CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 19027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti a margine del ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. Palumbo n.3. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata preso lo studio di quest’ultima in Roma, via A Deprestis n. 86. Controricorrente avverso la sentenza n. 90 della Corte di appello di Napoli, depositata il del 16. 1. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 4. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 R.G. N. 17402/2017. Numero registro generale 17402/2017 Numero sezionale 825/2022 Numero di raccolta generale 19027/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 90 del 16. 1. 2017 la Corte di appello di Napoli rigettò gli appelli proposti da entrambe le parti per la riforma della decisione del Tribunale di Napoli n. 2806 del 2012. In particolare, per quanto qui ancora interessa, il giudice di secondo grado confermò il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] che, lamentando che la vicina [OSCURATO:PERSONA] aveva ampliato il suo appartamento inglobandovi parte del lastrico solare e realizzato un terrazzo occupando beni comuni, ne aveva chiesto la condanna al rilascio del bene occupato ed al ripristino dello stato dei luoghi. A sostegno della conclusione accolta la Corte napoletana affermò che non era rilevante, ai fini della risoluzione della causa, l’annullamento del provvedimento di condono del frazionamento da cui era stato originato l’appartamento della Festinese, risultante dalla comunicazione del comune di Napoli dell’8. 2. 2013, in mancanza di elementi tali da far ritenere che l’accertata illegittimità del frazionamento avesse interessato anche il terrazzo ad esso annesso; che il suddetto terrazzo risultava menzionato nell’atto di acquisto intervenuto l’11. 9. 1986 tra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e l’acquirente [OSCURATO:PERSONA], suo dante causa, e tale atto, regolarmente trascritto, integrava comunque un titolo idoneo all’applicazione dell’usucapione abbreviata in favore dell’acquirente, ai sensi dell’art. 1159 cod. civ., invocata dalla Festinese in via di eccezione, tenuto conto che il possesso del bene da parte della stessa era desumibile dall’inequivocabile stato dei luoghi; che le risultanze del precedente giudizio possessorio svoltosi tra la stessa Manzo e D’[OSCURATO:PERSONA], dante causa della Festinese, non erano rilevanti, non attingendo al tema della titolarità del terrazzo ovvero del suo possesso; che, con riguardo agli ampliamenti lamentati, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio avevano escluso che la controparte avesse inglobato nel proprio appartamento parte del lastrico solare. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 7. 7. 2017, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17402/2017 R.G. N. 17402/2017. Numero sezionale 825/2022 Numero di raccolta generale 19027/2022 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt.817, 818, 1117, 1131, 1140, 1143, 1146, 1147, 1158, 1159, 2644, 2650 e 2909 cod. civ. e degli artt. 101 e 115 cod. proc. civ. Una prima censura investe il capo della decisione che ha respinto la domanda avanzata dall’attuale ricorrente accogliendo l’eccezione di usucapione sollevata dalla controparte. Si assume la nullità di tale pronuncia perché emessa in mancanza della partecipazione in giudizio di tutti i condomini del fabbricato, da considerarsi litisconsorti necessari cadendo l’accertamento della usucapione su un bene condominiale. Con una seconda censura si assume che la decisione impugnata è affetta dall’erronea valutazione delle risultanze di causa, con riguardo in particolare: alla valenza e portata dell’annullamento da parte del comune della richiesta di condono presentata dall’allora proprietario dell’appartamento della controparte, che l’aveva realizzato a seguito di un frazionamento di una unità immobiliare più ampia e che non poteva non avere effetti anche sulla realizzazione del collegato terrazzo; alla menzione di tale terrazzo nell’atto del 1986 con cui la Festinese aveva acquistato il proprio immobile, trascurando la circostanza che detto terrazzo non era menzionato negli atti di provenienza; agli accertamenti contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio possessorio intervenuto tra la Manzo e il D’Andrea, dante causa della controparte, che aveva accertato l’esistenza di nuove opere sia all’interno che all’esterno dell’immobile della Festinese; alla situazione di possesso non esclusivo del terrazzo ad opera di quest’ultima, atteso che esso era utilizzato anche dal proprietario dell’appartamento sottostante. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile. La prima censura è infondata, dovendosi, in materia di litisconsorzio nelle cause condominiali, darsi continuità all’orientamento di questa Corte, secondo cui ove un condòmino, convenuto con azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune, proponga un'eccezione riconvenzionale F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 R.G. N. 17402/2017. Numero registro generale 17402/2017 Numero sezionale 825/2022 di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si Numero di raccolta generale 19027/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condòmini, sussistente, invece, in caso di domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il thema decidendum, in un accertamento incidenter tantum, destinato ad esplicare efficacia soltanto fra le parti del giudizio ( Cass. n. 14765 del 2012; Cass. n. 4624 del 2013; Cass. n. 10745 del 2019 ). Quanto alla seconda censura, va precisato che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte distrettuale ha esaminato e valutato le circostanze addotte dalla Manzo, reputando, in particolare, che l’accertata illegittimità del condono, annullato in via di autotutela dall’amministrazione, era riferibile al solo frazionamento, operato successivamente al 1983, ma non rilevava sulla esistenza o meno del vincolo pertinenziale del lastrico solare- terrazzo, “ comunque funzionalmente correlata all’unità immobiliare complessivamente considerata e non necessariamente all’operazione di frazionamento illegittimo “; che il fatto che il terrazzo fosse citato specificatamente nell’atto di compravendita del 1986 non escludeva che esso fosse stato ricompreso, negli atti precedenti, tra gli accessori e pertinenze dell’immobile, e che comunque tale menzione aveva in ogni caso effetto al fine del riconoscimento dell’usucapione abbreviata ai sensi dell’art. 1159 cod. civ.; che le risultanze del precedente giudizio possessorio non erano rilevanti, perché non riferibili ad alcun accertamento di titolarità del lastrico pavimentato né al suo possesso o alle modalità del suo esercizio. Tanto precisato, le censure sollevate dal motivo sono inammissibili perché, pur prospettate come violazioni di norme di diritto, investono in realtà il giudizio valutativo sulle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti di causa demandato dalla legge alla esclusiva competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità. A ciò si aggiunga che le doglianze proposte si limitano soltanto a prospettare un diverso epilogo della lettura dei fatti e degli atti di causa, non sostenuta, tra l’altro, dalla indicazione di precisi elementi di prova idonei ad evidenziare gli asseriti errori, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 R.G. N. 17402/2017. Numero registro generale 17402/2017 Numero sezionale 825/2022 indicazione necessaria al fine di dimostrarne sia la sussistenza che la Numero di raccolta generale 19027/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 decisività, non avendo questa Corte, quale giudice di legittimità, accesso diretto agli atti di causa. Priva di pregio è altresì la censura che lamenta che il giudice di appello abbia accertato l’usucapione abbreviata in assenza dei presupposti della buona fede nell’acquisto e del possesso. Quanto al primo requisito, la doglianza si risolve nel rilievo che il terrazzo non era menzionato nei titoli di provenienza precedenti all’acquisto del 1986 ed appare quindi in parte assorbito dalla considerazione sopra riportata dalla Corte di appello, oltre che scontrarsi con il rilievo della non univocità, e quindi decisività, della circostanza addotta, a fronte della presunzione di buona fede, in senso soggettivo, che assiste il possesso, a mente dell’art. 1147, comma 3, cod. civ. In merito invece all’altro presupposto, giova evidenziare che con accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha affermato che il possesso del terrazzo da parte della Festinese doveva ritenersi provato in ragione dello stato dei luoghi, cioè, deve intendersi, alla luce della circostanza che esso era annesso al suo appartamento, adottando un criterio logico presuntivo rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 2729 cod. civ. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1122 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere esaminato il motivo di appello che eccepiva la nullità dell’atto di acquisto dell’appartamento da parte della Festinese, atteso che esso era un bene non commerciabile per gli accertati abusi edilizi, derivando da un frazionamento il cui condono era stato annullato. Il motivo merita di essere respinto. Va precisato che la Corte di Cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non solo di norme sostanziali ma anche di norme processuali, purché non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ( Cass. n. 24886 del 2017; Cass. n. 7144 del 2006 ). In particolare si è affermato che, alla luce dei F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 R.G. N. 17402/2017. Numero registro generale 17402/2017 Numero sezionale 825/2022 principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come Numero di raccolta generale 19027/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, la Corte di cassazione, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto ( Cass. n. 1671 del 2017; Cass. n. 21968 del 2015; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 2313 del 2010 ). Alla luce di tale indirizzo, pur dovendosi ravvisare la omessa pronuncia da parte della Corte di appello in ordine alla eccepita nullità del contratto di acquisto della Festinese, il motivo va non di meno rigettato, per sostanziale inammissibilità della eccezione sollevata dalla odierna ricorrente. In tale senso depone la considerazione che la dedotta nullità dell’acquisto da parte della Festinese appare sostenuta dalla ricorrente, al fine di allegare l’abusività dell’immobile, da un richiamo, del tutto generico, alle ordinanze del comune di Napoli e della sovraintendenza dei [OSCURATO:PERSONA] e Culturali di Napoli del 2001, che non risultano menzionati in sentenza e di cui non è riprodotto il contenuto né il momento della loro rituale produzione nel giudizio di merito, omissioni che di per sé non permettono di attribuire loro valenza processuale. La sentenza impugnata menziona in proposito unicamente la comunicazione del comune di Napoli, Servizio abusivismo edilizio dell’8. 2 2013, che però, essendo successiva all’acquisto della Festinese, che è del 2002, non può ritenersi rilevante al fine considerato. A tale rilievo merita aggiungere che la eccepita nullità non appare nemmeno assumere autonoma rilevanza nella vicenda dedotta in giudizio, in relazione alle domande della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di riduzione in pristino del terrazzo e degli altri ampliamenti che assumeva realizzati dalla controparte ed alle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17402/2017 R.G. N. 17402/2017. Numero sezionale 825/2022 Numero di raccolta generale 19027/2022 ragioni che hanno portato la Corte di appello a confermare il rigetto delle Data pubblicazione 13/06/2022 stesse. In particolare, con riguardo al terrazzo, la possibile interferenza tra la validità dell’acquisto della Festinese e la domanda della Manzo appare esclusa dalla motivazione della Corte di appello, che, con riferimento a tale manufatto, ha affermato che la parte ne aveva comunque acquistato la proprietà in forza dell’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 cod. civ., rinvenendo il titolo idoneo a tal fine nell’atto di acquisto del suo dante causa dell’11. 9. 1986 e nella continuità del relativo possesso. Rispetto a tale motivazione appare dunque del tutto avulso il tema relativo alla validità dell’atto di acquisto della Festinese del 2002. La deduzione della ricorrente appare altresì priva di incidenza anche con riguardo alla domanda che denunziava l’illegittima occupazione da parte della Festinese, per effetto degli ampliamenti della sua unità immobiliare, di una porzione del lastrico solare, che la Corte di appello ha rigettato nel merito per insussistenza del fatto. Le altre censure, che investono, sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la valutazione da parte del giudice di secondo grado delle risultanze istruttorie, sono inammissibili, concernendo apprezzamenti che la legge demanda al solo giudice di merito ed il cui risultato non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17402/2017 R.G. N. 17402/2017. Numero sezionale 825/2022 Numero di raccolta generale 19027/2022 Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deData pubblicazione 13/06/2022lla ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4