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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28164/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla declaratoria di colpevolezza del prevenuto; - alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e la configurabilità della ritenuta aggravante (quest'ultima neppure oggetto di specifica doglianza in appello), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (leggasi la sentenza impugnata da pagina 2); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla declaratoria di colpevolezza del prevenuto; - alla ritenuta sussistenza della aggravante prevista dall'art. 625 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente e la configurabilità della ritenuta aggravante (quest'ultima neppure oggetto di specifica doglianza in appello), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (leggasi la sentenza impugnata da pagina 2); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2022
Sentenza Cassazione n. 28164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris