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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34569/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 30/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano, adito ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], escludeva la natura giurisdizionale del reclamo e adottava formale declaratoria di non luogo a provvedere.

Amato, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto delle limitazioni ponderali in tema di ricezione di pacchi, che la Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito detentivo, aveva introdotto ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es .

Ord. pen.).

Il giudice adito osservava che tali limitazioni avevano sicura base normativa ed erano giustificate da esigenze di sicurezza, correlate alla pericolosità sociale qualificata che l'applicazione del regime penitenziario differenziato sottendeva.

2. Amato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artit. 3 e 27 Cost., 1 Ord. pen. e 14 reg. es.

Ord. pen.

Il ricorrente rammenta che il regime penitenziario differenziato persegue l'obiettivo di scongiurare i contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza.

Le misure, in cui tale regime si sostanzia, debbono essere congrue rispetto allo scopo così perseguito e non debbono pregiudicare la funzione rieducativa della pena, né contrastare con il senso di umanità.

A tali direttive la Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 non si sarebbe attenuta, giacché essa non conterrebbe alcuna esplicitazione di eventuali esigenze di sicurezza, già peraltro salvaguardate dai minuziosi controlli esercitati sui pacchi in ingresso, puntualmente registrati.

L'assetto censurato sarebbe pertanto lesivo del diritto del detenuto a non essere discriminato, senza ragione, rispetto ai detenuti comuni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge processuale.

2. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) che, in base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto il magistrato di sorveglianza è anzitutto chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. peri., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il provvedimento che lo definisce deve essere ritenuto non impugnabile, né dinanzi al tribunale di sorveglianza né in sede di legittimità.

3. Nel caso di specie, il giudice adito ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria, limitative del peso dei singoli pacchi che, in regime penitenziario differenziato, il detenuto può ricevere dall'esterno.

Il ricorrente non ha espressamente contestato tale qualificazione, che appare in ogni caso corretta, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate, in rapporto alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza interna ed esterna all'istituto, alla discrezionalità amministrativa (sulla relativa distinzione v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 30/10/2020 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano, adito ai sensi dell'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], escludeva la natura giurisdizionale del reclamo e adottava formale declaratoria di non luogo a provvedere. Amato, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., si era doluto delle limitazioni ponderali in tema di ricezione di pacchi, che la Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del relativo circuito detentivo, aveva introdotto ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es . Ord. pen.). Il giudice adito osservava che tali limitazioni avevano sicura base normativa ed erano giustificate da esigenze di sicurezza, correlate alla pericolosità sociale qualificata che l'applicazione del regime penitenziario differenziato sottendeva. 2. Amato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artit. 3 e 27 Cost., 1 Ord. pen. e 14 reg. es. Ord. pen. Il ricorrente rammenta che il regime penitenziario differenziato persegue l'obiettivo di scongiurare i contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di appartenenza. Le misure, in cui tale regime si sostanzia, debbono essere congrue rispetto allo scopo così perseguito e non debbono pregiudicare la funzione rieducativa della pena, né contrastare con il senso di umanità. A tali direttive la Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017 non si sarebbe attenuta, giacché essa non conterrebbe alcuna esplicitazione di eventuali esigenze di sicurezza, già peraltro salvaguardate dai minuziosi controlli esercitati sui pacchi in ingresso, puntualmente registrati. L'assetto censurato sarebbe pertanto lesivo del diritto del detenuto a non essere discriminato, senza ragione, rispetto ai detenuti comuni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti dalla legge processuale. 2. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01) che, in base alla disciplina di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto il magistrato di sorveglianza è anzitutto chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. peri., in quanto non rientrante nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il provvedimento che lo definisce deve essere ritenuto non impugnabile, né dinanzi al tribunale di sorveglianza né in sede di legittimità. 3. Nel caso di specie, il giudice adito ha qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso le determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria, limitative del peso dei singoli pacchi che, in regime penitenziario differenziato, il detenuto può ricevere dall'esterno. Il ricorrente non ha espressamente contestato tale qualificazione, che appare in ogni caso corretta, non incidendo la relativa regolamentazione sul diritto alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari, in ogni caso garantito, bensì soltanto sulle modalità del suo esercizio, che restano affidate, in rapporto alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza interna ed esterna all'istituto, alla discrezionalità amministrativa (sulla relativa distinzione v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907-01; Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
Sentenza Cassazione n. 34569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris