CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 26682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Brescia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla insussistenza dello stato di necessità (vedi p.5); rilevato che anche il secondo motivo dedotto per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è ugualmente generico, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di insussistenza dello stato di necessità e sia circa la durata e la notevole distanza dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d o il 24/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Ri d. Amor o [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] (- 5.•"•,, • ';':', 02(7/, -1_2_1