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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09161/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorso 22979/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]..0 COPPOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 223 Pec: :ti.Jdìolegalecastronuovo©pec.it -ricorrente - ciontro Ciceniine s.a r.I., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - r onchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLO D'ERRICO ed elettivamente 9,0 domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 55; pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI-IIPF:.A MOSCONI e CARLO D'ERRICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 55 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1742/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depc15-Atata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/C1/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] intervenne, con comparsa recante intervento volontario ex art. 105 c.p.c., in un giudizio instaurato dalla società di .di:itto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.I., quale "apparente" utilizzatrice di un immobile concesso in leasing costituito dal complesso immobiliare alberghiero sito in Roma "[OSCURATO:PERSONA]", nei Ecilfronti delle concedenti [OSCURATO:SOCIETA], al fine di rivendicare in proprio quale persona fisica il petitum oggetto dell'azione e quindi avocare a sé gli effetti favorevoli della pronuncia richiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettazione iterveniente, costituiva mero schermo societario;"azione era volta a contestare alle società concedenti condotte contrarie a correttezza e buona fede che avrebbero compromesso la rego:are esecuzione del contratto di leasing fino ad ostacolarne la redd'Lvità e la possibilità per l'utilizzatrice di ottenere l'acquisto finale dell'immobile.

Era altresì volta a contestare l'intervenuta stipula, tra le parti, di un accordo di ristrutturazione della locazione finanziaria con il quale le concedenti, abusando della propria posizione contrattuale, avevano ottenuto di dimezzare la durata iniziElrnente prevista della locazione, in vista di un'operazione di finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] SpA, altra società facente capo al Coppola; Tribunale adito, con sentenza del 6/11/2018, dichiarò inarnnissibile l'intervento del Coppola e rigettò le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. condannandola alle spese e al risarcimento ai sens dell'art. 96 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] propose appello sostenendo che l'espressione contenuta nel proprio atto di intervento, secondo cui egli "intende ader;re alle difese della [OSCURATO:PERSONA]" non significava altro che la condii!sione con [OSCURATO:PERSONA] sarl della rappresentazione dei fatti e delle censure Proposte avverso le concedenti, con l'affermazione che il Coppola, e non anche la [OSCURATO:PERSONA] sarl, era il soggetto legittimato e danneggiato "in quanto effettivo titolare dei rapporti contrattuali dedoini in giudizio".

Richiamava altresì quanto esposto nell'atto di intervento, secondo cui doveva ragionarsi "in termini di prevalenza della i?ffettiva realtà sostanziale sulla apparente entificazione della società di diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA]".; primo giudice avrebbe errato nel considerare l'intervento del Coppcla un intervento adesivo dipendente mentre si trattava di un intervento autonomo in quanto l'interveniente aveva rivendicato per Sé quel medesimo "bene della vita" che la [OSCURATO:PERSONA] tentava di ottenere con l'atto di citazione introduttivo del giudizio; a Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 1/6/2021, ha ritenuto che l'intervento del Coppola fosse nullo perché, pur volto a far valere un interesse proprio, esso deduceva in modo del tutto generico circostanze che, ove sorrette giuridicamente, avrebbero giustificato un intervento autonomo.

Secondo la Corte del gravame nell'intervento mancava l'indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione del Coppola ad intervenire, essendosi il medesimo limitato ad autodefinirsi "effettivo titolare dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio e portatore effettivo dei pregiudizi lamentati da [OSCURATO:PERSONA] san, senza indicare i titoli giuridici a supporto di tale affermazione e senza prospettare gli elementi fondanti la sua legittimazione, non potendo certc rivestire valore il generico riferimento ad una asserita "str.imentalizzazione"della sua persona che sarebbe stata effettuata dalle :società convenute in primo grado; .-.ruanto alla impugnazione del capo di sentenza relativo alla pretesa condanna del Coppola al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la corte del gravame l'ha ritenuta inammissibile per difetto di interesse e comunque destituita di fondamento, atteso che„ nella sentenza oggetto di impugnazione, non era contenuta alcuna statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento ex art. 96 c.p.c., essendo stata pronunciata solo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sarl al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] di un importo ai sens del 96 c.p.c.; avverso la sentenza, che ha visto il Coppola soccombente e condannato alle spese del grado oltre che, ai sensi dell'art. 96, comma terzo cpc, ad una somma dovuta alle società appellate per ave- perseverato in un'iniziativa processuale pretestuosa e valutabile alla stregua di abuso del processo, il medesimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; -hanno resistito la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:SOCIETA] con distinti contrc ricorsi; a causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.; a società [OSCURATO:SOCIETA], anche quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA],, ria depositato memoria. ,Considerato che: ‘,/a preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalle parti resistenti di pretesa improcedibilità del ricorso per mancata dimoscrazione della tempestività del medesimo.

E' in atti la prova dell'avenuto deposito non solo della copia autentica della sentenza ma anche del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il prcvvedimento impugnato è stato tempestivamente notificato, con i suoi allegati; si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi di ricorso; con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 156 c.p.c., dell"art. 164 c.p.c. in combinato con l'art. 105 c.p.c. in relazione all'ari:, 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla nullità dell'atto di intervento in spregio al principio di tassatività che ispira la ca Legarla delle nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., pur in presenza di specifiche ragioni enunciate a sostegno dell'atto di intervento, che avrebbe dovuto essere qualificato quale intervento autonomo perché volto a rivendicare per sé il bene della vita che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva perseguito con l'atto di citazione introduttivo del giudizio...amenta di avere, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno del proviD intervento, quale effettivo titolare degli interessi di cui al giucli2: o; il secondo motivo deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. nella 'parte in cui la sentenza dichiara la nullità dell'intervento di Copi: cla senza considerare che l'effettiva titolarità dei rapporti per cui causa in capo alla persona fisica [OSCURATO:PERSONA] era fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, cornrra i n. 3 c.p.c.; a Corte d'Appello ha asseritamente violato l'art. 115 c.p.c. ed il prinipio di non contestazione omettendo di dare giusto rilievo alla circostanza, del tutto pacifica tra le parti, che l'effettivo titolare dei rapporti contrattuali fosse non la società [OSCURATO:PERSONA] ma il Coppola, dominus dei rapporti solo apparentemente instaurati dalla società Cicer c:i ne; motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

A fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui "quello realizzato da [OSCURATO:PERSONA] si prospetta come un intervento adesivo, ma non dipendente, atteso che il predetto fa valere un interesse proprio e deduce, peraltro in modo assolutamente generico, circostanze che, se rrette giuridicamente, giustificherebbero un intervento autorrAno.

Così però non è stato, perché manca del tutto l'incipazione delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione del Coppola ad intervenire nel giudizio promosso dalla società Ccerone sarl, formulando in proprio domande e facendo valere per sé pretese sovrapponibili a quelle proposte da tale persona giuridica.

Dan o Coppola, infatti, si è limitato ad autodefinirsi effettivo titolare dei r3Dporti contrattuali dedotti in giudizio e portatore effettivo dei preg•udizi lamentati da [OSCURATO:PERSONA] san, senza indicare i titoli giuridici a supporto di tale affermazione e prospettare gli elementi fondanti la su a legittimazione, non potendo certo rivestire valore in tal senso il ciricio riferimento ad una asserita "strumentalizzazione" della sua persona che sarebbe stata effettuata dalle società convenute in primi grado, attuali appellate (p. 13, non numerata, della sentenza)" l'oda-no ricorrente si limita invero a ribadire, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione e del tutto apoditticamente (in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, ::Là co. n. 6 c.p.c.) la propria tesi difensiva; a tale stregua la suindicata ratio decidendi risulta dall'odierno ricor-ente non (quantomeno idoneamente) censurata; con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 96, comma 3 c.p.z. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente censJra il capo di sentenza che ha condannato il Coppola per lite tern e raria;: motivo è inammissibile in quanto volto a sindacare la decisione di merito con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto, con rrdotivazione del tutto adeguata, che il comportamento del Coppola fossEi quello di perseverare in un'iniziativa processuale pretestuosa e valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass., 5 n. 34693 del 24/1.1/2022; Cass., U, n. 32001 del 28/10/2022; Cass., 3, n. 4430 del 17/2/2022; Cass., L, n. 3830 del 15/2/2021); con il quarto motivo di ricorso - violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della sentenza che non ha deliberato sui motivi di appello riportati nel motivo di ricorso- si denuncia la pretesa non corri:3pondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la corte territoriale statuito su tutti i motivi di appello;motivo è privo di decisività in quanto la Corte del gravame, avendo dichiarato nullo l'atto di intervento di Coppola, correttamente non si è pronunciata sugli ulteriori motivi formulati con l'atto di appello; per il resto il motivo è logicamente assorbito dall'inammissibilità dei precedenti mezzi di impugnazione.

Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. ...a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato alt. :L3, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso 22979/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]..0 COPPOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 223 Pec: :ti.Jdìolegalecastronuovo©pec.it -ricorrente - ciontro Ciceniine s.a r.I., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - intimati - r onchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CARLO D'ERRICO ed elettivamente 9,0 domiciliata in Roma presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 55; pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI-IIPF:.A MOSCONI e CARLO D'ERRICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 55 Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1742/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depc15-Atata il 01/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/C1/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] intervenne, con comparsa recante intervento volontario ex art. 105 c.p.c., in un giudizio instaurato dalla società di .di:itto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.I., quale "apparente" utilizzatrice di un immobile concesso in leasing costituito dal complesso immobiliare alberghiero sito in Roma "[OSCURATO:PERSONA]", nei Ecilfronti delle concedenti [OSCURATO:SOCIETA], al fine di rivendicare in proprio quale persona fisica il petitum oggetto dell'azione e quindi avocare a sé gli effetti favorevoli della pronuncia richiesta dalla società [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettazione iterveniente, costituiva mero schermo societario;"azione era volta a contestare alle società concedenti condotte contrarie a correttezza e buona fede che avrebbero compromesso la rego:are esecuzione del contratto di leasing fino ad ostacolarne la redd'Lvità e la possibilità per l'utilizzatrice di ottenere l'acquisto finale dell'immobile. Era altresì volta a contestare l'intervenuta stipula, tra le parti, di un accordo di ristrutturazione della locazione finanziaria con il quale le concedenti, abusando della propria posizione contrattuale, avevano ottenuto di dimezzare la durata iniziElrnente prevista della locazione, in vista di un'operazione di finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] SpA, altra società facente capo al Coppola; Tribunale adito, con sentenza del 6/11/2018, dichiarò inarnnissibile l'intervento del Coppola e rigettò le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. condannandola alle spese e al risarcimento ai sens dell'art. 96 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] propose appello sostenendo che l'espressione contenuta nel proprio atto di intervento, secondo cui egli "intende ader;re alle difese della [OSCURATO:PERSONA]" non significava altro che la condii!sione con [OSCURATO:PERSONA] sarl della rappresentazione dei fatti e delle censure Proposte avverso le concedenti, con l'affermazione che il Coppola, e non anche la [OSCURATO:PERSONA] sarl, era il soggetto legittimato e danneggiato "in quanto effettivo titolare dei rapporti contrattuali dedoini in giudizio". Richiamava altresì quanto esposto nell'atto di intervento, secondo cui doveva ragionarsi "in termini di prevalenza della i?ffettiva realtà sostanziale sulla apparente entificazione della società di diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA]".; primo giudice avrebbe errato nel considerare l'intervento del Coppcla un intervento adesivo dipendente mentre si trattava di un intervento autonomo in quanto l'interveniente aveva rivendicato per Sé quel medesimo "bene della vita" che la [OSCURATO:PERSONA] tentava di ottenere con l'atto di citazione introduttivo del giudizio; a Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 1/6/2021, ha ritenuto che l'intervento del Coppola fosse nullo perché, pur volto a far valere un interesse proprio, esso deduceva in modo del tutto generico circostanze che, ove sorrette giuridicamente, avrebbero giustificato un intervento autonomo. Secondo la Corte del gravame nell'intervento mancava l'indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione del Coppola ad intervenire, essendosi il medesimo limitato ad autodefinirsi "effettivo titolare dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio e portatore effettivo dei pregiudizi lamentati da [OSCURATO:PERSONA] san, senza indicare i titoli giuridici a supporto di tale affermazione e senza prospettare gli elementi fondanti la sua legittimazione, non potendo certc rivestire valore il generico riferimento ad una asserita "str.imentalizzazione"della sua persona che sarebbe stata effettuata dalle :società convenute in primo grado; .-.ruanto alla impugnazione del capo di sentenza relativo alla pretesa condanna del Coppola al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la corte del gravame l'ha ritenuta inammissibile per difetto di interesse e comunque destituita di fondamento, atteso che„ nella sentenza oggetto di impugnazione, non era contenuta alcuna statuizione di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento ex art. 96 c.p.c., essendo stata pronunciata solo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sarl al pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] di un importo ai sens del 96 c.p.c.; avverso la sentenza, che ha visto il Coppola soccombente e condannato alle spese del grado oltre che, ai sensi dell'art. 96, comma terzo cpc, ad una somma dovuta alle società appellate per ave- perseverato in un'iniziativa processuale pretestuosa e valutabile alla stregua di abuso del processo, il medesimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; -hanno resistito la [OSCURATO:SOCIETA] e il [OSCURATO:SOCIETA] con distinti contrc ricorsi; a causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 380 bis c.p.c.; a società [OSCURATO:SOCIETA], anche quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA],, ria depositato memoria. ,Considerato che: ‘,/a preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dalle parti resistenti di pretesa improcedibilità del ricorso per mancata dimoscrazione della tempestività del medesimo. E' in atti la prova dell'avenuto deposito non solo della copia autentica della sentenza ma anche del messaggio di posta elettronica certificata con il quale il prcvvedimento impugnato è stato tempestivamente notificato, con i suoi allegati; si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi di ricorso; con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 156 c.p.c., dell"art. 164 c.p.c. in combinato con l'art. 105 c.p.c. in relazione all'ari:, 360, comma 1 n. 3 c.p.c. - il ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe erroneamente fatto riferimento alla nullità dell'atto di intervento in spregio al principio di tassatività che ispira la ca Legarla delle nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c., pur in presenza di specifiche ragioni enunciate a sostegno dell'atto di intervento, che avrebbe dovuto essere qualificato quale intervento autonomo perché volto a rivendicare per sé il bene della vita che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva perseguito con l'atto di citazione introduttivo del giudizio...amenta di avere, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno del proviD intervento, quale effettivo titolare degli interessi di cui al giucli2: o; il secondo motivo deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. nella 'parte in cui la sentenza dichiara la nullità dell'intervento di Copi: cla senza considerare che l'effettiva titolarità dei rapporti per cui causa in capo alla persona fisica [OSCURATO:PERSONA] era fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, cornrra i n. 3 c.p.c.; a Corte d'Appello ha asseritamente violato l'art. 115 c.p.c. ed il prinipio di non contestazione omettendo di dare giusto rilievo alla circostanza, del tutto pacifica tra le parti, che l'effettivo titolare dei rapporti contrattuali fosse non la società [OSCURATO:PERSONA] ma il Coppola, dominus dei rapporti solo apparentemente instaurati dalla società Cicer c:i ne; motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. A fronte dell'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza secondo cui "quello realizzato da [OSCURATO:PERSONA] si prospetta come un intervento adesivo, ma non dipendente, atteso che il predetto fa valere un interesse proprio e deduce, peraltro in modo assolutamente generico, circostanze che, se rrette giuridicamente, giustificherebbero un intervento autorrAno. Così però non è stato, perché manca del tutto l'incipazione delle ragioni giuridiche a sostegno della legittimazione del Coppola ad intervenire nel giudizio promosso dalla società Ccerone sarl, formulando in proprio domande e facendo valere per sé pretese sovrapponibili a quelle proposte da tale persona giuridica. Dan o Coppola, infatti, si è limitato ad autodefinirsi effettivo titolare dei r3Dporti contrattuali dedotti in giudizio e portatore effettivo dei preg•udizi lamentati da [OSCURATO:PERSONA] san, senza indicare i titoli giuridici a supporto di tale affermazione e prospettare gli elementi fondanti la su a legittimazione, non potendo certo rivestire valore in tal senso il ciricio riferimento ad una asserita "strumentalizzazione" della sua persona che sarebbe stata effettuata dalle società convenute in primi grado, attuali appellate (p. 13, non numerata, della sentenza)" l'oda-no ricorrente si limita invero a ribadire, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione e del tutto apoditticamente (in violazione del requisito a pena di inammissibilità prescritto dall'art. 366, ::Là co. n. 6 c.p.c.) la propria tesi difensiva; a tale stregua la suindicata ratio decidendi risulta dall'odierno ricor-ente non (quantomeno idoneamente) censurata; con il terzo motivo di ricorso - violazione dell'art. 96, comma 3 c.p.z. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente censJra il capo di sentenza che ha condannato il Coppola per lite tern e raria;: motivo è inammissibile in quanto volto a sindacare la decisione di merito con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto, con rrdotivazione del tutto adeguata, che il comportamento del Coppola fossEi quello di perseverare in un'iniziativa processuale pretestuosa e valutabile alla stregua di abuso del processo (Cass., 5 n. 34693 del 24/1.1/2022; Cass., U, n. 32001 del 28/10/2022; Cass., 3, n. 4430 del 17/2/2022; Cass., L, n. 3830 del 15/2/2021); con il quarto motivo di ricorso - violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte della sentenza che non ha deliberato sui motivi di appello riportati nel motivo di ricorso- si denuncia la pretesa non corri:3pondenza tra chiesto e pronunciato per non avere la corte territoriale statuito su tutti i motivi di appello;motivo è privo di decisività in quanto la Corte del gravame, avendo dichiarato nullo l'atto di intervento di Coppola, correttamente non si è pronunciata sugli ulteriori motivi formulati con l'atto di appello; per il resto il motivo è logicamente assorbito dall'inammissibilità dei precedenti mezzi di impugnazione. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore di ciascuna parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; P.Q.M. ...a Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 10.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato alt. :L3, se dov
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