CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di BELLUNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Belluno ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 651 cod. pen., per essersi rifiutato di fornire le generalità al personale della Polfer di Belluno impegnato in un servizio di controllo del deflusso dei viaggiatori in arrivo presso la locale stazione ferroviaria, in Belluno il 28 novembre 2017. 2. L'agente di polizia Tolmen, ricevuta da fonte confidenziale la notizia della presenza di un giovane con sostanze stupefacenti, corrispondente nella descrizione all'imputato, si avvicinò all'imputato che stava per scendere dal treno proveniente da Treviso e gli chiese le generalità e di seguirlo in ufficio. L'imputato, di contro, si rifiutò di fornire le generalità e cercò di darsi alla fuga. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, così riqualificato dalla Corte di appello l'atto di impugnazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'agente della Polizia ferroviaria Tolmen agì sulla base della notizia confidenziale, secondo cui l'imputato era in possesso di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni del confidente e, di conseguenza, quelle testimoniali dell'agente Tolmen non possono essere utilizzate. All'imputato non fu esposto il motivo della richiesta delle generalità e ciò ha concorso a rendere illegittima la richiesta delle informazioni. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. Gli indici soggettivi ed oggettivi della condotta dell'imputato e le circostanze di fatto sono stati utilizzati per l'affermazione di piena responsabilità e per la determinazione della pena e non al fine di analizzare la possibilità di applicare la causa di non punibilità. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'agente della Polizia ferroviaria procedette al controllo sulla base di informazioni ricevute da fonte confidenziale e certo il suo atto di richiesta delle generalità fu del tutto legittimo, a nulla rilevando che si determinò all'accertamento sulla base di quel tipo di notizia. È poi appena il caso di rilevare che non vi è stata alcuna utilizzazione delle notizie confidenzialmente acquisite, essendo state funzionali soltanto all'apprezzamento dell'opportunità del compimento di un atto, quale la richiesta delle generalità, che non è di indagine e che non implica la comunicazione al destinatario delle ragioni che sono ad esso sottese. L'agente della Polizia ferroviaria ha successivamente deposto in giudizio ma non già sul contenuto della informazione confidenziale quanto sull'atto da lui compiuto, senza che sia quindi ravvisabile alcuna inutilizzabilità processuale. 2. Il secondo motivo è infondato. La difesa, con le conclusioni di udienza, ha richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto e non vi è stata espressa motivazione sul rigetto. E però il giudice, motivando in punto di determinazione della pena con la valorizzazione di alcuni concreti aspetti della vicenda, quale il fatto che l'imputato, appena richiesto delle generalità, si mise ad urlare e infine si dette alla fuga, ha implicitamente ma inequivocamente escluso, con apprezzamento discrezionale non censurabile in sede di legittimità, la ricorrenza della causa di non punibilità per non poter qualificare l'offesa come particolarmente tenue. Si consideri a tal proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità." -Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097; v., in precedenza, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635; Sez. 5, Sentenza n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033 -. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 1° giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]