CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04391/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 05429/2021R.G., proposto da Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore; rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex legedomiciliato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Leone n.78, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Comune di Napoli; -intimati- A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 4356/2020 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 16 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 200 3 , [OSCURATO:PERSONA] , conduttore di un appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], asseritamente interessato da annosi e continui allagamenti provenienti dall’adiacente terrapieno di pr oprietà di [OSCURATO:PERSONA], convenne sia il primo che il secondo dinanzi al Tribunale di Napoli, invocandone la condanna al risarcimento dei pregiudizi patiti per il danneggiamento dei beni mobili e per il parziale ridotto godimento dell’immobile, oltre all’eliminazione delle cause degli allagamenti. Si costituì il Castellano, che indicò nel [OSCURATO:PERSONA] l’unico responsabile e chiese, in via “riconvenzionale” , sia nei confronti dell’attore che nei confronti degli eredi del [OSCURATO:PERSONA],la condanna al rimborso delle spese per alcuni lavori eseguiti; domandò, inoltre, la risoluzionedel contratto di locazione e la condanna del Campigotto al pagamento di un’indennitàdi occupazione. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), che eccepirono la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti, genericamente indicate come “eredi del [OSCURATO:PERSONA]”, deceduto sin dal 1987; dedussero, inoltre, che gli allagamenti erano stati causati dalle fognature e dalle opere di pavimentazione realizzate nel vicino Parco della Floridiana e chiesero di essere autorizzati a chiamare in causa il Ministeroper i B eni e le [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Napoli, indicati come esclusiviresp onsabili; domandarono, quindi , la condanna solidale dei chiamati alrisarcimento del danno in loro favore, da liquidarsi in corso di causa. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Si costituì il Comune di Napoli, che eccepì la nullità della c hia mata in causa e indicò l’unico responsabilenel Ministero per i B eni e le [OSCURATO:PERSONA] , quale proprietariodel collettore fognario . Si costituì anche quest’ultimo, che eccepì la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e indicò nel Comune di Napoli il responsabile pe r omessa manutenzione della rete fognaria; propose, inoltre , domanda riconvenzionale nei confront i d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le opere eseguite e non autorizzate in aderenzaalle mura di contenimento del P arco della Floridiana. 2.Con ordinanza riservata del 9 settembre 2005, il Tribunale, revocata una precedente ordinanza, resa alla prima udienza del 26 maggio 2004 (con cui era stato disposto il mutamento dal rito ordinario a quello speciale lavoristico, con termine per il deposito delle memorie,ex art.426 cod. proc. civ.), dispose che il processo proseguisse nelleforme del rito ordinario. Con la medesima ordinanza, inoltre, dichiarò: 1) la nullità della domanda risarcitoria dell’attore Campigotto nei confronti del convenuto Castellano, nonché di quella riconvenzionale del secondo nei confronti del primo, avente ad oggetto il rimborso dei lavori di ripristino dell’immobile e il pagamento dell’indennità di occupazionee, infine, di quelle formulate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di chiamata in causa del Ministero e del Comune, per indeterminatezza della causa petendi in violazione dell’art.163 n.4 cod. proc. civ.; 2) l’inesistenza de l rapport o processual e tra il Campigotto e gli eredi [OSCURATO:PERSONA], nonché di quello tra questi ultimi e il Castellano, per inesistenza del soggetto convenuto, identificato come “[OSCURATO:PERSONA]”; 3) la tardività della domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dal Ministero per i beni e le [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della D el Vecchio , in quanto non proposta nel termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ. (almeno 20 giorni prima A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della prima udienza del 26 maggio 2004), atteso che il Ministero si era costituito, depositando comparsa dirisposta, in data 8 luglio 2004. Infine, sempre con la medesima ordinanza , il T ribunale concesse al Campigotto, al Castellano, e ai [OSCURATO:PERSONA]Del V ecchio distinti termini perentori per l’integrazione delle domande da essi formulate ( dichiarate nulle per indeterminatezza della causa petendi), ai sensi dell’art.164, ultimo comma, cod. proc. civ., fissando, quale nuova prima udienza di comparizione , quella del l’8 maggio 2006. 3.Effettuata la predetta integrazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale dichiarò l’esclusiva responsabilità del Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], ex art.2051 cod. civ., e lo condannò al risarcimento dei danni subìti dai primi, quantificati in Euro 2.250,53, oltre interessi. 4. Il Ministero propose appello dinanzi al la Corte territoriale di Napoli , censurando sia la statuizione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, sia la statuizionedi accoglimento della domanda risarcitoria di GiacomoDe Cesare e [OSCURATO:PERSONA]. Costituitisi quest’ultimi e il Comune di Napoli ( e nell a contumacia del Campigottoe del Castellano), la Corte partenopea, con sentenza 16 dicembre 2020, n.4356, ha rigettato l’ impugnazione , confermando integralmente la sentenzagravata. Il giudice d’appello ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I- l ’ordina nza del 9 settembre 2005 , con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda del Ministero sulla base di una interpretazione restrittiva dell’art. 164, penultimo comma, cod. proc. civ. (nella parte in cui stabilisce che “restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente al la rinnovazione o all’ integrazione ”) , non era stata «espressamente impugnata » ed era stata anzi confermata da un a successiva ordinanza istruttoria emessa in data 16 luglio 2007, « anche essa mai A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. specificamente impugnata» (p.6 della sentenza impugnata) ; inoltre la statuizione del primo giudice doveva essere condivisa , stante la tardiva costituzionedel Ministero, avvenuta in data 8 luglio 2004, oltre il termine di cui all’art. 167 cod. proc. civ., da computarsi con riguardo al la precedente prima udienza del26 maggio 2004, atteso che «la decadenza non può essere elisa dal mutamento del rito» (p.6 della sentenza impugnata); in fine, anche a voler considerare il giudizio retrocesso alla prima udienza dell’8 maggio 2006, la domanda riconvenzionale del Min istero era « generica e sfornita di prova » (p.7 della sentenza impugnata); II-nel merito, la responsabilità del Ministero, ex art.2051 cod. civ. , doveva ritenersi accertata, essendo stat a provata l’ostruzione del collettore fognario (nonché dei pozzetti di raccolta) che attraversava la proprietà De C esare con provenienza dal Parco della Floridiana, di cui il Ministeroera custode, senza che questi avesse provato il caso fortuito. 5.Per la cassazione della sentenza della Corte partenopea ricorre il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi . Risp o ndono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e MariaRosaria [OSCURATO:PERSONA] hio. Nonrispondono gli intimati Comune di Napoli, Jean M arc Campigotto e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi già contumaci nel grado di appello. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. I controricorrenti hanno depositatomemorie. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, sebbene il ricorso per cassazione, pur proposto anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Carlo C astellano, contumaci in grado di appello, sia stato loro notificato nel domicilio eletto per il primo grado, non è necessario disporre la rinnovazione dell’atto, ai sensi dell’art.291 cod. proc. civ. A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. e in ossequio al principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 29/04/2008, n. 10817); le posizioni di dette parti, infatti, riconducibili a rapporti scindibili da quelli delle altre parti, sono state ormai definite, poiché le domande proposteda e contro di esse, sulle quali ha provveduto il giudice di prime cure, non hanno formato oggetto né del giudizio di appello, né del successivo ricorso per cassazione, nell’ambito del quale il thema decidendum è limitato ai rapporti tra il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 163, 164, 183, 353 e 354 cod. proc. civ.. Il Ministero ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale con cui era stato rigettato il motivo di gravame daesso proposto av v erso la statuizione di inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osserva che, al contrario, tale domanda doveva reputarsi tempestiva ed ammissibile poiché, in seguito alla concessionedel termine perentorio per l’integrazione della domanda formulata dai [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], lo stesso giudice avevarinviato all’udienza dell’8 maggio 2006, qualificandola come “nuova prima udienza di comparizione in relazione alla quale ciascuna parte potrà depositare ulteriore comparsa di costituzione nei termini e col contenuto di cui rispettivamente agli artt. 166 e 167”. 2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché, di conseguenza, dell’art.2051 cod. civ.. Il Ministero ricorrente censurala statuizione dell a Corte territoriale con cui è stato rigettato il motivo d’appello da esso proposto a v verso la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria ex art.2051 cod. civ. , formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vecchio. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Deduce che la Corte di merito ha escluso la prova del fortuito, senza tenere conto che il danno era ascrivibile proprio allacondotta dei presunti danneggiati , che avevano indebitamente sostituito il condotto fognario , con altro di ridotta sezione, nel tratto in cui esso attraversava la lor o proprietà , con ciò determinandone l’otturazionee provocando i conseguenti allagamenti . 3. È fondato il p rimo motivo e , per effetto del suo accoglimento , resta assorbito il secondo. A norma dell’art. 164, ultimo comma, cod.proc. civ., nel caso di integrazione della domandail giudice fissa l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 (ora art.171-biscod. proc. civ.) e si applica l’art. 167 cod . proc. c iv.. Dunque, applicat o il predetto ultimo comma dell’art.164 cod. proc. civ., in funzione di consentire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] V ecchio di integrare la domanda da loro proposta nei confronti del Ministero (e fissata la nuova udienza dell’8 maggio 2006), il chiamato, convenuto con la domanda risarcitoria, aveva la facoltàdi proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell’udienza medesima. La Corte d’appelloavrebbe quindi dovuto accogliere il motivo di gravame con cui era stata censurata l’erronea statuizionedi inammissibilità di tale domanda. Del tutto scorrettain iure appare , invece , la contraria la s tatuizione resa sul punto dalla Corte territoriale,sia nella parte in cui ha rimproverato al Ministero appellante di non avere impugnato «espressamente» e «specificamente» le ordinanze del 9 settembre 2005 e 16 luglio 2007 (atti non autonomamente impugnabili), sia nella parte in cui ha erroneamente condiviso il giudizio di inammissibilità espresso dal primo giudice, sull’incomprensibile rilievo che « la decadenza non può essere elisa dal mutamentodi rito» (atteso che la decadenza era impedita, non dal ripetuto mutamento del rito, ma dall’esercizio del potere- dovere di cui all’art.164, ultimo comma, cod. proc. civ., cui seguiva automaticamente la fissazione di udienza ex art.183 cod. proc. civ. e l’applicazione dell’art.167 cod. proc. civ.), sia, infine, nella parte in cui ha A.C. 15.12.2023 N. R.G. 05429/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. immotivatamente liquidato come «generica e sfornita di prova» la domanda riconvenzionale formulata dal Ministero(così facendo indebitamente seguire alla declaratoria di inammissibilità una indebita pronuncia sul m e rito, da rep u tarsi tamquam non esset: Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840; Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un., 01/02/2021, n. 2155). Il primo motivo di ricorso va dunqueaccolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché , dato atto della piena ammissibilità della domanda riconvenzionalepropostadal Ministero, proceda alla sua delibazione nel merito. All’esame nel merito della domanda riconvenzionale, da svolgersi previo riconoscimento alla parte che l’ha formulata del diritto allaprova eventualmente esercitato mediante rituali richieste istruttorie, consegue necessariamente nuovo esame anche della domandaprincipale proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo le due domandefondate sulla deduzione di circostanze di fatto reciprocamente incompatibili, in modo che la dimostrazione di quelle poste a fondamento dell’una esclude la fondatezza dell’altra. Il giudice del rinvio provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata in relazione a l motivo accolto e rinvia ad altra Sezionedella Corte d’appello di Napoli , c om un