CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a trattazione orale, posto che la richiesta non è rinunciabile, né modificabile. Udita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del 15/12/2011 del Tribunale di Nola che aveva condannato A.G. alla pena di otto anni di reclusione per il tentato omicidio di L. L. e per i connessi reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, e alla pena di tre mesi di arresto ed 200,00 di ammenda per la contravvenzione ex art. 697 cod. pen.; fatti avvenuti in I OrniSSiS I, il 3/6/2010, e l'ultimo accertato in omissis il 14/10/2010. 1.1. Nella sentenza di appello, è stata dichiarata la prescrizione dei reati in materia di detenzione di armi e munizioni, e la pena per il tentato omicidio è stata rideterminata in anni sette e mesi sei di reclusione. 1.2. La vicenda sarebbe stata originata dallo sgradito corteggiamento di D.G. legata sentimentalmente all'imputato A.G. I.da parte di L.L. . Tuttavia, la vittima dichiarava che l'individuo che gli aveva sparato non era l'imputato, persona che lui conosceva perché frequentava la casa di I V.G. I, mentre cruciale importanza assumevano le infor- mazioni rese da D.G. . Tali dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili, ad onta delle eccezioni della difesa, che aveva lamentato il mancato avviso alla teste della facoltà di astenersi dal deporre, ai sensi dell'art. 199, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non risultava provata la condizione di stabile convivenza tra la donna e l'imputato. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della sentenza, a mente dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta illogica, con riferimento all'art. 199, comma 3, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da D.G. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e al diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Rievocando passi delle deposizioni della D.G. e di C.G. si è censurato che i giudici di merito abbiano travisato la relazione di stabile convivenza tra l'imputato e D.G. I, instauratasi nel marzo dei 2010 e caratterizzata da una natura parafamiliare, negandone tale valenza e quindi non garantendo alla convivente la facoltà di astenersi dalla testimonianza, ai sensi dell'art. 199, comma 3, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge processuale, con riferimento all'art. 229 cod. proc. pen., quanto alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia relativa alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché illogicità della motivazione del rigetto dell'eccezione difensiva sulla nullità dell'ordinanza pronunciata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si illustra che la consulente d'ufficio, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva svolto in autonomia le operazioni di trascrizione delle intercettazioni, comunicando i risultati al consulente della difesa, ing. Monda, soltanto nella serata del 9/6/2011 e il giorno successivo, 10/6/2011, così impedendo a quest'ultimo di partecipare alle operazioni peritali nonché di operarne un controllo successivo, considerato che la relazione veniva a lui comunicata a meno di 24 ore dal termine di consegna. 2.3. Con ulteriore motivo di impugnazione si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e non fondare l'affermazione di responsabilità dell 1A.G.I Nell'illustrare tale motivo, si sono ripercorsi alcuni snodi del ragionamento probatorio, con riferimento ai dubbi sull'utilizzatore della vettura [OSCURATO:PERSONA] SW, individuata dal L.L. !come quella che - affiancandolo nella serata del 3 giugno 2010 - era il punto da cui erano stati esplosi colpi di pistola contro di lui. Detta vettura - appartenente al figlio dell A.G. - in quel periodo non era in uso all'imputato, bensì al padre della I D.G. I D.V. che la usava per la raccolta delle ciliegie. Inoltre, si evidenzia che L. L. non aveva riconosciuto nen' A.G. l, presente in aula, colui che l'aveva bersagliato, sostenendo che lo sparatore aveva i capelli corti ed occhiali da sole, mentre all'epoca A.G. portava i capelli lunghi. Ancora, si deplora che non si siano svolte indagini anche in altre direzioni, nei confronti di altri soggetti pregiudicati, o approfondendo i rapporti con altre figure femminili vicine al L. L. Infine, si sottolinea l'incerto orario in cui sarebbe avvenuto lo sparo e le eccessive estensioni delle celle telefoniche agganciate dal cellulare del I L.L. in una serata caratterizzata da notevole saturazione delle linee telefoniche, concludendosi che non sarebbe provato che l'evento si sia verificato ovvero quando esso sia avvenuto. 2.4. Con ulteriore motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla denegata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di minaccia aggravata dall'uso di arma. Il ricorso ricava dai seguenti elementi la convinzione che l'autore del fatto non intendesse uccidere la vittima, ma soltanto realizzare un atto intimidatorio:l'estrema vicinanza dei veicoli, meno di un metro, e l'abilità delliA.G. 'nell'uso di armi, per essere cacciatore ed abituale tiratore; l'esplosione di un unico colpo di arma in una strada che non consentiva la fuga; l'inidoneità del colpo a realizzare il ferimento del L.L. , come ha evidenziato la consulenza balistica della difesa. L'acritico richiamo dell'impugnata sentenza ai dubbi espressi dal primo giudice sulla ricostruzione del consulente balistico, il quale avrebbe calcolato la traiettoria del proiettile in assenza di dati certi sulla posizione e sulla velocità dei due veicoli al momento dello sparo, non soddisfa l'onere motivazionale che compete al giudice di appello, per non avere risposto alle specifiche censure dell'appellante. 2.5. Si deducono nel quinto motivo violazione di legge e vizio argomen- tativo per non essere stata riconosciuta la desistenza volontaria dell'agente, ai sensi dell'art. 56, comma 3, cod. pen. Rileva il ricorrente che l'unico colpo in tesi esplosa dalli IA.G.I il quale - dotato di porto di armi - aveva ancora piena signoria degli accadimenti, senza interferenza di agenti esterni, denota che il mancato compimento dell'azione era il risultato di una spontanea desistenza. 2.6. Nel sesto motivo si censura per violazione di legge e vizio di motiva- zione il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da argomenti scarni e semplicistici, laddove la motivazione avrebbe dovuto essere dettagliata, diversamente da quanto accade qualora detto beneficio sia riconosciuto. 2.7. Nell'ultimo motivo di ricorso si censura per mancanza di motivazione la determinazione concreta della pena, che nel relativo motivo di appello si era invocata in termini coincidenti con il minimo edittale previsto dall'art. 10 della Legge n. 497 del 1974. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti limiti. 1.1. Risulta fondato il primo motivo di impugnazione, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 199, comma 3, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta utilizzabilità della testimonianza resa da D.G. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, la determinazione del primo giudice che ha negato a detta teste - chiamata a deporre nel processo - le garanzie di cui all'art. 199, comma 3, cod. proc. pen. disciplinante la facoltà di astensione anche nei confronti di chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, conviva o abbia convissuto con il mede- simo quanto ai fatti verificatisi durante la convivenza, ha determinato la nullità relativa prevista dall'art. 181 cod. proc. pen., ritualmente eccepita dalla difesa dell'imputato nell'impugnazione della relativa sentenza. Nell'impugnata sentenza si è asseverata la mancanza di prova della convi- venza, come elemento specifico fondante l'estensione della garanzia in esame, affermando che A.G. dormiva e mangiava a casa della D.G. soltanto saltuariamente, avendo conservato l'abitazione di omissis ; la stessa D.G. aveva affermato che il compagno si comportava come un ospite e non partecipava alle spese della casa. Tuttavia, tale saltuarietà non elimina il dato che all'epoca dei fatti i due fossero insieme nella medesima abitazione e legati da un rapporto personale, a prescindere dalla regolazione dei rapporti economici di coppia, tanto che il reato aveva trovato ragione proprio in tale rapporto personale, e l'assunzione della deposizione senza dare avviso della facoltà di astensione ha leso il diritto della teste a non essere indotta a scegliere tra l'obbligo giuridico di testimoniare secondo verità e l'obbligo morale di non danneggiare il compagno. La giurisprudenza ha affermato che il riconoscimento della convivenza sia frutto di un giudizio di fatto, che deve dare dimostrazione dell'esistenza di una vera e propria convivenza, ovvero di una coabitazione caratterizzata da un legame affettivo e da una stabile organizzazione comune, protratta per un periodo di tempo apprezzabile (Sez. 1, n. 36608 del 13/06/2016, Oloyede, Rv. 267602; Sez. 5, n. 51115 del 21/09/2017, Bansar, Rv. 271599). Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l'esclusione della convivenza tra la testimone e l'imputato non sia stata coerente con i rilevati dati di fatto, che indirizzano invece ad asseverare l'esistenza di tale condizione all'epoca della testimonianza. Sarebbe stata necessaria, dunque, la rinnovazione dell'adempi- mento istruttorio, preceduto dai rituali avvisi alla persona chiamata a deporre della facoltà di astenersi dall'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 199, comma 3, cod. proc. pen. 1.2. Risulta fondata anche la critica veicolata dal secondo motivo di impugnazione, che ha dedotto violazione di legge processuale, quanto alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia relativa alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, e correlato vizio argomentativo. Invero, è stata disattesa l'eccezione difensiva che lamentava l'assenza di effettiva partecipazione del consulente tecnico della difesa alle operazioni peritali che la perita nominata aveva condotto in autonomia, informando il consulente di parte soltanto all'esito dell'incarico, quando ormai le trascrizioni erano state da lei effettuate, e nell'imminenza del loro deposito al giudice. Ciò costituisce ulteriore nullità, per non essere stato posto in condizione il consulente della difesa di assistere e partecipare alle operazioni tecniche di trascrizione, in violazione dell'art. 230 cod. proc. pen.Sul punto, si osserva che il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova derivante da indagine tecnica o scientifica, sia nella fase del conferimento dell'incarico attraverso la formulazione del quesito, che nel corso delle operazioni peritali extra dibatti- mentali - che devono svolgersi garantendo la partecipazione dei tecnici di parte - e, infine, attraverso l'ammissione dell'esame del perito e dei tecnici, cui segue l'acquisizione degli elaborati scritti, ai sensi dell'art. 511 comma 3 cod. proc. pen. Affinché la tutela di tale diritto sia effettiva, i tecnici di parte devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico ed alla formulazione del quesito, ed essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche. Tale interpretazione è in linea con la massima tutela del diritto al contrad- dittorio, da salvaguardarsi anche nelle interlocuzioni tra gli ausiliari del giudice e i consulenti di parte: infatti, va rimarcato che l'art. 230 cod. proc. pen. riconosce ai consulenti di parte il diritto ad assistere al conferimento dell'incarico ed a partecipare attivamente al suo svolgimento, proponendo al perito specifiche indagini, nonché formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 2. Entrambe le riscontrate nullità, ritualmente sollevate dalla difesa, impongono l'annullamento dell'impugnata sentenza, per la necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, a causa delle criticità che hanno travolto la deposizione testimoniale di D.G. i e la perizia trascrittiva delle intercettazioni. Al giudice del rinvio competerà l'espletamento di tali adempi- menti istruttori (in alternativa alla prova di resistenza del compendio probatorio residuo). Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi pregiudiziali che si sono illustrati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Cosi deciso il giorno 14 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] liuni r caQ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE6 Prima Sezione Penale Depositata i9 [OSCURATO:PERSONA] 9frpils Rorna, lì . d26' [OSCURATO:PERSONA]:" • ti iZIARIO ILFuNrzny To ARTO A