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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 12143/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32262/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.519/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32262/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.519/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12143/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris