CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 04197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.459/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ROMA n. 6792/2023 depo- sitata il 23/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affermando di aver posseduto una porzione di terreno uti dominus per oltre venti anni, effettuando coltivazioni e attività di pascolo, conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamento dell'acquisto della proprietà del fondo per usucapione. Biancu sosteneva di aver iniziato a esercitare il possesso sul terreno fin dalla giovane età. La convenuta contestava, sottoli- neando l'insufficienza delle attività svolte da Biancu per configurare un possesso utile all'usucapione. Nel 2017 il Tribunale di Velletri ri- gettava la domanda per difetto di prova. Tra i motivi della decisione, il Tribunale ha evidenziato che le attività dedotte da Biancu, come il pascolo e la coltivazione, erano compatibili con una mera disponibi- lità materiale del terreno, senza dimostrare un'effettiva signoria di fatto. La Corte di appello ha rigettato l'appello, confermando la de- cisione del Tribunale. Ha ritenuto che le attività dedotte da Biancu, quali la coltivazione a rotazione di cereali e il pascolo, non integras- sero un possesso dominicale idoneo ai fini dell'usucapione, essendo compatibili con una relazione materiale basata su tolleranza o su un titolo convenzionale. Inoltre, non risultava provato che la recinzione del terreno, risalente al 1987, fosse stata realizzata dalla famiglia Biancu, né che fosse espressione dello ius escludendi alios. Ricorre in cassazionel’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso per manifesta inammis- sibilità o manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la deci- sione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Del collegio fa legittimamente parte , in qualità di Presidente, il Consigliere Dr.[OSCURATO:PERSONA] , che ha redatto la proposta di defini- zione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: «Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o ma- nifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato laproposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronun- cia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susse- gue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sullapropo- stastessa». 2. -Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1141 co. 1 c.c. in rapporto agli artt. 1140 e 1158 c.c. Si afferma che i giudici di merito avrebbero erroneamente richiesto la prova positiva del mo- mento iniziale del possesso autonomo da parte di Biancu, sovver- tendo la presunzione legale di cui all’art. 1141 co. 1 c.c., secondo cui il potere di fatto esercitato su un bene si presume possesso, salvo prova contraria. Si sostiene che il periodo dal 1989(in cui l’attore è diventato maggiorenne)al 2009, riconosciuto dai giudici come ca- ratterizzato da un potere di disponibilità materiale esercitatodall’at- tore, avrebbe dovuto essere considerato utile ai fini dell’usucapione, indipendentemente dal mancato accertamento del momento iniziale dell’autonomia della posizione dell’attore rispetto a quella di suo pa- dre. I giudici, non applicando correttamente la presunzione legale, avrebbero errato nel non riconoscere l’acquisto per usucapione. La parte della sentenza censurata dal motivo argomenta (p. 3): «non assume alcun rilievo il periodo successivo o addirittura coinci- dente con il raggiungimento della maggiore età dell’appellante/at- tore, compreso tra il maggio 1989 ed il maggio 2009, utile per la maturazione del possesso in suo favore. In ogni caso, resterebbe da risolvere il problema del rapporto con il padre. In citazione, non è stato chiesto di unire il proprio possesso a quello del genitore[…] e non risulta dedotto quando il figlio sarebbe subentrato nella sua po- sizione; il genitore è deceduto solo nell’anno 2000, nove anni prima rispetto al termine finale del periodo di riferimento». Il primo motivo è infondato. L’argomentazione della Corte resiste alla censura del ricorrente. I giudici di merito hanno escluso che Biancu esercitasse un potere di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà. Già ciò sarebbe di per sé dirimente.Hanno aggiunto che il ricorrente non ha provato il momento in cui in ipotesi sarebbe iniziato il suo possesso autonomo rispetto a quello esercitato dal padre. Infine,tra il decesso del padre (nel 2000) e l’inizio del processo (nel 2009) vi è un lasso di tempo inferiore a quello utile ad usucapire. Il primo motivo è rigettato. 3. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. in relazione alla valutazione della recinzione come ele- mento probatorio. Si afferma che la Corte d’appello avrebbe erro- neamente escluso la rilevanza della recinzione presente sul terreno dal 1987, basandosi sull’impossibilità di accertare chi l’avesse realiz- zata. Si sostiene che, indipendentemente dal soggetto che ha eretto la recinzione, essa costituisce una manifestazione evidente dello ius escludendi alios, in quanto si accompagna a ulteriori comportamenti tipici del possesso, quali la coltivazione, il pascolo e l’utilizzo del ter- reno. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto considerare la recinzione e tali comportamenti come prova sufficiente dell’esercizio del possesso ultraventennale e, di conseguenza, accogliere la do- manda di usucapione. Il secondo motivo è infondato. Dietro la censura di violazione di legge si scorge la sollecitazione ad un ulteriore accertamento dei fatti rilevanti. La Corte di appello ha considerato determinante il fat to che l’attore non ha fornito al- cuna prova circa la realizzazione della recinzione da parte sua o del padre, circostanza ritenuta determinante per accertare il possesso. Tale valutazione non si espone a censure in sede di legittimità. Il secondo motivo è rigettato. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art.96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il