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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 23986/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 16 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 4000 di multa, sostituita con lavoro di pubblica utilità per anni due.

Con sentenza in data 7 luglio 2009, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla precedente condanna, la pena complessiva veniva determinata in anni tre di reclusione ed C 6000 di multa, sostituita con lavoro di pubblica utilità per anni tre.

Con ordinanza depositata in data 6 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva la revoca del lavoro in favore della collettività e, tenuto conto del periodo già svolto, determinava la pena residua da scontare in anni 2, mesi 10 e giorni 10 di reclusione ed C 6.000 di multa.

In data 13 settembre 2018 il pubblico ministero emetteva ordine di esecuzione della residua pena di anni 2, mesi 2 e giorni 29 di reclusione, con contestuale sospensione.

Seguiva ammissione all'affidamento al servizio sociale, con decorrenza dal 20 giugno 2019 e fine pena al 6 maggio 2021.

Con sentenza in data 23 novembre 2020, irrevocabile il 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena sostitutiva di 240 ore di lavoro di pubblica utilità, misura iniziata il 9 dicembre 2020 e poi sospesa per la contestualità della misura alternativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 13 agosto 2021, preso atto che era conclusa l'espiazione della pena in relazione alla quale era stata applicata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponeva la prosecuzione della misura del lavoro di pubblica utilità, "computando le ore già svolte".

Avverso detta ordinanza proponeva opposizione il pubblico ministero, sostenendo che non era consentita l'espiazione, contestuale di due condanne, e che non poteva essere valorizzata la "buona fede" del condannato, chiedeva quindi la revoca del computo delle ore già prestate.

3. Con ordinanza depositata in data 22 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex nunc la misura del lavoro di pubblica utilità, disposto la conversione delle ore svolte nella corrispondente pena detentiva e pecuniaria, e "l'ulteriore rideterminazione delle ore residue da svolgersi a carico del prevenuto.

Manda all'Uepe di Novara perché confermi che le ore residue da svolgersi sono 91 ai fini della definitiva rideterminazione delle ore residue della riconversione delle ore svolte nella originaria pena del decreto penale di condanna e successivo scomputo ai fini della rideterminazione delle ore finali sulla base di tale calcolo".

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che il pubblico ministero avesse chiesto la revoca della misura del lavoro di pubblica utilità per inadempienza, mentre era stato chiesto che nella determinazione della durata della misura del lavoro di pubblica utilità non si computassero le ore già svolte in contemporanea all'affidamento al servizio sociale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

A norma dell'art. 666 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione procede a richiesta delle parti, norma che preclude l'attribuzione di poteri di ufficio.

Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, adito con atto di opposizione che aveva chiesto la determinazione della durata della misura del lavoro di pubblica utilità, ha proceduto alla revoca della misura stessa, oggetto che non era entrato nel contraddittorio delle parti.

L'indicata violazione processuale determina la nullità della decisione assunta.

Si deve aggiungere che il giudice dell'esecuzione, disposta la revoca della misura del lavoro di pubblica utilità, ha anche disposto che fosse rideterminato il quantum delle ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere, tenendo conto, da una parte, delle ore già svolte e, dall'altra, della "originaria pena del decreto penale di condanna".

Si tratta, all'evidenza, di parte dispositiva che contraddice la disposta revoca della misura del lavoro di pubblica utilità e indica come titolo esecutivo il decreto penale di condanna, provvedimento che, a seguito dell'opposizione, è stato revocato.

Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio sull'atto di opposizione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 13 agosto 2021 dello stesso giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 16 dicembre 2008 [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed C 4000 di multa, sostituita con lavoro di pubblica utilità per anni due. Con sentenza in data 7 luglio 2009, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla precedente condanna, la pena complessiva veniva determinata in anni tre di reclusione ed C 6000 di multa, sostituita con lavoro di pubblica utilità per anni tre. Con ordinanza depositata in data 6 settembre 2018 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, disponeva la revoca del lavoro in favore della collettività e, tenuto conto del periodo già svolto, determinava la pena residua da scontare in anni 2, mesi 10 e giorni 10 di reclusione ed C 6.000 di multa. In data 13 settembre 2018 il pubblico ministero emetteva ordine di esecuzione della residua pena di anni 2, mesi 2 e giorni 29 di reclusione, con contestuale sospensione. Seguiva ammissione all'affidamento al servizio sociale, con decorrenza dal 20 giugno 2019 e fine pena al 6 maggio 2021. Con sentenza in data 23 novembre 2020, irrevocabile il 10 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena sostitutiva di 240 ore di lavoro di pubblica utilità, misura iniziata il 9 dicembre 2020 e poi sospesa per la contestualità della misura alternativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 13 agosto 2021, preso atto che era conclusa l'espiazione della pena in relazione alla quale era stata applicata la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disponeva la prosecuzione della misura del lavoro di pubblica utilità, "computando le ore già svolte". Avverso detta ordinanza proponeva opposizione il pubblico ministero, sostenendo che non era consentita l'espiazione, contestuale di due condanne, e che non poteva essere valorizzata la "buona fede" del condannato, chiedeva quindi la revoca del computo delle ore già prestate. 3. Con ordinanza depositata in data 22 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex nunc la misura del lavoro di pubblica utilità, disposto la conversione delle ore svolte nella corrispondente pena detentiva e pecuniaria, e "l'ulteriore rideterminazione delle ore residue da svolgersi a carico del prevenuto. Manda all'Uepe di Novara perché confermi che le ore residue da svolgersi sono 91 ai fini della definitiva rideterminazione delle ore residue della riconversione delle ore svolte nella originaria pena del decreto penale di condanna e successivo scomputo ai fini della rideterminazione delle ore finali sulla base di tale calcolo". 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente ritenuto che il pubblico ministero avesse chiesto la revoca della misura del lavoro di pubblica utilità per inadempienza, mentre era stato chiesto che nella determinazione della durata della misura del lavoro di pubblica utilità non si computassero le ore già svolte in contemporanea all'affidamento al servizio sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 666 cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione procede a richiesta delle parti, norma che preclude l'attribuzione di poteri di ufficio. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, adito con atto di opposizione che aveva chiesto la determinazione della durata della misura del lavoro di pubblica utilità, ha proceduto alla revoca della misura stessa, oggetto che non era entrato nel contraddittorio delle parti. L'indicata violazione processuale determina la nullità della decisione assunta. Si deve aggiungere che il giudice dell'esecuzione, disposta la revoca della misura del lavoro di pubblica utilità, ha anche disposto che fosse rideterminato il quantum delle ore di lavoro di pubblica utilità da svolgere, tenendo conto, da una parte, delle ore già svolte e, dall'altra, della "originaria pena del decreto penale di condanna". Si tratta, all'evidenza, di parte dispositiva che contraddice la disposta revoca della misura del lavoro di pubblica utilità e indica come titolo esecutivo il decreto penale di condanna, provvedimento che, a seguito dell'opposizione, è stato revocato. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio sull'atto di opposizione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza in data 13 agosto 2021 dello stesso giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminar
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