CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05758/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 165. 27475 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]