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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 18550/2024

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rtamento dei fatti rilevanti – insindaca- bilità.

Adunanza camerale 13/6/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 10669/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliato a Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pini ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2 721 /202 0 d el 19/10/2020.

Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:SOCIETA]., per la condanna al pagamento del credito di circa €

1.196.223. Allega l’attore che l’appalta- trice, [OSCURATO:SOCIETA]., aveva concluso con la committente convenuta un con- tratto quadro di appalto del servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi biologici prodotti nell’attività di disidratazione presso lo stabilimento di Mantova della convenuta, per il periodo tra il 1/4/2008 e il 31/3/2011 2di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (poi fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di tre integrazioni contrattuali).

Erano pre- visti corrispettivi distinti: € 179,50 a tonnellata per la termodistruzione, € 310 a tonnellata per il trattamento.

L’attore allega una applicazione erronea all’attività di smaltimento mediante trattamento del corrispettivo inferiore, previsto per la termodistruzione.

Ne scaturisce l’azione giudiziaria per il pa- gamento delle differenze.

La convenuta contesta, allegando accordi per l’ap- plicazione del corrispettivo inferiore per entrambi i tipi di attività.

La do- manda è stata rigettata in primo grado ed accolta parzialmente in appello, riconoscendosi l’importo l’ulteriore di circa € 395.162 a titolo di corrispettivo residuo.

Il riconoscimento è fondato su una comunicazione del novembre 2010 con cui, senza contestazione da parte della committente, l’appaltatrice CFM ha indicato un impianto di smaltimento diverso dal precedente, con la richiesta di autorizzare che, a partire dal terzo conferimento presso il nuovo impianto, venga riconosciuto il maggiore corrispettivo di € 310 a tonnellata.

Ricorre in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria.

Resi- ste la convenuta con controricorso e memoria.

Il consigliere delegato ha proposto la definizione per manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.

Ragioni della decisione

1. -Il primo motivo (p. 10) denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello adottato una motivazione apparente o contraddittoria nel pronunciarsi sul primo motivo di appello con il quale l’at- tore si lamenta dell’erroneità della motivazione con cui il giudice di prime cure ha rilevato la modifica degli accordi originari volta ad applicare il cor- rispettivo inferiore anche all’attività di trattamento (e non solo alla termo- distruzione).

Si fa valere, da un lato, che la Corte di appello si è limitata(p. 9)a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado affermando semplicemente di condividerla, senza confrontarsi con l’argomentazione sviluppata nel motivo d’appello; dall’altro lato, si sostiene che, contraddit- toriamente con l’assunto della modifica degli accordi originari (svolto per 3di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relationem), la Corte di appello in un passaggio successivo abbia riqualifi- cato il comportamento adottato da CFM come acquiescenza, qualificazione che presuppone invece l’inadempimento rispetto all’accordo originario (ri- masto quindi immodificato).

Il secondo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 1218, 1219, 1453 c.c. poiché la Corte territoriale ha ritenuto che l’appaltatrice avesse prestato acquiescenza all’inadempimento della committente nel versare un corrispettivo inferiore a quello pattuito.

Tale passaggio motivazionale è con- siderato in via autonoma rispetto a quello colpito dal primo motivo.

Si fa valere che nessuna delle disposizioni citate prevede che la tolleranza del creditore rispetto all’inadempimento possa precludergli l’esercizio dell’azione di adempimento.

In particolare, il ricorrente riporta il primo motivo di appello, con cui egli aveva criticato: (a) l’attendibilità dell’eccezione, accolta dal giudice di prime cure, che la modifica degli accordi fosse intervenuta con lo scambio di co- municazioni del 14/19novembre 2008, con cui invece la CFM si era limitata a richiedere a [OSCURATO:SOCIETA] di inserire gli impianti della società Teseco tra quelli di smaltimento elencati nel contratto quadro e [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata ad autorizzare l’inserimento, senz’altro aggiungere; (b) che il tenore della cor- rispondenza intercorsa tra le parti, l’emissione delle fatture da parte del creditore nonché la durata dell’esecuzione del contratto, in assenza di con- testazioni fossero base congrua di presunzioni; (c) l’aver ritenuto che: (c1) si fosse raggiunto un accordo modificativo di un contratto del valore di sva- riati milioni di euro in carenza di forma scritta, a fronte di modifiche ben meno rilevanti redatte in via formale; (c2) l’accordo verbale fosse interve- nuto tra due dipendenti privi del potere di spendere il nome dei rispettivi datori di lavoro; (c3) le comunicazioni via mail intercorse tra le parti fossero opponibili al fallimento; (c4) non dovesse essere previsto un apposito arti- colo contrattuale per giustificare tale modifica; (c5) la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] 4di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. non si limitasse a rappresentare al committente la necessità di conferire i rifiuti presso un nuovo stabilimento.

Su questa base, da un lato, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, senza confrontarsi con tali censure, si sia limitata a confermare le argomen- tazioni svolte dal Tribunale con il seguente passaggio, insufficiente ad ac- creditare la legittimità di una motivazione per relationem: si «ritiene con- forme lo snodo motivazionale con il quale il giudice di prime cure è perve- nuto a riscontrare la sopravvenuta pattuizione inter partes di un analogo corrispettivo anche per l’attività di trattamento, prima dello smaltimento definitivo dei fanghi oggetto di convenzione, eseguita presso lo stabilimento Teseco».

Dall’altro lato, il ricorrente denuncia che, in un passaggio succes- sivo della motivazione, la Corte di appello abbia riqualificato il comporta- mento adottato da CFM come acquiescenza (sentenza, p. 9: «Simile con- dotta, protrattasi per circa due anni, si qualifica pertanto in termini di so- stanziale acquiescenza ad eventuali inesatti adempimenti della committente nel pagamento dei corrispettivi che, conseguentemente, in difetto di un for- male atto successivo di costituzione in mora, a giudizio di questo Collegio, non assumono rilevanza giuridica, non potendo essere qualificati quali ina- dempimenti imputabili avuto comunque riguardo all’interesse del creditore a ricevere la inesatta prestazione»).

Tale qualificazione presuppone quindi contraddittoriamente l’inadempimento rispetto all’accordo originario (e non già una modifica successiva, presupposta nel passaggio precedente della motivazione).

Tale profilo è assunto inoltre distintamente come oggetto di critica nel secondo motivo, che a tale riguardo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1219, 1453 c.c. nei termini anzidetti. 2.1.– Sui due motivi ci si può pronunciare congiuntamente per connes- sione.

Essi non sono fondati.

La pronuncia di primo grado ha accertato l’accordo verbale per applicare il corrispettivo inferiore (previsto per l’attività di sola termodistruzione) 5di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche all’attività comprensiva di trattamento, sulla base dei seguenti indizi: (a) la trasmissione da parte di CFM a [OSCURATO:SOCIETA], a cadenza mensile in corso di servizio (per il periodo tra il dicembre 2008 e il giugno 2011) del consun- tivo dell’attività, con l’indicazione del quantitativo di fanghi trasportati e smaltiti in discarica, del destinatario e del prezzo; (b) su questa base, con il benestare di [OSCURATO:SOCIETA], l’emissione proprio da parte di CFM di corrispondenti fatture con menzione del corrispettivo di € 179,50 a tonnellata, identico per entrambe le tipologie di smaltimento a far data dal maggio 2009; (c) ulte- riore conferma: il contenuto della comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (recte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con cui l’appaltatrice comunicava alla committente che Te- seco, presso la quale era effettuata parte dello smaltimento dei fanghi, aveva deciso di ridurre il numero dei conferimenti settimanali, cosicché si rendeva necessario indicare Herambiente come nuovo impianto di smalti- mento, con la richiesta di autorizzare che, a partire dal terzo conferimento presso il nuovo impianto, venisse riconosciuto il prezzo di € 310 a tonnel- lata; (d) le inferenze che: (d1) tale richiesta di autorizzazione significasse l’applicazione di un nuovo corrispettivo, diverso e maggiore rispetto a quello dovuto e applicato fino ad allora; (d2) non fosse verosimile la tesi secondo cui si sarebbe verificato un errore -protrattosi per due anni – sull’importo.

A fondamento giuridico, la pronuncia di primo grado richiama l’art. 2723 c.c.

2.2. -Nel passaggio della motivazione a p. 8 e seguente, la sentenza ha rispettato in misura sufficiente i limiti di ammissibilità della motivazione per relationem, poiché indica in modo effettivo, risoluto e non contraddittorio le ragioni del proprio convincimento, giacché essa non è tenuta esplicitamente a confutare ogni singolo argomento critico prospettato dall’appellante (come invece il ricorrente mostra - anche nella memoria - di ritenere ne- cessario).

Infatti, la confutazione può discendere dalla incompatibilità delle censure con l’impianto logico adottato in motivazione.

Il ritenere indispen- sabile una confutazione esplicita (uno ad uno, per così dire) urterebbe 6di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contro il canone di efficienza sotto il profilo della proporzionalità, che implica non solo la necessità e l’idoneità dello strumento (in questo caso: della mo- tivazione), ma anche la sobrietà (nel senso che esso non deve eccedere lo scopo da conseguire).

Vi è infatti un richiamo comprensibile ai contenuti degli atti di riferimento e ai motivi di appello e si è dato vita ad una valuta- zione effettiva, da parte del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame.

Tanto è sufficiente a superare ilvaglio di legittimità, senza che ciò comporti che questa Corte faccia proprio l’apprezzamento del giu- dice di merito.

Esso ha da rimanere il «suo» (cfr. l’aggettivo possessivo impiegato dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).

In questo senso, in relazione alla mo- tivazione per relationem, cfr. Cass. 2397/2021, 20883/2019.

2.3. -Ciò trova conferma – passando ad indicare le ragioni del rigetto del secondo motivo –nella valorizzazione della durata circa biennale della con- dotta, sinteticamente descritta indietro.

Infatti, ciò è da configurare come argomentazione diretta ad accreditare ulteriormente la ricostruzione di un accordo modificativo delle originarie condizioni contrattuali e non già come posizione di una ragione autonoma di infondatezza dell’appello, facente leva suuna sorta di tolleranza sanante gli inadempimenti.

Ciò sarebbe stato in- compatibile con la precedente ricostruzione.

Senonché non si può conclu- dere in questo senso, poiché l’espressione «inesatti inadempimenti» è ac- compagnata dall’aggettivo «eventuali», che dà ad intendere il carattere ipo- tetico del ragionamento e che toglie persuasività anche all’argomento che fa leva sulla spendita della parola «acquiescenza».

Infatti, che si tratti di un’argomentazione rafforzativa del precedente ragionamento lo si ricava in modo definitivamente appagante dal rinnovato richiamo all’accordo modifi- cativo compiuto in fondo a p. 10.

2.4. -I due motivi sono rigettati.

3. -Il ricorso è rigettato.

Le spese si liquidano in dispositivo, anche ex art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. 7di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €13.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 10.000 in favore della parte con- troricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 4.000 in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtamento dei fatti rilevanti – insindaca- bilità. Adunanza camerale 13/6/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 10669/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliato a Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pini ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2 721 /202 0 d el 19/10/2020. Uditala relazione de l consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. conviene dinanzi al Tribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi [OSCURATO:SOCIETA]., per la condanna al pagamento del credito di circa € 1.196.223. Allega l’attore che l’appalta- trice, [OSCURATO:SOCIETA]., aveva concluso con la committente convenuta un con- tratto quadro di appalto del servizio di carico, trasporto e smaltimento di fanghi biologici prodotti nell’attività di disidratazione presso lo stabilimento di Mantova della convenuta, per il periodo tra il 1/4/2008 e il 31/3/2011 2di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. (poi fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], in forza di tre integrazioni contrattuali). Erano pre- visti corrispettivi distinti: € 179,50 a tonnellata per la termodistruzione, € 310 a tonnellata per il trattamento. L’attore allega una applicazione erronea all’attività di smaltimento mediante trattamento del corrispettivo inferiore, previsto per la termodistruzione. Ne scaturisce l’azione giudiziaria per il pa- gamento delle differenze. La convenuta contesta, allegando accordi per l’ap- plicazione del corrispettivo inferiore per entrambi i tipi di attività. La do- manda è stata rigettata in primo grado ed accolta parzialmente in appello, riconoscendosi l’importo l’ulteriore di circa € 395.162 a titolo di corrispettivo residuo. Il riconoscimento è fondato su una comunicazione del novembre 2010 con cui, senza contestazione da parte della committente, l’appaltatrice CFM ha indicato un impianto di smaltimento diverso dal precedente, con la richiesta di autorizzare che, a partire dal terzo conferimento presso il nuovo impianto, venga riconosciuto il maggiore corrispettivo di € 310 a tonnellata. Ricorre in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resi- ste la convenuta con controricorso e memoria. Il consigliere delegato ha proposto la definizione per manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 10) denuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello adottato una motivazione apparente o contraddittoria nel pronunciarsi sul primo motivo di appello con il quale l’at- tore si lamenta dell’erroneità della motivazione con cui il giudice di prime cure ha rilevato la modifica degli accordi originari volta ad applicare il cor- rispettivo inferiore anche all’attività di trattamento (e non solo alla termo- distruzione). Si fa valere, da un lato, che la Corte di appello si è limitata(p. 9)a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado affermando semplicemente di condividerla, senza confrontarsi con l’argomentazione sviluppata nel motivo d’appello; dall’altro lato, si sostiene che, contraddit- toriamente con l’assunto della modifica degli accordi originari (svolto per 3di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relationem), la Corte di appello in un passaggio successivo abbia riqualifi- cato il comportamento adottato da CFM come acquiescenza, qualificazione che presuppone invece l’inadempimento rispetto all’accordo originario (ri- masto quindi immodificato). Il secondo motivo (p. 23) denuncia la violazione degli artt. 1218, 1219, 1453 c.c. poiché la Corte territoriale ha ritenuto che l’appaltatrice avesse prestato acquiescenza all’inadempimento della committente nel versare un corrispettivo inferiore a quello pattuito. Tale passaggio motivazionale è con- siderato in via autonoma rispetto a quello colpito dal primo motivo. Si fa valere che nessuna delle disposizioni citate prevede che la tolleranza del creditore rispetto all’inadempimento possa precludergli l’esercizio dell’azione di adempimento. In particolare, il ricorrente riporta il primo motivo di appello, con cui egli aveva criticato: (a) l’attendibilità dell’eccezione, accolta dal giudice di prime cure, che la modifica degli accordi fosse intervenuta con lo scambio di co- municazioni del 14/19novembre 2008, con cui invece la CFM si era limitata a richiedere a [OSCURATO:SOCIETA] di inserire gli impianti della società Teseco tra quelli di smaltimento elencati nel contratto quadro e [OSCURATO:SOCIETA] si era limitata ad autorizzare l’inserimento, senz’altro aggiungere; (b) che il tenore della cor- rispondenza intercorsa tra le parti, l’emissione delle fatture da parte del creditore nonché la durata dell’esecuzione del contratto, in assenza di con- testazioni fossero base congrua di presunzioni; (c) l’aver ritenuto che: (c1) si fosse raggiunto un accordo modificativo di un contratto del valore di sva- riati milioni di euro in carenza di forma scritta, a fronte di modifiche ben meno rilevanti redatte in via formale; (c2) l’accordo verbale fosse interve- nuto tra due dipendenti privi del potere di spendere il nome dei rispettivi datori di lavoro; (c3) le comunicazioni via mail intercorse tra le parti fossero opponibili al fallimento; (c4) non dovesse essere previsto un apposito arti- colo contrattuale per giustificare tale modifica; (c5) la nota dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] 4di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. non si limitasse a rappresentare al committente la necessità di conferire i rifiuti presso un nuovo stabilimento. Su questa base, da un lato, il ricorrente lamenta che la Corte di appello, senza confrontarsi con tali censure, si sia limitata a confermare le argomen- tazioni svolte dal Tribunale con il seguente passaggio, insufficiente ad ac- creditare la legittimità di una motivazione per relationem: si «ritiene con- forme lo snodo motivazionale con il quale il giudice di prime cure è perve- nuto a riscontrare la sopravvenuta pattuizione inter partes di un analogo corrispettivo anche per l’attività di trattamento, prima dello smaltimento definitivo dei fanghi oggetto di convenzione, eseguita presso lo stabilimento Teseco». Dall’altro lato, il ricorrente denuncia che, in un passaggio succes- sivo della motivazione, la Corte di appello abbia riqualificato il comporta- mento adottato da CFM come acquiescenza (sentenza, p. 9: «Simile con- dotta, protrattasi per circa due anni, si qualifica pertanto in termini di so- stanziale acquiescenza ad eventuali inesatti adempimenti della committente nel pagamento dei corrispettivi che, conseguentemente, in difetto di un for- male atto successivo di costituzione in mora, a giudizio di questo Collegio, non assumono rilevanza giuridica, non potendo essere qualificati quali ina- dempimenti imputabili avuto comunque riguardo all’interesse del creditore a ricevere la inesatta prestazione»). Tale qualificazione presuppone quindi contraddittoriamente l’inadempimento rispetto all’accordo originario (e non già una modifica successiva, presupposta nel passaggio precedente della motivazione). Tale profilo è assunto inoltre distintamente come oggetto di critica nel secondo motivo, che a tale riguardo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1219, 1453 c.c. nei termini anzidetti. 2.1.– Sui due motivi ci si può pronunciare congiuntamente per connes- sione. Essi non sono fondati. La pronuncia di primo grado ha accertato l’accordo verbale per applicare il corrispettivo inferiore (previsto per l’attività di sola termodistruzione) 5di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. anche all’attività comprensiva di trattamento, sulla base dei seguenti indizi: (a) la trasmissione da parte di CFM a [OSCURATO:SOCIETA], a cadenza mensile in corso di servizio (per il periodo tra il dicembre 2008 e il giugno 2011) del consun- tivo dell’attività, con l’indicazione del quantitativo di fanghi trasportati e smaltiti in discarica, del destinatario e del prezzo; (b) su questa base, con il benestare di [OSCURATO:SOCIETA], l’emissione proprio da parte di CFM di corrispondenti fatture con menzione del corrispettivo di € 179,50 a tonnellata, identico per entrambe le tipologie di smaltimento a far data dal maggio 2009; (c) ulte- riore conferma: il contenuto della comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (recte dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), con cui l’appaltatrice comunicava alla committente che Te- seco, presso la quale era effettuata parte dello smaltimento dei fanghi, aveva deciso di ridurre il numero dei conferimenti settimanali, cosicché si rendeva necessario indicare Herambiente come nuovo impianto di smalti- mento, con la richiesta di autorizzare che, a partire dal terzo conferimento presso il nuovo impianto, venisse riconosciuto il prezzo di € 310 a tonnel- lata; (d) le inferenze che: (d1) tale richiesta di autorizzazione significasse l’applicazione di un nuovo corrispettivo, diverso e maggiore rispetto a quello dovuto e applicato fino ad allora; (d2) non fosse verosimile la tesi secondo cui si sarebbe verificato un errore -protrattosi per due anni – sull’importo. A fondamento giuridico, la pronuncia di primo grado richiama l’art. 2723 c.c. 2.2. -Nel passaggio della motivazione a p. 8 e seguente, la sentenza ha rispettato in misura sufficiente i limiti di ammissibilità della motivazione per relationem, poiché indica in modo effettivo, risoluto e non contraddittorio le ragioni del proprio convincimento, giacché essa non è tenuta esplicitamente a confutare ogni singolo argomento critico prospettato dall’appellante (come invece il ricorrente mostra - anche nella memoria - di ritenere ne- cessario). Infatti, la confutazione può discendere dalla incompatibilità delle censure con l’impianto logico adottato in motivazione. Il ritenere indispen- sabile una confutazione esplicita (uno ad uno, per così dire) urterebbe 6di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. contro il canone di efficienza sotto il profilo della proporzionalità, che implica non solo la necessità e l’idoneità dello strumento (in questo caso: della mo- tivazione), ma anche la sobrietà (nel senso che esso non deve eccedere lo scopo da conseguire). Vi è infatti un richiamo comprensibile ai contenuti degli atti di riferimento e ai motivi di appello e si è dato vita ad una valuta- zione effettiva, da parte del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame. Tanto è sufficiente a superare ilvaglio di legittimità, senza che ciò comporti che questa Corte faccia proprio l’apprezzamento del giu- dice di merito. Esso ha da rimanere il «suo» (cfr. l’aggettivo possessivo impiegato dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). In questo senso, in relazione alla mo- tivazione per relationem, cfr. Cass. 2397/2021, 20883/2019. 2.3. -Ciò trova conferma – passando ad indicare le ragioni del rigetto del secondo motivo –nella valorizzazione della durata circa biennale della con- dotta, sinteticamente descritta indietro. Infatti, ciò è da configurare come argomentazione diretta ad accreditare ulteriormente la ricostruzione di un accordo modificativo delle originarie condizioni contrattuali e non già come posizione di una ragione autonoma di infondatezza dell’appello, facente leva suuna sorta di tolleranza sanante gli inadempimenti. Ciò sarebbe stato in- compatibile con la precedente ricostruzione. Senonché non si può conclu- dere in questo senso, poiché l’espressione «inesatti inadempimenti» è ac- compagnata dall’aggettivo «eventuali», che dà ad intendere il carattere ipo- tetico del ragionamento e che toglie persuasività anche all’argomento che fa leva sulla spendita della parola «acquiescenza». Infatti, che si tratti di un’argomentazione rafforzativa del precedente ragionamento lo si ricava in modo definitivamente appagante dal rinnovato richiamo all’accordo modifi- cativo compiuto in fondo a p. 10. 2.4. -I due motivi sono rigettati. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese si liquidano in dispositivo, anche ex art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. 7di 7 – 10669/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €13.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 10.000 in favore della parte con- troricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 4.000 in favore della cas
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