CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07921/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 21/12/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. In ordine all'applicazione della recidiva, la Corte — con motivazione sufficiente e non censurabile in sede di legittimità - ha richiamando <i numerosi e gravi precedenti penali> di cui il Gennaro è gravato ed ha osservato che il delitto oggetto del presente processo <costituisce indice di sua maggiore colpevolezza e concretamente significativo di una sua più marcata pericolosità sia in considerazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che avuto riguardo alla natura al tempo e alla gravità dei reati per i quali il Gennaro ha già riportato condanna — e pertanto sintomo di sua maggiore e rinnovata capacità a delinquere nonché espressione di una scelta di vita criminale improntata alla mancanza di rispetto delle regole del vivere civile>; il ricorrente si limita a riproporre la censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che risulta congrua ed adeguata, immune da censure. 3.2. Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la Motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di eurol:remila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a