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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 39978/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3,.2b8/ 20 R.G. í-%_-;-L i Motivi della decisione 1.L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello e previa rinuncia ai motivi di ricorso concernenti la responsabilità, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 1.200 di ammenda in relazione alla detenzione e alla cessione di una dose di sostanza stupefacente, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.

2. Il ricorso si articola in un motivo con il quale si assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'applicazione della recidiva, al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto e alla misura della pena applicata.

3. I motivi risultano manifestamente infondati.

Il giudice distrettuale ha dato atto, con motivazione priva di fratture logiche, come l'ennesima violazione alla disciplina degli stupefacenti fosse manifestazione di capacità criminale mai sopita e espressione di una perdurante scelta antidoverosa e pertanto sintomo di una accresciuta propensione al crimine, correttamente interpretando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

4. Anche gli altri due motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inam- missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte distrettuale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discreziona- lità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammis- sibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia), in particolare quando la stessa sia stata determinata sulla base di criteri edittali inferiori alla media.

Il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto ri- sulta inoltre correttamente motivato.

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N. 1208/2023 R.G.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] F rranti cr_D D E POS ti.‘ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3,.2b8/ 20 R.G. í-%_-;-L i Motivi della decisione 1.L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello e previa rinuncia ai motivi di ricorso concernenti la responsabilità, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni uno di reclusione ed euro 1.200 di ammenda in relazione alla detenzione e alla cessione di una dose di sostanza stupefacente, qualificati i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. 2. Il ricorso si articola in un motivo con il quale si assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'applicazione della recidiva, al giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto e alla misura della pena applicata. 3. I motivi risultano manifestamente infondati. Il giudice distrettuale ha dato atto, con motivazione priva di fratture logiche, come l'ennesima violazione alla disciplina degli stupefacenti fosse manifestazione di capacità criminale mai sopita e espressione di una perdurante scelta antidoverosa e pertanto sintomo di una accresciuta propensione al crimine, correttamente interpretando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 4. Anche gli altri due motivi inerenti al trattamento sanzionatorio, sono inam- missibili, atteso che il ricorrente non si confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte distrettuale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discreziona- lità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammis- sibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia), in particolare quando la stessa sia stata determinata sulla base di criteri edittali inferiori alla media. Il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto ri- sulta inoltre correttamente motivato. 5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al paga- mento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.N. 1208/2023 R.G. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20.09.2023 Il Consigliere estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA] F rranti cr_D D E POS ti.‘ [OSCURATO:PERSONA]
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