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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2022

Cassazione n. 11337/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 18/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per estorsione, lesioni e rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che i reati relativi alle lesioni non fossero prescritti, non avendo la Corte stessa precisato da dove fossero stati ricavati i periodi di sospensione. 1.2 Il difensore osserva inoltre che la condanna era frutto della piena attendibilità riconosciuta ai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di appello aveva disatteso le testimonianze degli altri testimoni, travisandone il contenuto o ignorandone l'esistenza o ritenendoli inattendibili 1.3 D difensore eccepisce l'inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili in quanto non chiariva come fosse possibile che da un lato sussistesse il movente dell'azione illecita, con ciò riferendosi al reato presupposto dell'estorsione (la cessione delle sostanze stupefacenti) e che dall'altro non era stata valorizzata la circostanza legata alla assoluzione sul punto, fosse anche per genericità del capo di imputazione. 1.4 II difensore, ribadisce l'inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], che non era stato in grado di dimostrare le cessioni di sostanze stupefacenti e i reali pagamenti effettuati, con conseguente insussistenza della prova del profitto illecito. 1.5 Il difensore osserva che anche la condanna per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. era stata fondata sulla piena attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e richiama le considerazione sulla insussistenza dell'elemento del profitto ingiusto che determinava, eventualmente, la diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; considerato che il movente delle condotte imputate a Zannpaloni non poteva essere il credito vantato per lo spaccio di sostanze stupefacenti, dagli atti era emersa la diversa circostanza che egli pretendesse le somme di denaro in quanto creditore per motivi di lavoro; la motivazione sul punto della Corte di appello era errata perché, oltre a non valutare obiettivamente le palesi incongruenze testimoniali di Concetti, non aveva preso in considerazione le deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerate invece inattendibili sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.1.6 II difensore eccepisce la mancanza della motivazione con riferimento al reato di cui al capo D), non essendo stato tenuta presente la deposizione del teste Belletti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II motivo relativo alla prescrizione è manifestamente infondato: il reato di cui al capo c) risulta commesso in data 7/11/2012 e quello di cui al capo d) il 29/5/2013; al temine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 161 cod.pen. deve essere aggiunto il periodo di sospensione di anni uno, mesi due e giorni uno per il rinvio del processo di primo grado, disposto per astensione del difensore all' udienza del 22 marzo 2017; pertanto, il termine di prescrizione del reato sub c) è da individuare nel 7 luglio 2021, quello del reato sub d) nel 29 gennaio 2022, successivi alla data della sentenza della Corte dì appello (il secondo termine non è ancora decorso); "~). l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazionek preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.

Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 Del tutto irrilevante è il fatto che non sia stato espressamente sospeso il c. decorso della prescrizione, posto che l'art. 159 prevede espressamente che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di rinvio per richiesta dell'imputato o del suo difensore. 1.2 I rimanenti motivi di ricorso tendono tutti a contestare la versione dei fatti resa dalle persone offese: sul punto, si deve rilevare che i riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis , Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 41505 del 24/09/2013, Terusa, Rv. 257241 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese, sottolineando anche che l'origine della pretesa estorsiva era effettivamente la cessione di stupefacente da parte di Zampaloni a [OSCURATO:PERSONA] ed osservando che l'assoluzione di Zampaloni dall'accusa di spaccio era stata pronunciata per la genericità del capo di imputazione e non per la inattendibiiltà di Concetti in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente, rilevando che l'attività di spaccio del ricorrente era stata confermata anche dal teste Fabiani; ha quindi escluso che si potesse ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen., visto che l'attività lavorativa asseritamente prestata da Zampaloni per conto di Concetti è stata ritenuta sfornita di prova. 1.3 Quanto al reato di cui al capo D) la Corte di appello, oltre ad aver richiamato la sentenza di primo grado nella quale vi è anche il riferimento al certificato medico prodotto relativo a [OSCURATO:PERSONA], rileva che la colpevolezza del ricorrente si ricava dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag.5), ritenendo quindi non credibile quanto riferito dal teste Belletti.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/01/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 18/06/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per estorsione, lesioni e rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto che i reati relativi alle lesioni non fossero prescritti, non avendo la Corte stessa precisato da dove fossero stati ricavati i periodi di sospensione. 1.2 Il difensore osserva inoltre che la condanna era frutto della piena attendibilità riconosciuta ai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte di appello aveva disatteso le testimonianze degli altri testimoni, travisandone il contenuto o ignorandone l'esistenza o ritenendoli inattendibili 1.3 D difensore eccepisce l'inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili in quanto non chiariva come fosse possibile che da un lato sussistesse il movente dell'azione illecita, con ciò riferendosi al reato presupposto dell'estorsione (la cessione delle sostanze stupefacenti) e che dall'altro non era stata valorizzata la circostanza legata alla assoluzione sul punto, fosse anche per genericità del capo di imputazione. 1.4 II difensore, ribadisce l'inattendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], che non era stato in grado di dimostrare le cessioni di sostanze stupefacenti e i reali pagamenti effettuati, con conseguente insussistenza della prova del profitto illecito. 1.5 Il difensore osserva che anche la condanna per il delitto di cui all'art. 628 cod.pen. era stata fondata sulla piena attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e richiama le considerazione sulla insussistenza dell'elemento del profitto ingiusto che determinava, eventualmente, la diversa qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; considerato che il movente delle condotte imputate a Zannpaloni non poteva essere il credito vantato per lo spaccio di sostanze stupefacenti, dagli atti era emersa la diversa circostanza che egli pretendesse le somme di denaro in quanto creditore per motivi di lavoro; la motivazione sul punto della Corte di appello era errata perché, oltre a non valutare obiettivamente le palesi incongruenze testimoniali di Concetti, non aveva preso in considerazione le deposizioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerate invece inattendibili sulla base di una falsa rappresentazione della realtà.1.6 II difensore eccepisce la mancanza della motivazione con riferimento al reato di cui al capo D), non essendo stato tenuta presente la deposizione del teste Belletti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 II motivo relativo alla prescrizione è manifestamente infondato: il reato di cui al capo c) risulta commesso in data 7/11/2012 e quello di cui al capo d) il 29/5/2013; al temine ordinario di prescrizione di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 161 cod.pen. deve essere aggiunto il periodo di sospensione di anni uno, mesi due e giorni uno per il rinvio del processo di primo grado, disposto per astensione del difensore all' udienza del 22 marzo 2017; pertanto, il termine di prescrizione del reato sub c) è da individuare nel 7 luglio 2021, quello del reato sub d) nel 29 gennaio 2022, successivi alla data della sentenza della Corte dì appello (il secondo termine non è ancora decorso); "~). l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazionek preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463 Del tutto irrilevante è il fatto che non sia stato espressamente sospeso il c. decorso della prescrizione, posto che l'art. 159 prevede espressamente che il corso della prescrizione rimanga sospeso in caso di rinvio per richiesta dell'imputato o del suo difensore. 1.2 I rimanenti motivi di ricorso tendono tutti a contestare la versione dei fatti resa dalle persone offese: sul punto, si deve rilevare che i riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurinnis , Sentenza n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 41505 del 24/09/2013, Terusa, Rv. 257241 - 01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese, sottolineando anche che l'origine della pretesa estorsiva era effettivamente la cessione di stupefacente da parte di Zampaloni a [OSCURATO:PERSONA] ed osservando che l'assoluzione di Zampaloni dall'accusa di spaccio era stata pronunciata per la genericità del capo di imputazione e non per la inattendibiiltà di Concetti in ordine alle cessioni di sostanza stupefacente, rilevando che l'attività di spaccio del ricorrente era stata confermata anche dal teste Fabiani; ha quindi escluso che si potesse ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen., visto che l'attività lavorativa asseritamente prestata da Zampaloni per conto di Concetti è stata ritenuta sfornita di prova. 1.3 Quanto al reato di cui al capo D) la Corte di appello, oltre ad aver richiamato la sentenza di primo grado nella quale vi è anche il riferimento al certificato medico prodotto relativo a [OSCURATO:PERSONA], rileva che la colpevolezza del ricorrente si ricava dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag.5), ritenendo quindi non credibile quanto riferito dal teste Belletti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2022
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