CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 1997
Cassazione n. 30484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/06/1997 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'11/05/2022, in parziale riforma di quella resa dal GUP del Tribunale di Torino in data 28/10/2021 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], ha escluso la recidiva specifica già contestata ed ha confermato la responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto: il primo motivo, con cui la difesa deduce carenza della motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto/ non avendo costui posto in essere la condotta "tipica" e non essendoci prova della sua funzione di "palo" sconta, sotto il primo aspetto, un evidente errore di diritto (avendo questa Corte più volte ribadito che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità; cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio); sotto il secondo profilo, si risolve in una censura "in fatto" che contesta non già la correttezza, sul piano logico, del procedimento motivazionale ma, in definitiva, il giudizio di idoneità del compendio probatorio a ricostruire il fatto in termini affidabili; altrettanto inammissibile è il motivo articolato in punto di giudizio di valenza delle attenuanti generiche sulle concorrenti aggravanti, avendo la Corte motivato, sia pure in maniera estremamente sintetica, ma non manifestamente illogica, su un aspetto che è caratterizzato da tipica discrezionalità valutativa; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/0