CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce confermava l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la contestazione, [OSCURATO:PERSONA] e Nigro si erano introdotti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sfondando la porta a calci e avevano esploso verso di loro diversi colpi di pistola, fino a quando la pistola si era inceppata e le due persone offese si erano date alla fuga. Nella richiesta di riesame, la difesa dei due indagati si era limitata contestare la qualificazione giuridica della condotta come tentato omicidio: l'azione posta in essere aveva esclusivamente una valenza intimidatoria, atteso che i colpi di pistola erano stati esplosi solo dopo che le persone offese si erano riparate dietro un muro; nessuna volontà omicidiaria emergeva quanto a [OSCURATO:PERSONA], che aveva sparato i due colpi verso terra e aveva infine deciso di scaricare l'arma al fine di evitare che partisse un colpo accidentalmente. La presenza di Nigro, poi, aveva lo scopo di far desistere il più giovane [OSCURATO:PERSONA] dal compimento di azioni violente: ciò emergeva da un'intercettazione ambientale tra Nigro e la moglie in carcere, nella quale il detenuto aveva parlato della volontà di spaventare la persona offesa e aveva riferito di avere portato via [OSCURATO:PERSONA] dall'abitazione. Secondo il Tribunale gli elementi indiziari dimostravano la sussistenza del reato contestato. In una intercettazione ambientale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere riferito al suo interlocutore di non avere colpito [OSCURATO:PERSONA], si era giustificato con la fuga dello stesso sul terrazzo dell'abitazione: egli aveva sparato tre - quattro colpi, ma "quelli" (cioè [OSCURATO:PERSONA] e Urgese) si erano nascosti dietro le colonne; a quel punto, poiché [OSCURATO:PERSONA] e Nigro si erano resi conto di avere fatto "un bordello", che avrebbe determinato l'arrivo della polizia (si ricordi che la porta dell'abitazione era stata sfondata a calci), se ne erano andati. La pianta dell'abitazione dimostrava, secondo l'ordinanza, che, se [OSCURATO:PERSONA] e Nigro avessero inseguito le vittime sul terrazzo, la loro fuga sarebbe stata ostacolata. La descrizione fatta da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione intercettata coincideva con quella resa da [OSCURATO:PERSONA] agli inquirenti. La persona offesa, fra l'altro, aveva riferito di avere sentito il rumore dell'inceppamento della pistola dell'aggressore, circostanza riscontrata dal rinvenimento di due cartucce inesplose. Inoltre, il rinvenimento di un'ogiva di proiettile conficcata della facciata anteriore di un'altra abitazione contraddiceva la versione di [OSCURATO:PERSONA] di avere sparato verso terra e aveva fatto concludere alla polizia giudiziaria, sulla base dello stato dei luoghi, che il colpo fosse stato esploso per uccidere [OSCURATO:PERSONA] mentre fuggiva. Il Tribunale non riteneva verosimile la versione di Urgese, secondo cui tra l'ingresso nell'abitazione e gli spari erano passati due minuti. L'ordinanza sottolineava, ancora, che la condotta contestata era l'ultima di più azioni di ritorsione di [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], che era stato fatto oggetto di un tentativo di pestaggio qualche settimana prima da parte di [OSCURATO:PERSONA], Nigro e altre persone; inoltre, un'ora prima dei fatti, una vicina di casa aveva già notato due persone che tiravano calci alla porta di ingresso dell'abitazione. Del resto, i due indagati, prima di entrare nell'abitazione, si erano procurati un'arma carica, circostanza che rendeva inverosimile la versione di un'azione intimidatoria e il racconto dello scarico volontario dell'arma per impedire l'esplosione accidentale dei colpi. Sussistevano, quindi, i presupposti del tentato omicidio, dovendosi ritenere che il tentativo non fosse stato portato a termine in conseguenza di fatti estranei alla volontà dei soggetti (inceppamento dell'arma, riparo delle vittime dietro un muro del lastrico solare, timore dell'arrivo delle forze dell'ordine in conseguenza del "bordello" che i due aggressori avevano realizzato). Sussisteva il concorso di [OSCURATO:PERSONA], poiché la sua presenza costituiva uno stimolo all'autore materiale del reato, dandogli maggiore sicurezza: Nigro era stato costantemente a fianco di [OSCURATO:PERSONA] fin dal tentativo di pestaggio di qualche settimana prima, lo aveva accompagnato a procurarsi un'arma e non lo aveva affatto dissuaso dal compiere l'azione criminosa. Secondo il Tribunale, la conversazione in carcere intercettata tra Nigro e la moglie era frutto di una messinscena da parte dei due coniugi, che, come si evinceva chiaramente dal complesso del colloquio, erano consapevoli di essere intercettati. Sussisteva, ancora, l'aggravante del metodo mafioso, atteso che gli indagati avevano agito in orario diurno, a volto scoperto, nel centro abitato del paese, incuranti di un primo intervento dei carabinieri, con modalità plateali e violente. L'effetto di intimidazione era tale che il difensore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pubblicare un annuncio su un giornale in cui assicurava pubblicamente che il suo cliente non aveva riconosciuto gli autori dell'aggressione e, quindi, non aveva contribuito alla loro individuazione. SiqDe Iaco che [OSCURATO:PERSONA] fanno parte, o comunque sono vicini a due opposti gruppi criminali. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari e riteneva unica misura adeguata quella della custodia cautelare in carcere.2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria del delitto di tentato omicidio. Il ricorrente concentra l'attenzione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che la difesa aveva lamentato essere state del tutto trascurate nell'ordinanza genetica. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le dichiarazioni di Urgese erano sovrapponibili a quelle di [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non si evinceva affatto che i colpi fossero stati esplosi subito dopo l'irruzione degli aggressori nell'abitazione: entrambe le persone offese avevano affermato che i colpi di pistola erano stati esplosi quando le stesse erano già nascoste-dietro al muro. L'ordinanza, inoltre, non era motivata nel passaggio in cui sosteneva che un eventuale inseguimento dei fuggitivi sul terrazzo avrebbe ostacolato la fuga degli aggressori. Mancava, infine, una motivazione espressa sull'animus necandi, nonostante i colpi fossero stati esplosi quando i due fuggitivi erano nascosti dietro un muro. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale aveva dato atto dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], affermando che [OSCURATO:PERSONA] e Nigro fanno parte di un gruppo criminale contrapposto. La motivazione era carente perché in nessun modo emergeva che il presunto capo del sodalizio criminale avesse ordinato una azione punitiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: in realtà, l'aggressione aveva motivazioni personali. In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al ritenuto concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto contestato. La convinzione del Tribunale in ordine alla messinscena di Nigro e della moglie durante il colloquio in carcere non teneva conto che la donna aveva detto al marito di non parlare nella cella, indicando quella (e non la stanza dove si teneva il colloquio) come luogo di possibile intercettazione. In un ultimo motivo, it n orrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. Il Tribunale non aveva adempiuto allo specifico onere motivazionale relativo all'insufficienza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a tutelare le esigenze cautelari. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il nuovo difensore dei due indagati ha depositato conclusioni scritte con cui, dopo avere richiamato i motivi del ricorso, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel ririmo motivo il ricorrente si concentra su un aspetto particolare del fatto contestato - la distanza cronologica tra l'irruzione nell'abitazione ad opera dei due indagati e l'esplosione dei colpi di pistola - al fine di sollecitare un nuovo giudizio di merito da parte della Corte di legittimità in ordine alla sussistenza del tentato omicidio: lo fa, tuttavia, senza denunciare un travisamento della prova e senza considerare i fattori evidenziati dall'ordinanza. Nel sostenere che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e Urgese coincidono, il ricorso riporta quelle del primo dalle quali si ricava che lo stesso aveva visto un uomo ([OSCURATO:PERSONA]) "armato di pistola, che ha esploso dei colpi al mio indirizzo, fortunatamente non sono stato attinto perché riparato dal muro": quindi, a chiare lettere, [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che la persona che aveva fatto irruzione nell'abitazione lo aveva visto e aveva sparato più volte mirando contro di lui. In ogni caso, l'ordinanza evidenzia ulteriori elementi dimostrativi dell'animus necandi: la precedente aggressione con una mazza da baseball dimostrava che si era ben al di là di una semplice azione dimostrativa; l'ogiva rinvenuta conficcata nella parete di un'abitazione vicina dimostrava, a sua volta, che - contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] - egli non aveva affatto sparato verso terra, ma verso il bersaglio in fuga; la versione di uno scarico della pistola al fine di evitare l'esplosione di colpi accidentali, oltre che inverosimile, era stata smentita dalle prove di un inceppamento dell'arma, che chiariva il motivo per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva smesso di sparare; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato al suo interlocutore che lui e Nigro erano andati via per il "bordello" fatto, temendo, cioè, che potesse intervenire la polizia. In definitiva, il motivo di ricorso non dimostra affatto la manifesta illogicità della motivazione. 2. Con riferimento alla censura mossa all'ordinanza impugnata per avere ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., il secondo motivo trascura che il Tribunale l'ha ritenuta sussistente sotto il profilo del metodo mafioso, sottolineando le modalità della condotta ma anche l'effetto intimidatorio del fatto su [OSCURATO:PERSONA], dimostrato dalla pubblicazione dell'annuncio ad opera del suo legale con il quale assicurava tutti (cioè: assicurava gli autori dell'aggressione) d' non avere fatto nomi, tenendo, quindi, un atteggiamento omertoso. Che poi, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] appartengano alla criminalità organizzata è un elemento aggiuntivo, fermo restando che, per giurisprudenza costante, l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (da ultimo, Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025). Il ricorso nulla argomenta sulle modalità della condotta e sull'individuazione del metodo mafioso da parte del Tribunale. 3. Anche nel censurare l'ordinanza impugnata sul tema del concorso di Nigro alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso concentra l'attenzione su un particolare: la convinzione del Tribunale che quella posta in essere durante il colloquio in carcere tra Nigro e la moglie fosse una messinscena per sostenere la propria versione di avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] per frenarlo e di avergli detto di lasciare stare [OSCURATO:PERSONA] realtà, la convinzione espressa dall'ordinanza è fondata sulla condotta complessiva dei due coniugi nel corso del colloquio: il detenuto si era più volte avvicinato alla moglie, parlandole all'orecchio in modo tale da impedire la registrazione delle sue parole; spesso, il tono di voce si abbassava deliberatamente; inoltre - seppure con riferimento al traffico di stupefacenti - i due coniugi usavano un linguaggio criptico. Comunque, è il complesso della vicenda ad indicare il ruolo di Nigro: egli aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] anche nell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] qualche settimana prima, così come nel primo tentativo di sfondamento della porta dell'abitazione della persona offesa notata da una vicina di casa; aveva contribuito a sfondare la porta e non risulta avesse in alcun modo frenato il complice nell'esplosione dei colpi di pistola (interrotti, come si è visto, per l'inceppamento della pistola); del resto, era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a riferire di essersi allontanato dall'abitazione per il "bordello" fatto (e non per le raccomandazioni di Nigro). 4. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. L'ordinanza, sulla base della gravità dei fatti e della personalità degli indagati, ha motivato - nell'ambito della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - sull'inadeguatezza di ogni altra misura, ivi compresa espressamente quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le censure mosse sono del tutto generiche e non tengono, tra l'altro, cono t) che la conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e l'anonimo interlocutore, menzionata nel provvedimento, aveva ad oggetto la possibile latitanza del primo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de