CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M t 'n í RGLLJ es"‘k9 -," i LO- hi es, (-0 Ní'."--R.() i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria di replica del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva disposto l'immediata esecuzione di un'ordinanza dello stesso Ufficio datata 26/28 gennaio 2021, che aveva stabilito, per il tempo dell'emergenza sanitaria, di consentire ad [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, di effettuare mediante video-collegamento i colloqui concessigli. 2. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 9 giugno 2022, deducendo violazioni di legge. 3. Il Pubblico Ministero presso questa Corte e il Difensore di [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso come sopra indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. Lo stato di emergenza sanitaria è durato fino al 31 marzo 2022, come stabilito dall'art. 1, comma 1, decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11. Da ciò deriva la cessazione dell'efficacia del provvedimento sopra richiamato, che aveva stabilito di consentire ad [OSCURATO:PERSONA] «per il tempo dell'emergenza sanitaria» di effettuare nella forma della video-chiamata i colloqui concessigli. La situazione di fatto e di diritto ormai intervenuta priva di qualunque rilevanza le questioni poste nel ricorso per cassazione proposto dal Ministero della giustizia avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 9 giugno 2022, atteso che una ipotetica pronuncia di annullamento rimarrebbe priva di rilievo, a fronte dell'esaurimento della efficacia del provvedimento favorevole al detenuto. 2. In conclusione, è assente un concreto e attuale interesse all'accoglimento del ricorso, che, quindi, deve essere dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251694; Sez. U, n. 42 del 12/12/1995, Rv. 203093 - 01). Non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, in considerazione sia della natura della parte ricorrente, sia del contenuto della decisione (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 - dep. 2018, Rv. 271650 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così