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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2026

Cassazione n. 02936/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla richiesta trasmessa dal Tribunale di Verona concernente la competenza per territorio relativa al procedimento penale iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Verona; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Verona ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la propria competenza per territorio a celebrare il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui (in tesi) commesso quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Sostiene che: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1262/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24891/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2936/2026 Roma, lì, 26/01/2026 1.1.dalle visure storiche depositate in atti la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede trasferita da Verona a Caserta, era stata messa in liquidazione il 20 dicembre 2021 e cancellata dal liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], il 28 luglio 2022; 1.2.nello stesso giorno era stata iscritta nel registro delle imprese una società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Roma, con diverso amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) ma con medesima partita Iva; 1.3.si tratta, con molta probabilità, di società cartiere che non hanno una sede effettiva né a Roma, né a “Sa” (così letteralmente nell’ordinanza), né a Verona; 1.4.il reato è contestato al [OSCURATO:PERSONA] perché, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non aveva presentato la dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto entro il termine del 29 luglio 2022, considerati i novanta giorni di cui al secondo comma dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; 1.5.il 30 aprile 2022 la società aveva sede legale in Caserta, con conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; 1.6.l’incertezza sulla competenza del Tribunale di Verona risulta, secondo il rimettente: (a) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 13 febbraio 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma sul rilievo che alla data del 29 luglio 2022 la sede della società fosse stata ivi trasferita con atto dell’1 luglio 2022, iscritto il 28 luglio 2022; (b) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 2 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che alla data del 2 maggio 2022 la sede della società fosse ivi ancora fissata, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, lo slittamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; (c) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona in quanto luogo di accertamento del reato. 2.Il Procuratore generale ha chiesto che si dichiari la competenza del Tribunale di Verona in quanto luogo di accertamento del reato. 3.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui sostiene la competenza territoriale del Tribunale di Roma ove aveva sede la società alla data del 29 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La richiesta è inammissibile. 2.L’istituto del “rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134.

A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. 2.1.Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti "evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] finale e proposte di emendamenti al d.d.l.

A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo”). 2.2.Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale.

A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 2.3.Come già affermato da questa Corte, nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte.

La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza", ma "si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art.125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza” (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, Piredda, non massimata). 2.4.Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (cfr in termini Sez. 1,n. 22319 del 2023, non massimata). 2.5.La "serietà" della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame.

La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è "seria": la discrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d'ufficio, è una discrezionalità vincolata alla "serietà" della questione di competenza. 2.6.[OSCURATO:PERSONA], investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti.

Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo.

Deve, allora, osservarsi che la ratio dell'istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l'eccezione.

Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721 del 2023, non massimate). 2.7.La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare il principio secondo il quale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 - 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01). 2.8.Nel caso in esame, l’ordinanza di rimessione ha carattere inammissibilmente esplorativo avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale, delle tre possibili soluzioni (Verona, [OSCURATO:PERSONA], Roma), sia fondata.

P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta e dispone che l’estratto della sentenza venga immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, il 14/10/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla richiesta trasmessa dal Tribunale di Verona concernente la competenza per territorio relativa al procedimento penale iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Verona; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale di Verona ha rimesso alla Corte di cassazione la questione concernente la propria competenza per territorio a celebrare il processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 da lui (in tesi) commesso quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.Sostiene che: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1262/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24891/2025 [OSCURATO:PERSONA] DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2936/2026 Roma, lì, 26/01/2026 1.1.dalle visure storiche depositate in atti la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con sede trasferita da Verona a Caserta, era stata messa in liquidazione il 20 dicembre 2021 e cancellata dal liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], il 28 luglio 2022; 1.2.nello stesso giorno era stata iscritta nel registro delle imprese una società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Roma, con diverso amministratore ([OSCURATO:PERSONA]) ma con medesima partita Iva; 1.3.si tratta, con molta probabilità, di società cartiere che non hanno una sede effettiva né a Roma, né a “Sa” (così letteralmente nell’ordinanza), né a Verona; 1.4.il reato è contestato al [OSCURATO:PERSONA] perché, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, non aveva presentato la dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto entro il termine del 29 luglio 2022, considerati i novanta giorni di cui al secondo comma dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; 1.5.il 30 aprile 2022 la società aveva sede legale in Caserta, con conseguente competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; 1.6.l’incertezza sulla competenza del Tribunale di Verona risulta, secondo il rimettente: (a) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona del 13 febbraio 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma sul rilievo che alla data del 29 luglio 2022 la sede della società fosse stata ivi trasferita con atto dell’1 luglio 2022, iscritto il 28 luglio 2022; (b) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 2 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che alla data del 2 maggio 2022 la sede della società fosse ivi ancora fissata, non rilevando, ai fini della consumazione del reato, lo slittamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; (c) dal provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 novembre 2023 che aveva trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona in quanto luogo di accertamento del reato. 2.Il Procuratore generale ha chiesto che si dichiari la competenza del Tribunale di Verona in quanto luogo di accertamento del reato. 3.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui sostiene la competenza territoriale del Tribunale di Roma ove aveva sede la società alla data del 29 luglio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.La richiesta è inammissibile. 2.L’istituto del “rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen, è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. A mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una questione inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione provoca un esito preclusivo, quanto alla possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento. 2.1.Il nuovo istituto riveste una funzione strumentale, rispetto al raggiungimento del fine di una intangibile definizione del tema della competenza per territorio, in modo che risulti scongiurato il pericolo della inutile celebrazione di processi, fondati su una errata attribuzione di competenza, con il quale si sono voluti "evitare casi, che si sono verificati, in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo" (cfr. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435, p. 40, che ha anche evidenziato che "l'introduzione di un istituto che consente alla Corte di risolvere in via definitiva la questione relativa alla competenza, mettendo così il processo "in sicurezza", risponde evidentemente anche al principio costituzionale dell'efficienza e della ragionevole durata del processo”). 2.2.Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge, quindi, agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale. A differenza del conflitto ex art. 30 cod. proc. pen., la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale affida la decisione sulla rimessione al giudice procedente, dotato di maggiore ambito di scelta rispetto a quello investito da una precedente decisione in conflitto. 2.3.Come già affermato da questa Corte, nell'architettura dell'art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente "può" - non deve - rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. La norma di nuovo conio non fornisce espressamente indicazioni sul vaglio che deve compiere il giudice che “pronuncia ordinanza", ma "si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'art.125 cod. proc. pen., deve essere motivato a pena di nullità e che si inserisce nel quadro delle disposizioni che regolano le decisioni sulla competenza” (Sez. 1 n. 22336 del 03/05/2023, Piredda, non massimata). 2.4.Ed è stato rimarcato da questa Corte come, al fine di definire il potere discrezionale del giudice, debba essere valorizzata la ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizio occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale), tenendo anche conto che la relazione finale della "[OSCURATO:PERSONA]" ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta "solo al cospetto di questioni di una certa serietà", in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione (cfr in termini Sez. 1,n. 22319 del 2023, non massimata). 2.5.La "serietà" della questione costituisce, quindi, il requisito implicito della fattispecie in esame. La norma di nuovo conio convive con il preesistente sistema normativo della competenza territoriale e vi si affianca con la funzione di prevenire l'ingresso al sistema dei conflitti di competenza, quando la questione è "seria": la discrezionalità del giudice, sia nell'ipotesi della richiesta di parte che della rimessione d'ufficio, è una discrezionalità vincolata alla "serietà" della questione di competenza. 2.6.[OSCURATO:PERSONA], investito della questione o che intenda rilevarla d'ufficio, è tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio a motivare la propria determinazione compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e prospettando l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti. Ne discende che il giudice può disporre, a pena di inammissibilità, il rinvio pregiudiziale, anche d'ufficio, con congrua motivazione, quando dubiti seriamente della propria competenza e sempre che la parte non sia decaduta dalla facoltà di riproporre la questione di competenza nel corso del processo. Deve, allora, osservarsi che la ratio dell'istituto rende evidente che è preclusa la rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen., allorquando il giudice sia certo della propria competenza o incompetenza, dovendo in tal caso, adottare il consequenziale provvedimento sulla base degli istituti previgenti: se ritiene la questione fondata dovrebbe dichiarare immediatamente la propria incompetenza, diversamente se è convinto della manifesta infondatezza della questione dovrebbe rigettare l'eccezione. Ed è evidente che il giudice si troverà a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza (Sez.1 n. 22326 del 03/05/2023, cit., Sez. 2 n. 285 del 20/06/2023 e Sez. 2 n. 30721 del 2023, non massimate). 2.7.La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare il principio secondo il quale, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 - 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 - 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 - 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01). 2.8.Nel caso in esame, l’ordinanza di rimessione ha carattere inammissibilmente esplorativo avendo demandato alla Corte di cassazione di decidere quale, delle tre possibili soluzioni (Verona, [OSCURATO:PERSONA], Roma), sia fondata. P.Q.M Dichiara inammissibile la richiesta e dispone che l’estratto della sentenza venga immediatamente comunicato a cura della Cancelleria al Tribunale di Verona. Così deciso in Roma, il 14/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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