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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04020/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei recluslone per realz c minaccia aggravata e porto di una pistola ex art. 4 I, 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha offerto una motivazione congrua e idonea, esponendo le ragioni che integrando la onvità della condotta - minaccia idonea perché con arma puntata ad altezza d'uomo, solo in un secondo momento accertata essere ad aria compressa - escludono l'applicazione della causa di non punibilità.

Analoga motivazione è stata fornita dal Giudice di primo grado.

Spetta al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità dei fatto.

Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però adeguatamente confrontato, né con la circostanza che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma terzo,

I. 110 del 1975 relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di ecc_-!:}sn-.P punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi 131-bis cod. gen, (Sez. 1, rL 2D::73 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01).

Anche c)co r chiami aia con-ipan;htà, fra continuazione e tenuità ex art. 131 -bis cod. pen. nonché -3La ncensuratelza deil'imputato, L-i quanto i diniego non si fonda sul primo profilo e inoltre il secondo argomento, a fronte della solida motivazione, non risulta disarticolante; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett.

O) ed e) coi nmc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

La motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

I Giudici di appello hanno ampiamente motivato sul punto ed hanno escluso !a concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della modalità dell'azione criminosa, della gravità dell'episodio e cc assenza di un ravveaimente dell'imputato (si veda, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, da parte del giudice di merito; Rievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consig Lie e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato quella del Tribunale di Matera e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei recluslone per realz c minaccia aggravata e porto di una pistola ex art. 4 I, 110 del 1975; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha offerto una motivazione congrua e idonea, esponendo le ragioni che integrando la onvità della condotta - minaccia idonea perché con arma puntata ad altezza d'uomo, solo in un secondo momento accertata essere ad aria compressa - escludono l'applicazione della causa di non punibilità. Analoga motivazione è stata fornita dal Giudice di primo grado. Spetta al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità dei fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però adeguatamente confrontato, né con la circostanza che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ex art. 4, comma terzo, I. 110 del 1975 relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di ecc_-!:}sn-.P punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi 131-bis cod. gen, (Sez. 1, rL 2D::73 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01). Anche c)co r chiami aia con-ipan;htà, fra continuazione e tenuità ex art. 131 -bis cod. pen. nonché -3La ncensuratelza deil'imputato, L-i quanto i diniego non si fonda sul primo profilo e inoltre il secondo argomento, a fronte della solida motivazione, non risulta disarticolante; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. O) ed e) coi nmc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 -bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (si veda in particolare, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. I Giudici di appello hanno ampiamente motivato sul punto ed hanno escluso !a concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della modalità dell'azione criminosa, della gravità dell'episodio e cc assenza di un ravveaimente dell'imputato (si veda, pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). Si tratta di argomenti solidi e rilevanti ai quali; secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente fare riferimento, da parte del giudice di merito; Rievato, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consig Lie e estensore
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