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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 40617/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2005 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso con cui ha chiesto di procedere d'ufficio alla correzione materiale della sentenza n. 19451 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione il 2.3.2005.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue laiconda a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurottr~Fia in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsore condpnna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatikaigaila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2005 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso con cui ha chiesto di procedere d'ufficio alla correzione materiale della sentenza n. 19451 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione il 2.3.2005. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'indagato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque, successivamente dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue laiconda a del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurottr~Fia in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorsore condpnna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatikaigaila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2021.
Sentenza Cassazione n. 40617/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris