CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 44897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 24 giugno 2022 il tribunale della libertà di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto, annullava l'ordinanza predetta limitatamente ai fatti di usura di cui ai capi 2), 3) e 4) e sostituiva la misura disposta con gli arresti domiciliari, ritenendo permanere la gravità indiziaria per i restanti reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi 5), 6) e 7). 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Milano deducendo difetto di motivazione per contraddittorietà e carenza del ragionamento argomentativo; in particolare, in relazione ai ciascuno dei contestati episodi di usura, si richiamava il materiale investigativo che era stato pretermesso o erratamente valutato quanto alla sussistenza dei prestiti ed al tasso usurario e si concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione, con cui si deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). In sede di giudizio di legittimità sono rilevabili, quindi, esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione, sicché - per quanto concerne i procedimenti "de libertate" - non è possibile procedere a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nell'ordinanza impugnata vi è una corretta e logica motivazione in ordine all'insussistenza - allo stato - dei gravi indizi di colpevolezza; ed invero, per ciascuna delle operazioni contestate, il tribunale pur confermando l'esistenza di rapporti di credito-debito del Ferraro con terzi, in assenza di qualsiasi precisa indicazione proveniente dalle persone offese, esclude che la lettura delle conversazioni intercettate possa fornire dimostrazione della esistenza del tasso usurario e ciò per la inevitabile non chiara indicazione dell'ammontare concesso in mutuo, del tasso applicato e dei tempi di restituzione previsti. Tali considerazioni, in quanto fondate su una completa analisi del materiale indiziario, appaiono prive del lamentato vizio anche in relazione alla supposta omessa valutazione di elementi decisivi risolvendosi il ricorso in una lettura alternativa del contenuto di varie conversazioni non deducibile nella presente sede di legittimità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]