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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2026

Cassazione n. 02692/2026

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25388/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), quale incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in autentica notarile dr. [OSCURATO:PERSONA] in Bologna (rep. n. 78.394 – racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65C60 D612 I) e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67L03 D612 Z). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).

F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce - depositata in data 23 gennaio 2019, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1784/2003 del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA], dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato.

Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (coobbligata, che aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA], in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata [OSCURATO:PERSONA].

Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa.

2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 sentenza di primo grado, assumendo che era risultato sfornito di prova il dedotto versamento della somma eseguita «in via diretta o in regresso», per cui non poteva assumere alcuna efficacia interruttiva della decadenza di cui all’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 la richiesta di rimborso avanzata in data 15 aprile 2008 da parte della [OSCURATO:PERSONA], mentre il successivo sollecito di detta richiesta, inoltrato dalla Milano assicurazioni il 22 settembre 2009, doveva considerarsi tardivo ed avanzato dopo il termine di decadenza di cui alla predetta disposizione.

3. Con ricorso notificato in data 22/25 luglio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando poi memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni notificate il 30 agosto 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la citata memoria depositata il 14 novembre 2025 la ricorrente ha rappresentato che il presente ricorso per cassazione era stato interposto avverso la sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia in pendenza del ricorso per revocazione medio tempore promosso, avverso la medesima sentenza, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in ragione del fatto che, nonostante l’espressa richiesta formulata al giudice della revocazione ex art. 398, primo comma, num. 4, c.p.c., non era stata disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Senonchè, nella pendenza del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si è pronunciata sul summenzionato ricorso per revocazione e, ravvisato il vizio revocatorio denunciato dalla società ricorrente, con sentenza n. 2615/22/2021, ha deciso in sede rescissoria, sostituendo l’originaria sentenza oggetto del presente ricorso, comunque rigettando l’appello della contribuente.

Contro detta sentenza la suindicata società ha promosso ricorso per cassazione (giudizio pendente recante il n. 8489/2022 di registro generale) anch’esso chiamato in trattazione all’udienza del 26 novembre 2025 avanti a questa Corte.

Tutto ciò, rimettendosi alle determinazioni della Corte quanto alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, essendo cessata la materia del contendere nel suddetto giudizio di cassazione, essendo venuta meno la pronuncia n. 185/22/2019, che ne costituiva l'oggetto.

2. Alla luce di tale documentata e pacifica a narrazione dei fatti, non vi è effettivamente interesse alla decisione, essendo cessata la materia del contendere in merito all’impugnazione a della sentenza n. 185/22/2019, oggetto del presente giudizio, in quanto revocata dalla pronuncia n. 2615/22/2021 della stessa Commissione regionale, a sua volta oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte nel giudizio n. recante il n. 8489/2022 di registro generale, trattenuto in decisione nella medesima udienza camerale del 26 novembre 2025.

3. Alla stregua delle riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate essendo sopravvenuta la ragione di inammissibilità.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Come, per la stessa ragione, va dato atto che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 22 marzo 2024, n. 7806).

P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio .

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25388/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), quale incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in autentica notarile dr. [OSCURATO:PERSONA] in Bologna (rep. n. 78.394 – racc. n. 6.968) del 29 settembre 2014, rappresentata e difesa, come da procura speciale nomina poste a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65C60 D612 I) e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67L03 D612 Z). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce - depositata in data 23 gennaio 2019, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è il diniego di rimborso della somma di 183.027,95 €, a suo tempo versata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA].) a titolo di imposta di registro della sentenza n. 1784/2003 del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA], dopo il pagamento della predetta imposta, otteneva dalla coobbligata pro quota ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) il rimborso del 50% (pari a 89.683,70 €) dell’importo versato. Successivamente, all’esito della definitiva declaratoria di nullità della menzionata sentenza oggetto di tassazione, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (coobbligata, che aveva versato alla [OSCURATO:PERSONA], in via di regresso, il 50% dell’imposta dovuta) avanzava richiesta di rimborso dell’intero importo versato dalla coobbligata [OSCURATO:PERSONA]. Detta richiesta di rimborso, restata senza esito, venne sollecitata dalla [OSCURATO:PERSONA], cui seguiva, questa volta, il provvedimento di diniego oggetto di causa. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dalla contribuente contro la F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 sentenza di primo grado, assumendo che era risultato sfornito di prova il dedotto versamento della somma eseguita «in via diretta o in regresso», per cui non poteva assumere alcuna efficacia interruttiva della decadenza di cui all’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 la richiesta di rimborso avanzata in data 15 aprile 2008 da parte della [OSCURATO:PERSONA], mentre il successivo sollecito di detta richiesta, inoltrato dalla Milano assicurazioni il 22 settembre 2009, doveva considerarsi tardivo ed avanzato dopo il termine di decadenza di cui alla predetta disposizione. 3. Con ricorso notificato in data 22/25 luglio 2019 [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando poi memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni notificate il 30 agosto 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la citata memoria depositata il 14 novembre 2025 la ricorrente ha rappresentato che il presente ricorso per cassazione era stato interposto avverso la sentenza n. 185/22/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia in pendenza del ricorso per revocazione medio tempore promosso, avverso la medesima sentenza, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in ragione del fatto che, nonostante l’espressa richiesta formulata al giudice della revocazione ex art. 398, primo comma, num. 4, c.p.c., non era stata disposta la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Senonchè, nella pendenza del presente giudizio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si è pronunciata sul summenzionato ricorso per revocazione e, ravvisato il vizio revocatorio denunciato dalla società ricorrente, con sentenza n. 2615/22/2021, ha deciso in sede rescissoria, sostituendo l’originaria sentenza oggetto del presente ricorso, comunque rigettando l’appello della contribuente. Contro detta sentenza la suindicata società ha promosso ricorso per cassazione (giudizio pendente recante il n. 8489/2022 di registro generale) anch’esso chiamato in trattazione all’udienza del 26 novembre 2025 avanti a questa Corte. Tutto ciò, rimettendosi alle determinazioni della Corte quanto alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso in oggetto per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, essendo cessata la materia del contendere nel suddetto giudizio di cassazione, essendo venuta meno la pronuncia n. 185/22/2019, che ne costituiva l'oggetto. 2. Alla luce di tale documentata e pacifica a narrazione dei fatti, non vi è effettivamente interesse alla decisione, essendo cessata la materia del contendere in merito all’impugnazione a della sentenza n. 185/22/2019, oggetto del presente giudizio, in quanto revocata dalla pronuncia n. 2615/22/2021 della stessa Commissione regionale, a sua volta oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte nel giudizio n. recante il n. 8489/2022 di registro generale, trattenuto in decisione nella medesima udienza camerale del 26 novembre 2025. 3. Alla stregua delle riflessioni sopra sviluppate, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate essendo sopravvenuta la ragione di inammissibilità.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 25388/2019 Numero sezionale 8082/2025 Numero di raccolta generale 2692/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Come, per la stessa ragione, va dato atto che non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, di cui all’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806). P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio . Così deciso
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