CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19046-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Z.AK1R; - intimata - avverso la sentenza n. 481/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. n. 19046/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 25.10.2019, ha respinto il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 64/2019, resa il 29.1.2019, con la quale era stato accolto il ricorso di quest'ultimo diretto ad ottenere il pagamento, da parte del Frassinetti, della somma di Euro 69.125,00 a titolo di retribuzioni, tredicesima degli anni 2013-2014, per il rapporto di lavoro svolto in qualità di badante, «per 50 ore settimanali, poi divenute 60, con una paga oraria di Euro 12,50»; 2. la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha ritenuto corretta la conclusione del primo Giudice in ordine al fatto che «l'allegazione del rapporto di lavoro risulta supportata da un'evidenza documentale significativa, quale il rapporto di assunzione firmato dalle parti, la denuncia di variazione dell'orario di lavoro all'INPS inoltrata dal datore di lavoro, l'istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro al medesimo ente, la lettera di licenziamento»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo contenente più censure; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo articolato si denunzia testualmente la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, difetto di motivazione», e si deduce la violazione del principio dell'onere della prova, non avendo i giudici di merito tenuto conto del fatto che «la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti risulta provata solo dalla dichiarazione resa dal teste Sarkar MD Afzal...»; 6. il motivo è inammissibile con riguardo a tutte le censure sollevate; relativamente alla prima censura, in quanto palesemente diretta ad ottenere un nuovo esame del merito, con una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass.n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito». Peraltro, anche nel caso di specie, va confermato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13395/2018, secondo cui «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (conf. Cass. nn. 4241/2018; 15107/2013); ipotesi, questa, che, nella fattispecie, non si configura; 7. riguardo alla seconda censura (seconda parte), il motivo è inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte al n. 5, del primo comma, dell'art. 360 del codice di rito dall'art. 54, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata il 25.10.2019; inoltre, quanto alla prima parte della seconda censura, si rileva che, ai sensi dell'art. 348-ter, co. 4 e 5, del codice di rito, «in caso di doppia conforme, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicché il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili» (così testualmente - e tra le molte -, Cass., Sez. VI, n. 26097/2014); che, pertanto, in tali ipotesi, «il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360»; e tale disposizione, inserita dall'art. 54, co. 1, lett. a), del D.I. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. 7.8.2012, n. 134, è applicabile al caso di specie, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo (che stabilisce che le norme in esso contenute si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), essendo stato introdotto il gravame nel 2019 (la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 29.1.2019); 8. per tutto quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile; 9. nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poiché [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 10. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma