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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08102/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 90 -ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec [OSCURATO:EMAIL] presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ope legis domiciliano -intimati- avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Melfi, del 26.5.2023 pronunciato mediante lettura in udienza.

Oggetto: proroga trattenimento Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 3.Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c. –Omessa motivazione e/o motivazione apparente.

La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n. 4 c.p.c. -Art. 111, comma 6, Cost. 3.1La censura è fondata.

In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione). ( Cass., n. 25875/2021; Cass., n. 610/2022).

4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. 5.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto giàsancito, da Cass., n. 7749 / 2023 e Cass. , n. 13113/2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.,n. 11028/ 2009 e Cass., n.23007 / 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).

L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. , n. 18583/2012; Cass., n. 22882 / 2018; Cass. , n. 30876 / 2018; Cass. , n. 19299/2021, nonché Cass., S.U., n. 24413 / 2021).

Pertanto , le spese processuali, relative al giudizio sia dimerito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace diMelfi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e d elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 90 -ricorrente- Contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Potenza, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, pec [OSCURATO:EMAIL] presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 ope legis domiciliano -intimati- avverso il provvedimentodel Giudice di Pace di Melfi, del 26.5.2023 pronunciato mediante lettura in udienza. Oggetto: proroga trattenimento Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hapresentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 3.Con il primo motivo: Violazione dell’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c. –Omessa motivazione e/o motivazione apparente. La Ordinanza impugnata è stata resa in violazione e/o errata applicazione delle seguenti norme di diritto: -Art. 132 n. 4 c.p.c. -Art. 111, comma 6, Cost. 3.1La censura è fondata. In tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice di pace che aveva concesso la seconda proroga in base alla sola dimostrazione che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione). ( Cass., n. 25875/2021; Cass., n. 610/2022). 4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. 5.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto giàsancito, da Cass., n. 7749 / 2023 e Cass. , n. 13113/2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.,n. 11028/ 2009 e Cass., n.23007 / 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito). L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. , n. 18583/2012; Cass., n. 22882 / 2018; Cass. , n. 30876 / 2018; Cass. , n. 19299/2021, nonché Cass., S.U., n. 24413 / 2021). Pertanto , le spese processuali, relative al giudizio sia dimerito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace diMelfi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato. Così decis
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