragionamento logico-ricostruttivo ineccepibile che il ricorrente ha tentato di sezionare nella sua consequenzialità e che la Corte ha ritenuto provato anche attraverso l'ulteriore circostanza che la persona offesa aveva successivamente accondisceso a fornire una auto in noleggio al ricorrente senza mai percepire il suo precedente credito, individuato dalla Corte territoriale come profitto del reato correttamente contestato in forma continuata. 4. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è estremamente generico perché non tiene conto del tenore delle conversazioni intercettate, come descritto ai fgg. 27 e segg. della sentenza impugnata, dimostrativo del fatto che i correi del ricorrente programmassero con il suo ausilio i gravi episodi di estorsione e danneggiamento contestati, facendo riferimento all'imputato non solo attraverso l'uso del nome proprio ma anche del cognome; inoltre, la sentenza ha annotato che in relazione agli episodi del 22 ottobre era stato riscontrato l'uso dell'auto appartenente al padre del ricorrente (cfr. fg. 30 della sentenza impugnata), a sfatare ogni dubbio sulla sua corretta identificazione come correo degli altri imputati.5. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente vorrebbe offrire una alternativa ricostruzione del contenuto delle intercettazioni richiamate ai fgg. 38 e 39, dalle quali emergeva il suo ruolo di mandante degli episodi criminosi commessi dai coimputati, circostanza espressamente evocata da [OSCURATO:PERSONA] nei dialoghi con la sua fidanzata e confermata dal fatto che i rilevamenti GPS avevano acclarato la presenza costante dei correi presso l'abitazione del ricorrente proprio in coincidenza con la perpetrazione dei reati, elementi di fatto che non possono essere rivisitati in questa sede (cfr. fg. 40 della sentenza impugnata), cui la Corte aggiunge il dato tratto da ulteriore conversazione in carcere nella quale [OSCURATO:PERSONA] lasciava trasparire di avere somme di danaro del ricorrente. Di tanto il ricorso non fa menzione e sono proprio tali indicazioni a rendere il costrutto della Corte immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Occorre ricordare che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi proposti da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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