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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 31603/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.

RG 21956/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 42, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 740 del 2020, pubblicata il6 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 993/2016, accoglieval’opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 32659 del 2014 emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e, in solido, della società medesima, con la quale era stato intimato il pagamento di € 6.000,00 per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. d), TULPS, per avere il Laterza collocato in un pubblico esercizio due apparecchi elettronici per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del medesimo TULPS, sprovvisti del nulla osta alla messa in esercizio da parte dell’autorità competente.

La P.A. proponeva appello, argomentando che anche con riferimento ai giochi di abilità che non davano premi in denaro sussistessero le stesse ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei consumatori che giustificavano la deroga ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 740/2020, rigettaval’impugnazione.

La P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Parte intimata ha resistitocon controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 3 e 4, legge n. 388 del 2000, nel testo sostituito dall’art. 22, comma 2, legge n. 289 del 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell’art. 22, comma 1, legge n. 289 del 2002, dell’art. 110, comma 9, lett. d),TULPS e della direttiva 123/2006/CE.

La ricorrente critica ladecisione impugnata perché avrebbe ritenuto che, nel caso di apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, non fosse esigibile il nulla osta di esercizio, non essendovi motivi di ordine pubblico idonei a superare le prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA].

Si aggiunge che la Corte territoriale avrebbe errato avendo affermato che il nulla osta per la messa in esercizio fosse una duplicazione del nulla osta per la messa in distribuzione e che l’uso di apparecchi come quelli in esame, rientranti nella categoria prevista dall’art. 110, comma 7, lett. c), TULPS, basato su abilità fisica, mentale o strategica, senza vincite in denaro, godesse di una piena liberalizzazione, non essendo assimilabile agli apparecchi di gioco d’azzardo. 1.1)La censura è infondata.

Questa Corte, con l’ordinanza della Sez.

II n. 3997 del 13 febbraio 2024, ha statuito il principio secondo cui, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo.

La giurisprudenza di questa Corteha chiarito, innanzitutto, quali fossero i limiti di applicabilità della Direttiva “liberalizzazione”.

Lo scopo della Direttiva 2006/123/CE era di creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione deiservizi tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli all’esercizio di talilibertà attraverso un coordinamento delle legislazioni nazionali.

L’art. 9, par. 1 della Direttiva dispone va che gli Stati membri po tevano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio ad un regime di autorizzazione soltanto se il regime di autorizzazione non era discriminatorio e se la necessità di un’autorizzazione era giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l’obiettivo non po tesse essere raggiunto con una misura meno restrittiva.

In materia di videogiochi, l’art. 2, lett . g) , della Direttiva ne esclude va l’applicabilità limitatamente “alle attività di azzardo che implicano unaposta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse”.

Ne derivavache, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la Direttiva si applicava con riguardo ai giochi leciti, in relazione ad i quali non sussistevaun interesse generale dello Stato al controllo del libero esercizio diun’attività economica.

Del resto, l’art.4 definiva i “motivi di interesse generale” - che esclud evano l’applicazione della Direttiva- i motivi “riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela deiconsumatori e dei destinatari dei servizi…”.

La natura lecita del gioco non consentivadi enucleare un interesse generale per rendere necessario un controllo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investivail produttore ed il distributore, i quali verificavano la conformitàdell’apparecchio alle categorie che ne permetteval’inquadramento nella categoria del gioco lecito.

Al riguardo, questa Corte ha precisato che il comma 502 dell’art. 1 della legge n. 111 del 2004, come sostituito dall’art. 7, comma 3,del d.l. n.35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, aveva previsto, anche per gli apparecchi senza vincite di denaro di cui all’art.110, comma 7, del TUPLS, la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regoledel gioco lecito.

Ne conseguivache la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti, previst a dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, era in contrasto con la normativa eurounitaria in quanto costituiva una duplicazione del controllo da parte del produttore e non rispondevaad un interesse di carattere generale , dal momento che detti apparecchi non erano contrari all’ordine pubblico e non erano pericolosi per la salute dei consumatori.

Trattandosi di giochi leciti, nella fase della messa in esercizio non era necessaria alcuna verifica tecnica, al fine di constatare che lamanomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risultavaautomaticamente indicata sullo schermo video dell ’ apparecchio.

Anche le verifiche tecniche volte a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi ed ai dispositivi disicurezza non erano richieste per gli apparecchi che non erogavanodenaro sotto forma di vincita o simulavano giochi d’azzardo.

Il rilascio di un nulla osta preventivo sarebbe stato un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’internodell’Unione Europea, che non trovava giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà distabilimento per i prestatori di servizi e un ostacolo all’esercizio ditale libertà.

La prestazione del servizio era , quindi, assicurat a dalla mera comunicazione da parte dell’esercente, come avveniva per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione.

Diversamente, una volta immessi nel mercato, i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche erano giustificat i da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati perriprodurre il gioco del poker e altri giochi d’azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia che tali giochi potevano determinare, soprattutto tra i minori. 2) Il ricorso deve dunque essere rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo siffatti apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo”.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Infine, bisogna dare atto della insu ssistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidatein € 2.500,00 per compens i professional i e in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. RG 21956/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 42, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 740 del 2020, pubblicata il6 aprile 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 993/2016, accoglieval’opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 32659 del 2014 emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] e, in solido, della società medesima, con la quale era stato intimato il pagamento di € 6.000,00 per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. d), TULPS, per avere il Laterza collocato in un pubblico esercizio due apparecchi elettronici per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del medesimo TULPS, sprovvisti del nulla osta alla messa in esercizio da parte dell’autorità competente. La P.A. proponeva appello, argomentando che anche con riferimento ai giochi di abilità che non davano premi in denaro sussistessero le stesse ragioni di ordine pubblico e di tutela della salute dei consumatori che giustificavano la deroga ai principi comunitari in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi. La Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 740/2020, rigettaval’impugnazione. La P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Parte intimata ha resistitocon controricorso e ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo la P.A. ricorrente denuncia – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 3 e 4, legge n. 388 del 2000, nel testo sostituito dall’art. 22, comma 2, legge n. 289 del 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell’art. 22, comma 1, legge n. 289 del 2002, dell’art. 110, comma 9, lett. d),TULPS e della direttiva 123/2006/CE. La ricorrente critica ladecisione impugnata perché avrebbe ritenuto che, nel caso di apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, non fosse esigibile il nulla osta di esercizio, non essendovi motivi di ordine pubblico idonei a superare le prescrizioni della [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che la Corte territoriale avrebbe errato avendo affermato che il nulla osta per la messa in esercizio fosse una duplicazione del nulla osta per la messa in distribuzione e che l’uso di apparecchi come quelli in esame, rientranti nella categoria prevista dall’art. 110, comma 7, lett. c), TULPS, basato su abilità fisica, mentale o strategica, senza vincite in denaro, godesse di una piena liberalizzazione, non essendo assimilabile agli apparecchi di gioco d’azzardo. 1.1)La censura è infondata. Questa Corte, con l’ordinanza della Sez. II n. 3997 del 13 febbraio 2024, ha statuito il principio secondo cui, in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea, che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo. La giurisprudenza di questa Corteha chiarito, innanzitutto, quali fossero i limiti di applicabilità della Direttiva “liberalizzazione”. Lo scopo della Direttiva 2006/123/CE era di creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione deiservizi tra gli Stati membri, eliminando gli ostacoli all’esercizio di talilibertà attraverso un coordinamento delle legislazioni nazionali. L’art. 9, par. 1 della Direttiva dispone va che gli Stati membri po tevano subordinare l’accesso ad un’attività di servizio ad un regime di autorizzazione soltanto se il regime di autorizzazione non era discriminatorio e se la necessità di un’autorizzazione era giustificata da un motivo di interesse generale, sempre che l’obiettivo non po tesse essere raggiunto con una misura meno restrittiva. In materia di videogiochi, l’art. 2, lett . g) , della Direttiva ne esclude va l’applicabilità limitatamente “alle attività di azzardo che implicano unaposta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse”. Ne derivavache, come correttamente affermato dalla Corte d’appello, la Direttiva si applicava con riguardo ai giochi leciti, in relazione ad i quali non sussistevaun interesse generale dello Stato al controllo del libero esercizio diun’attività economica. Del resto, l’art.4 definiva i “motivi di interesse generale” - che esclud evano l’applicazione della Direttiva- i motivi “riconosciuti come tali dalla Corte di Giustizia, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela deiconsumatori e dei destinatari dei servizi…”. La natura lecita del gioco non consentivadi enucleare un interesse generale per rendere necessario un controllo per la messa in esercizio degli apparecchi, essendo sufficiente il controllo che investivail produttore ed il distributore, i quali verificavano la conformitàdell’apparecchio alle categorie che ne permetteval’inquadramento nella categoria del gioco lecito. Al riguardo, questa Corte ha precisato che il comma 502 dell’art. 1 della legge n. 111 del 2004, come sostituito dall’art. 7, comma 3,del d.l. n.35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005, aveva previsto, anche per gli apparecchi senza vincite di denaro di cui all’art.110, comma 7, del TUPLS, la verifica tecnica e la certificazione di conformità alle regoledel gioco lecito. Ne conseguivache la prescrizione del nulla osta per i giochi leciti, previst a dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, era in contrasto con la normativa eurounitaria in quanto costituiva una duplicazione del controllo da parte del produttore e non rispondevaad un interesse di carattere generale , dal momento che detti apparecchi non erano contrari all’ordine pubblico e non erano pericolosi per la salute dei consumatori. Trattandosi di giochi leciti, nella fase della messa in esercizio non era necessaria alcuna verifica tecnica, al fine di constatare che lamanomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risultavaautomaticamente indicata sullo schermo video dell ’ apparecchio. Anche le verifiche tecniche volte a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, quelle relative alla memoria, alle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi ed ai dispositivi disicurezza non erano richieste per gli apparecchi che non erogavanodenaro sotto forma di vincita o simulavano giochi d’azzardo. Il rilascio di un nulla osta preventivo sarebbe stato un ingiustificato limite alla circolazione della prestazione dei servizi all’internodell’Unione Europea, che non trovava giustificazione in un motivo di interesse generale, comportando un vincolo alla libertà distabilimento per i prestatori di servizi e un ostacolo all’esercizio ditale libertà. La prestazione del servizio era , quindi, assicurat a dalla mera comunicazione da parte dell’esercente, come avveniva per tutte le attività economiche oggetto di liberalizzazione. Diversamente, una volta immessi nel mercato, i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche erano giustificat i da motivi di interesse generale, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo tali apparecchi essere modificati perriprodurre il gioco del poker e altri giochi d’azzardo, incidendo negativamente sul fenomeno della ludopatia che tali giochi potevano determinare, soprattutto tra i minori. 2) Il ricorso deve dunque essere rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco leciti, il rilascio del nulla osta preventivo previsto dall’art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall’art. 22 della legge n. 289 del 2002, è in contrasto con la normativa eurounitaria, in quanto costituisce un ingiustificato vincolo alla libertà di stabilimento all’interno dell’Unione Europea che non trova giustificazione in un motivo di interesse generale; diversamente, una volta che tali apparecchi siano stati messi in esercizio, sono compatibili con il diritto eurounitario i controlli dello Stato sull’osservanza delle prescrizioni tecniche, in quanto giustificati da motivi di interesse generale o di ordine pubblico, individuabili nella necessità di tutelare la salute dei consumatori, potendo siffatti apparecchi essere modificati per riprodurre giochi d’azzardo”. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Infine, bisogna dare atto della insu ssistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di soggetto ammesso al meccanismo della prenotazione a debito. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidatein € 2.500,00 per compens i professional i e in