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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09069/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 6 dicembre 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) per aver detenuto ai fini di cessione a terzi di grammi 53,55 di marijuana, con condanna del medesimo alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, fatto commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di illogicità della motivazione sulla finalità di spaccio della detenzione.

In sintesi, il ricorrente contesta che la Corte d’Appello abbia confermato la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio con una motivazione «generica» e, a tratti, «apparente».

Evidenzia che la Corte ha affermato come «incontestato» un quantitativo incompatibile con il consumo personale, sebbene in appello fosse stata espressamente contestata la prova sul dato quantitativo.

Critica poi il richiamo al “test speditivo” (accertamento qualitativo rapido): il ricorrente non ne nega l’esito qualitativo (droga “leggera”), ma sostiene che esso non comprova il quantitativo (profilo decisivo per distinguere l’uso personale dallo spaccio).

Infine, deduce illogicità motivazionale laddove la sentenza d’appello nega lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, nonostante le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva.

In sintesi, si censura la sentenza d’appello per avere tacciato di genericità le richieste difensive di rimodulazione della pena, offrendo una motivazione «illogica» e «priva di sostanziale contenuto».

Si afferma che la Corte ha riportato una massima di legittimità ma, nell’applicarla al caso concreto, ha fatto riferimento a circostanze appartenenti ad altro processo e ad altro imputato.

Quanto alla recidiva, si deduce che l’esclusione (o mancata esclusione) sia stata trattata superficialmente, con la Corte «trincerata nella mancanza di argomentazione difensiva», nonostante l’appello avesse evidenziato il rilevante lasso di tempo tra la precedente condanna e i fatti attuali; si richiama l’obbligo del giudice di verificare che l’aumento di pena corrisponda a una progressione criminosa (non essendo la recidiva obbligatoria), verifica che si assume omessa.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di totale carenza di motivazione sulla revoca della sospensione condizionale e sulla (eventuale) nuova concessione.

In sintesi, il ricorrente lamenta la assenza di qualsiasi argomentazione (persino «grafica») sulla richiesta di annullamento della revoca della sospensione condizionale della pena già concessa (sentenza del 18.3.2015) e sulla conseguente concessione del beneficio nel presente giudizio.

Sostiene che il Tribunale ha evocato l’art. 168 cod. pen. (revoca per delitto della stessa indole commesso nei termini), ma ricorda che l’incipit della norma «fa salva» la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., relativa alla seconda sospensione quando la somma delle condanne non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen.; deduce dunque che la Corte d’Appello ha taciuto su tale snodo.

3. E' pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 15 dicembre 2025, con cui chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che, in punto di affermazione della responsabilità, le doglianze sono generiche, mentre manifestamente infondata è la doglianza relativa alla recidiva, come infondata è la doglianza in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. All’imputato è ascritto di avere detenuto, per cessione a terzi, 53,55 grammi di marijuana, in un contesto nel quale gli operanti hanno riferito che l’imputato, alla loro vista, ha gettato la sostanza dalla finestra; nella stanza erano presenti bilancino di precisione e plastiche (buste) di colore azzurro.

È stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.p.).

2.2. La Corte, tenuto conto anche delle risultanze della sentenza di primo grado, rileva che l’attività istruttoria offre un quadro dimostrativo della detenzione a fini di spaccio: quantità incompatibile con l’uso personale, presenza di strumenti del confezionamento (bilancino e buste), condotta di immediato disfarsi della sostanza alla vista degli agenti.

L’affermazione difensiva, reputata meramente labiale, è stata ritenuta inidonea a superare il compendio probatorio.

La Corte territoriale ribadisce inoltre il principio per cui non spetta alla difesa provare l’uso personale, essendo onere dell’accusa dimostrare la destinazione a fini diversi; nella specie la mancata allegazione di tossicodipendenza, unita alle modalità di rinvenimento, depone per lo spaccio.

La Corte poi valorizza gli esiti del test speditivo (“narcotest”), reputandoli sufficienti a dimostrare la natura stupefacente della sostanza e la sua riconducibilità alla marijuana.

Tale convincimento è posto a fondamento del mantenimento della qualificazione giuridica ex art. 73 d.P.R. 309/1990.

Infine, la Corte d’appello afferma testualmente che ricorrono i criteri della lieve entità per mezzi, modalità e circostanze dell’azione e per la quantità della sostanza, richiamando Cass., Sez. 4, n. 35666/2015, che caratterizza il piccolo spaccio per minore portata dell’attività, ridotta circolazione di merci e denaro e guadagni limitati.

Nel caso di specie, il quadro complessivo (quantità e contesto operativo rudimentale) giustifica la riconduzione al comma 5.

2.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

2.4. Ed invero, l’art. 73 d.P.R. 309/1990 incrimina produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la fattispecie del comma 5 (“lieve entità”) è autonoma e richiede una valutazione complessiva degli indici normativi (mezzi, modalità, circostanze; qualità e/o quantità).

La distinzione dall’uso esclusivamente personale (illecito amministrativo ex art. 75 T.U.

Stup.) passa per gli indici normativi (quantità, modalità di presentazione e/o confezionamento, circostanze dell’azione) e il relativo onere probatorio è in capo all’accusa quando la condotta non è autoevidente.

Nella specie, i giudici territoriali hanno evidenziato una serie di elementi che escludevano la fondatezza della tesi difensiva: quantità incompatibile con l’uso personale, presenza di strumenti per il confezionamento (bilancino e buste), condotta di immediato disfarsi della sostanza alla vista degli agenti, elementi, questi, che rendono irrilevante il contestato stato di tossicodipendenza su cui la difesa insiste anche in sede di legittimità.

2.5. Quanto, poi, alla prova della natura stupefacente ed al tema del principio attivo, la Corte d’appello ha ritenuto sufficienti gli esiti del test speditivo (narcotest) per affermare la natura stupefacente della sostanza (marijuana).

La giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi, precisa che il narcotest prova la natura della sostanza ma non quantifica il principio attivo (THC, ecc.: tra le tante Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01); tuttavia, in assenza di quantificazione e in applicazione del favor rei, è legittimo ricondurre la condotta alla fattispecie di lieve entità quando, come nel caso di specie, il quadro indiziario lo consente (da ultimo, Sez. 4, n. 16 del 19/11/2024, dep. 2025, Sanneh, non mass.).

Nel caso specifico, l’assenza di analisi sul principio attivo non impedisce la pronuncia di colpevolezza per lo stupefacente marijuana in lieve entità: il dato qualitativo (narcotest positivo) e gli altri indici (quantità e modalità del fatto) sono sufficienti per la qualificazione penale della condotta; la tesi difensiva (“non è reato senza principio attivo”) è quindi stata correttamente disattesa.

2.6. La Corte di appello conferma dunque con motivazione non manifestamente illogica la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.), applicando le regole generali sul contenuto della condanna.

Tale norma processuale disciplina lo standard probatorio e gli effetti della sentenza di condanna (applicazione della pena e, ove del caso, misure di sicurezza).

Peraltro, va ribadito che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108 - 01).

E la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco al sindacato di questa Corte.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

3.1. La Corte territoriale richiama correttamente il perimetro di discrezionalità vincolata in capo al giudice di merito (artt. 132–133 cod. pen.).

In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non è arbitraria o illogica e si muove entro i parametri legali (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01; da ultimo: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01).

3.2. L’eventuale pretesa prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva richiede poi argomentazione specifica; la Corte d’appello evidenzia che la richiesta difensiva è priva di motivi concreti e la disattende: in diritto, tale valutazione è corretta e non manifestamente illogica, soprattutto a fronte dell’orientamento consolidato secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (tra le tante: Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 - 01).

3.3. Circa la mancata esclusione della recidiva, infine, si legge in sentenza come la relativa richiesta difensiva fosse sfornita di qualsiasi argomentazione a sostegno, donde il corretto rigetto della stessa.

4. Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato.

4.1. Va premesso che l’art.168 cod. pen. dispone che la revoca della sospensione condizionale avviene di diritto se il condannato commette un nuovo delitto o contravvenzione della stessa indole, o se una condanna cumulata supera i limiti dell’art.163 cod. pen.; tuttavia, “salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art.164 c.p.”, che delimita il regime della seconda sospensione quando il cumulo non supera tali limiti.

A sua volta, il comma finale dell’art.164 cod. pen. prevede che anche con nuova condanna (cumulata non superiore ai limiti), il giudice possa ancora concedere (o mantenere) il beneficio, tenendo conto “dell’indole e della gravità” del reato.

4.2. La doglianza rileva che la Corte d’appello non ha valutato né motivato espressamente né “graficamente” su tale deroga, deducendo l’omissione motivazionale.

4.3. Come anticipato, la doglianza non ha pregio.

Il ricorrente, come anticipato, lamenta che la Corte d’appello, richiamando l’art.168 cod. pen. (revoca per delitto della stessa indole), non abbia considerato né motivato l’applicazione della deroga prevista dall’art.164, comma ultimo, cod. pen.

Lamenta quindi un vizio motivazionale per silenzio, cioè l’assenza di ragionamento specifico sul punto, pur essendo il relativo motivo d’appello contenuto nell’atto d’appello del 12 aprile 2022.

4.4. Orbene, occorre rilevare a tal proposito che quando la revoca spetta di diritto in applicazione dell’art.168, comma 1, n.1, cod. pen., non occorre motivare ulteriormente: il nuovo delitto, perfettamente commesso nei termini, giustifica automaticamente la revoca.

Non è attivabile la deroga dell’art.164 comma 4, cod. pen., perché essa opera solo se la nuova condanna è cumulata sotto il limite: nella specie, la Corte territoriale ha accertato un delitto della stessa indole “nei termini”, operando dunque la revoca di diritto.

La deroga – ovvero la valutazione se mantenere la sospensione nel caso di cumulo sottosoglia – richiede certo una motivazione.

Ma qui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la nuova condanna superasse sia un limite reale che l’indole.

4.5. Ciò, del resto, risulta dalla lettura del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, a carico del quale risultano precedenti assolutamente ostativi al riconoscimento del beneficio.

Ed infatti, oltre alla sentenza del tribunale di Catanzaro ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 marzo 2015 richiamata nel ricorso ed oggetto di revoca quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena (pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione), risultano a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 7 gennaio 2019, irr. 19 settembre 2019 (pena di mesi 6 e gg. 20 di reclusione); b) sentenza del tribunale di Catanzaro ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 aprile 2024, irr. 30 maggio 2024 (pena di anni 4 e gg. 20 di reclusione).

4.6. La Corte territoriale, dunque, non aveva alcun obbligo motivazionale sull’art.164, cod. pen.: la motivazione implicita è, del resto, legittima e congrua.

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ammette che infatti il rigetto di un’istanza può desumersi implicitamente dal contenuto argomentativo della sentenza, purché il complesso decisorio fornisca elementi sufficienti sul convincimento sotteso (v., ad es., Sez.6, n. 44356 del 19/09/2024, Betti, non mass., che ha ritenuto il diniego della sospensione condizionale della pena implicito, in quanto desunto da una valutazione negativa complessiva e prognostico sulla recidiva; v., anche, Sez. 7, n. 11912 del 14/03/2024, Spinelli, non mass., che, in tema di motivazione implicita, ha chiarito quando il silenzio del giudice equivale a rigetto, in quanto desumibile da valutazioni su condotte e precedenti).

Non è quindi necessario che il giudice risponda punto su punto a ogni richiesta se: (a) il contesto logico-giuridico è chiaro; (ii) la decisione non è arbitraria, perplessa o incomprensibile; (c) le aspettative difensive non richiedevano specifica disamina (richiesta generica, come risulta dalla lettura degli atti valutabili da questa Corte).

4.7. In definitiva, la revoca della sospensione condizionale è conforme all’art. 168 cod. pen., che prevede revoche di diritto o facoltative al ricorrere delle condizioni legali (nuovo reato, violazione di obblighi, cumulo pene ecc.).

La motivazione del primo giudice richiama il titolo e la precedente concessione: la conformità normativa è dunque rispettata.

Il silenzio della Corte d’appello sul motivo non inficia la sentenza impugnata in quanto l'omessa motivazione sulla doglianza è irrilevante ove, come nella specie, la revoca è obbligatoria in relazione alle condanne successivamente riportate dall'imputato, essendo implicita dal tenore argomentativo della motivazione dei giudici territoriali la non applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164, cod. pen., in quanto il ricorrente non solo non avrebbe più potuto beneficiare della sospensione condizionale, ma quella concessa con la sentenza del 18 marzo 2015 andava certamente revocata di diritto.

4.8. Del resto, non va dimenticato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.

Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 – 01; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947 – 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 6 dicembre 2021, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità) per aver detenuto ai fini di cessione a terzi di grammi 53,55 di marijuana, con condanna del medesimo alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, fatto commesso secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di illogicità della motivazione sulla finalità di spaccio della detenzione. In sintesi, il ricorrente contesta che la Corte d’Appello abbia confermato la qualificazione della detenzione come finalizzata allo spaccio con una motivazione «generica» e, a tratti, «apparente». Evidenzia che la Corte ha affermato come «incontestato» un quantitativo incompatibile con il consumo personale, sebbene in appello fosse stata espressamente contestata la prova sul dato quantitativo. Critica poi il richiamo al “test speditivo” (accertamento qualitativo rapido): il ricorrente non ne nega l’esito qualitativo (droga “leggera”), ma sostiene che esso non comprova il quantitativo (profilo decisivo per distinguere l’uso personale dallo spaccio). Infine, deduce illogicità motivazionale laddove la sentenza d’appello nega lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, nonostante le sue dichiarazioni dibattimentali e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva. In sintesi, si censura la sentenza d’appello per avere tacciato di genericità le richieste difensive di rimodulazione della pena, offrendo una motivazione «illogica» e «priva di sostanziale contenuto». Si afferma che la Corte ha riportato una massima di legittimità ma, nell’applicarla al caso concreto, ha fatto riferimento a circostanze appartenenti ad altro processo e ad altro imputato. Quanto alla recidiva, si deduce che l’esclusione (o mancata esclusione) sia stata trattata superficialmente, con la Corte «trincerata nella mancanza di argomentazione difensiva», nonostante l’appello avesse evidenziato il rilevante lasso di tempo tra la precedente condanna e i fatti attuali; si richiama l’obbligo del giudice di verificare che l’aumento di pena corrisponda a una progressione criminosa (non essendo la recidiva obbligatoria), verifica che si assume omessa. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di totale carenza di motivazione sulla revoca della sospensione condizionale e sulla (eventuale) nuova concessione. In sintesi, il ricorrente lamenta la assenza di qualsiasi argomentazione (persino «grafica») sulla richiesta di annullamento della revoca della sospensione condizionale della pena già concessa (sentenza del 18.3.2015) e sulla conseguente concessione del beneficio nel presente giudizio. Sostiene che il Tribunale ha evocato l’art. 168 cod. pen. (revoca per delitto della stessa indole commesso nei termini), ma ricorda che l’incipit della norma «fa salva» la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., relativa alla seconda sospensione quando la somma delle condanne non superi i limiti dell’art. 163 cod. pen.; deduce dunque che la Corte d’Appello ha taciuto su tale snodo. 3. E' pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte in data 15 dicembre 2025, con cui chiede il rigetto del ricorso, ritenendo che, in punto di affermazione della responsabilità, le doglianze sono generiche, mentre manifestamente infondata è la doglianza relativa alla recidiva, come infondata è la doglianza in ordine alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1. All’imputato è ascritto di avere detenuto, per cessione a terzi, 53,55 grammi di marijuana, in un contesto nel quale gli operanti hanno riferito che l’imputato, alla loro vista, ha gettato la sostanza dalla finestra; nella stanza erano presenti bilancino di precisione e plastiche (buste) di colore azzurro. È stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.p.). 2.2. La Corte, tenuto conto anche delle risultanze della sentenza di primo grado, rileva che l’attività istruttoria offre un quadro dimostrativo della detenzione a fini di spaccio: quantità incompatibile con l’uso personale, presenza di strumenti del confezionamento (bilancino e buste), condotta di immediato disfarsi della sostanza alla vista degli agenti. L’affermazione difensiva, reputata meramente labiale, è stata ritenuta inidonea a superare il compendio probatorio. La Corte territoriale ribadisce inoltre il principio per cui non spetta alla difesa provare l’uso personale, essendo onere dell’accusa dimostrare la destinazione a fini diversi; nella specie la mancata allegazione di tossicodipendenza, unita alle modalità di rinvenimento, depone per lo spaccio. La Corte poi valorizza gli esiti del test speditivo (“narcotest”), reputandoli sufficienti a dimostrare la natura stupefacente della sostanza e la sua riconducibilità alla marijuana. Tale convincimento è posto a fondamento del mantenimento della qualificazione giuridica ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Infine, la Corte d’appello afferma testualmente che ricorrono i criteri della lieve entità per mezzi, modalità e circostanze dell’azione e per la quantità della sostanza, richiamando Cass., Sez. 4, n. 35666/2015, che caratterizza il piccolo spaccio per minore portata dell’attività, ridotta circolazione di merci e denaro e guadagni limitati. Nel caso di specie, il quadro complessivo (quantità e contesto operativo rudimentale) giustifica la riconduzione al comma 5. 2.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). 2.4. Ed invero, l’art. 73 d.P.R. 309/1990 incrimina produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la fattispecie del comma 5 (“lieve entità”) è autonoma e richiede una valutazione complessiva degli indici normativi (mezzi, modalità, circostanze; qualità e/o quantità). La distinzione dall’uso esclusivamente personale (illecito amministrativo ex art. 75 T.U. Stup.) passa per gli indici normativi (quantità, modalità di presentazione e/o confezionamento, circostanze dell’azione) e il relativo onere probatorio è in capo all’accusa quando la condotta non è autoevidente. Nella specie, i giudici territoriali hanno evidenziato una serie di elementi che escludevano la fondatezza della tesi difensiva: quantità incompatibile con l’uso personale, presenza di strumenti per il confezionamento (bilancino e buste), condotta di immediato disfarsi della sostanza alla vista degli agenti, elementi, questi, che rendono irrilevante il contestato stato di tossicodipendenza su cui la difesa insiste anche in sede di legittimità. 2.5. Quanto, poi, alla prova della natura stupefacente ed al tema del principio attivo, la Corte d’appello ha ritenuto sufficienti gli esiti del test speditivo (narcotest) per affermare la natura stupefacente della sostanza (marijuana). La giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi, precisa che il narcotest prova la natura della sostanza ma non quantifica il principio attivo (THC, ecc.: tra le tante Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01); tuttavia, in assenza di quantificazione e in applicazione del favor rei, è legittimo ricondurre la condotta alla fattispecie di lieve entità quando, come nel caso di specie, il quadro indiziario lo consente (da ultimo, Sez. 4, n. 16 del 19/11/2024, dep. 2025, Sanneh, non mass.). Nel caso specifico, l’assenza di analisi sul principio attivo non impedisce la pronuncia di colpevolezza per lo stupefacente marijuana in lieve entità: il dato qualitativo (narcotest positivo) e gli altri indici (quantità e modalità del fatto) sono sufficienti per la qualificazione penale della condotta; la tesi difensiva (“non è reato senza principio attivo”) è quindi stata correttamente disattesa. 2.6. La Corte di appello conferma dunque con motivazione non manifestamente illogica la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 cod. proc. pen.), applicando le regole generali sul contenuto della condanna. Tale norma processuale disciplina lo standard probatorio e gli effetti della sentenza di condanna (applicazione della pena e, ove del caso, misure di sicurezza). Peraltro, va ribadito che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'urso, Rv. 270108 - 01). E la motivazione della sentenza impugnata non presta il fianco al sindacato di questa Corte. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1. La Corte territoriale richiama correttamente il perimetro di discrezionalità vincolata in capo al giudice di merito (artt. 132–133 cod. pen.). In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena se la determinazione non è arbitraria o illogica e si muove entro i parametri legali (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 – 01; da ultimo: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01). 3.2. L’eventuale pretesa prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva richiede poi argomentazione specifica; la Corte d’appello evidenzia che la richiesta difensiva è priva di motivi concreti e la disattende: in diritto, tale valutazione è corretta e non manifestamente illogica, soprattutto a fronte dell’orientamento consolidato secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (tra le tante: Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134 - 01). 3.3. Circa la mancata esclusione della recidiva, infine, si legge in sentenza come la relativa richiesta difensiva fosse sfornita di qualsiasi argomentazione a sostegno, donde il corretto rigetto della stessa. 4. Infine, il terzo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Va premesso che l’art.168 cod. pen. dispone che la revoca della sospensione condizionale avviene di diritto se il condannato commette un nuovo delitto o contravvenzione della stessa indole, o se una condanna cumulata supera i limiti dell’art.163 cod. pen.; tuttavia, “salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art.164 c.p.”, che delimita il regime della seconda sospensione quando il cumulo non supera tali limiti. A sua volta, il comma finale dell’art.164 cod. pen. prevede che anche con nuova condanna (cumulata non superiore ai limiti), il giudice possa ancora concedere (o mantenere) il beneficio, tenendo conto “dell’indole e della gravità” del reato. 4.2. La doglianza rileva che la Corte d’appello non ha valutato né motivato espressamente né “graficamente” su tale deroga, deducendo l’omissione motivazionale. 4.3. Come anticipato, la doglianza non ha pregio. Il ricorrente, come anticipato, lamenta che la Corte d’appello, richiamando l’art.168 cod. pen. (revoca per delitto della stessa indole), non abbia considerato né motivato l’applicazione della deroga prevista dall’art.164, comma ultimo, cod. pen. Lamenta quindi un vizio motivazionale per silenzio, cioè l’assenza di ragionamento specifico sul punto, pur essendo il relativo motivo d’appello contenuto nell’atto d’appello del 12 aprile 2022. 4.4. Orbene, occorre rilevare a tal proposito che quando la revoca spetta di diritto in applicazione dell’art.168, comma 1, n.1, cod. pen., non occorre motivare ulteriormente: il nuovo delitto, perfettamente commesso nei termini, giustifica automaticamente la revoca. Non è attivabile la deroga dell’art.164 comma 4, cod. pen., perché essa opera solo se la nuova condanna è cumulata sotto il limite: nella specie, la Corte territoriale ha accertato un delitto della stessa indole “nei termini”, operando dunque la revoca di diritto. La deroga – ovvero la valutazione se mantenere la sospensione nel caso di cumulo sottosoglia – richiede certo una motivazione. Ma qui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la nuova condanna superasse sia un limite reale che l’indole. 4.5. Ciò, del resto, risulta dalla lettura del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, a carico del quale risultano precedenti assolutamente ostativi al riconoscimento del beneficio. Ed infatti, oltre alla sentenza del tribunale di Catanzaro ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 marzo 2015 richiamata nel ricorso ed oggetto di revoca quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena (pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione), risultano a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]: a) sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 7 gennaio 2019, irr. 19 settembre 2019 (pena di mesi 6 e gg. 20 di reclusione); b) sentenza del tribunale di Catanzaro ex art. 444 cod. proc. pen. del 18 aprile 2024, irr. 30 maggio 2024 (pena di anni 4 e gg. 20 di reclusione). 4.6. La Corte territoriale, dunque, non aveva alcun obbligo motivazionale sull’art.164, cod. pen.: la motivazione implicita è, del resto, legittima e congrua. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ammette che infatti il rigetto di un’istanza può desumersi implicitamente dal contenuto argomentativo della sentenza, purché il complesso decisorio fornisca elementi sufficienti sul convincimento sotteso (v., ad es., Sez.6, n. 44356 del 19/09/2024, Betti, non mass., che ha ritenuto il diniego della sospensione condizionale della pena implicito, in quanto desunto da una valutazione negativa complessiva e prognostico sulla recidiva; v., anche, Sez. 7, n. 11912 del 14/03/2024, Spinelli, non mass., che, in tema di motivazione implicita, ha chiarito quando il silenzio del giudice equivale a rigetto, in quanto desumibile da valutazioni su condotte e precedenti). Non è quindi necessario che il giudice risponda punto su punto a ogni richiesta se: (a) il contesto logico-giuridico è chiaro; (ii) la decisione non è arbitraria, perplessa o incomprensibile; (c) le aspettative difensive non richiedevano specifica disamina (richiesta generica, come risulta dalla lettura degli atti valutabili da questa Corte). 4.7. In definitiva, la revoca della sospensione condizionale è conforme all’art. 168 cod. pen., che prevede revoche di diritto o facoltative al ricorrere delle condizioni legali (nuovo reato, violazione di obblighi, cumulo pene ecc.). La motivazione del primo giudice richiama il titolo e la precedente concessione: la conformità normativa è dunque rispettata. Il silenzio della Corte d’appello sul motivo non inficia la sentenza impugnata in quanto l'omessa motivazione sulla doglianza è irrilevante ove, come nella specie, la revoca è obbligatoria in relazione alle condanne successivamente riportate dall'imputato, essendo implicita dal tenore argomentativo della motivazione dei giudici territoriali la non applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164, cod. pen., in quanto il ricorrente non solo non avrebbe più potuto beneficiare della sospensione condizionale, ma quella concessa con la sentenza del 18 marzo 2015 andava certamente revocata di diritto. 4.8. Del resto, non va dimenticato che non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583 – 01; Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947 – 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare
Sentenza Cassazione n. 09069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris