CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia , più direttamente, nel valorizzare precedente riferibile all'imputato, pur considerando la data di relativa esecuzione del fatto, quale chiave di lettura qualificata della maggiore riprovevolezza ascritta al reato oggetto di giudizio, momento di coerente emersione della accresciuta pericolosità del prevenuto, sia implicitamente deprivando di rilievo, sempre all'esito delle medesime motivazioni, gli elementi, addotI' daiia difesa a sostegno dei rivendicato giudizio di prevalenza delle (4erteric're sulla recidiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Did,dara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.