CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07973/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625 comma n. 2 e 7 cod. pen., seconda aggravante declinata nel senso del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell'aggravante del pubblico servizio, è manifestamente infondato in quanto secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta» (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Rv. 282543 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché il delitto di furto pluriaggravato presenta un minimo edittale (anni tre di reclusione) superiore rispetto a quello di due anni fissato dal legislatore per rendere astrattamente applicabile l'istituto in rassegna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de