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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 dicembre 2025

Cassazione n. 01712/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 / 1 0 /19 8 2 avverso il decretodel 26 / 0 6 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 26 /0 6 /2025 la Corte di appello di Messina , in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in data 12/10/2024,ha rideterminato nei confronti dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiornoin anni due.

2. Avverso il decretodi appello propone ricorso per cassazione il difensore del Manganosulla base di un unico motiv o , con i l quali eccep isce la violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 14 d. lgs. 159/2011)e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, senza valutare adeguatamente circostanze di segno contrario (gli ultimi reati erano stati commessi nel 2016; il ricorrente aveva espiato da ultimo la pena in regime di semilibertà e di affidamento in prova ai servizi sociali; in seguito, aveva continuato ad assumere comportamenti immuni da rilievi, proseguendo nell’impegno lavorativo).

3. Deve essere premesso che ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personaliè ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo,Rv. 270080-01).

Tanto premesso il ricorso proposto nell'interesse del Manganodeve ritenersi avanzato per un motiv o non consentit o perché involgent e asseriti difetti di motivazione e non violazioni di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4. Con argomentazioni che rispondono ai rilievi difensivi, la corte territoriale ha infatti evidenziato che gli elementi positivi rappresentati (in particolare, l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali,la data di commissione delle ultime condotte delittuose) non sono idoneiad escludere un giudizio di pericolosità sociale in termini di attualità, sulla base di elementi precisi e circostanziati (plurime condanne per delitti di furto, commessi tra il 2002 e il 2013, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, evasione, associazione per delinquere, danneggiamento, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti ; la condanna in epoca recente a nove anni di reclusione per rapina, sequestro di persona, porto abusivo di arma e ricettazione, fatti commessi nel dicembre del 2016).

In definitiva, ha ritenuto che il processo di partecipazione all’opera di rieducazione, da poco tempo avviato, e il tempo trascorso in regime di detenzione – caratterizzato, peraltro, da numerose sanzioni disciplinari – non elidano il significato della misura di prevenzione e la sua concreta giustificazione,a fronte di un lungo periodo dedito alla commissione di gravi reati (dal 2002 al 2016) , interrotto dalla detenzione; ha consent ito solo una riduzione del periodo di applicazione (da tre anni, secondo le determinazioni del primo giudice, a due anni): conclusione che si basa una motivazione effettiva e coerente con gli elementi oggetto di valutazione, affermando la corte di merito che “sebbene il percorso rieducativo legato alla espiazione della pena assuma rilievo centrale, non si può negare al giudizio di prevenzione quello che è il suo proprium cioè l’apprezzamento del percorso criminale particolarmente grave del proposto” (pag.2 del decreto impugnato). 5.Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 / 1 0 /19 8 2 avverso il decretodel 26 / 0 6 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria delSostituto procurat o re generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato. FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 26 /0 6 /2025 la Corte di appello di Messina , in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in data 12/10/2024,ha rideterminato nei confronti dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] la durata della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiornoin anni due. 2. Avverso il decretodi appello propone ricorso per cassazione il difensore del Manganosulla base di un unico motiv o , con i l quali eccep isce la violazione di legge (artt. 125 cod. proc. pen., 4 e 14 d. lgs. 159/2011)e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, senza valutare adeguatamente circostanze di segno contrario (gli ultimi reati erano stati commessi nel 2016; il ricorrente aveva espiato da ultimo la pena in regime di semilibertà e di affidamento in prova ai servizi sociali; in seguito, aveva continuato ad assumere comportamenti immuni da rilievi, proseguendo nell’impegno lavorativo). 3. Deve essere premesso che ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personaliè ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo,Rv. 270080-01). Tanto premesso il ricorso proposto nell'interesse del Manganodeve ritenersi avanzato per un motiv o non consentit o perché involgent e asseriti difetti di motivazione e non violazioni di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 4. Con argomentazioni che rispondono ai rilievi difensivi, la corte territoriale ha infatti evidenziato che gli elementi positivi rappresentati (in particolare, l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali,la data di commissione delle ultime condotte delittuose) non sono idoneiad escludere un giudizio di pericolosità sociale in termini di attualità, sulla base di elementi precisi e circostanziati (plurime condanne per delitti di furto, commessi tra il 2002 e il 2013, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, evasione, associazione per delinquere, danneggiamento, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti ; la condanna in epoca recente a nove anni di reclusione per rapina, sequestro di persona, porto abusivo di arma e ricettazione, fatti commessi nel dicembre del 2016). In definitiva, ha ritenuto che il processo di partecipazione all’opera di rieducazione, da poco tempo avviato, e il tempo trascorso in regime di detenzione – caratterizzato, peraltro, da numerose sanzioni disciplinari – non elidano il significato della misura di prevenzione e la sua concreta giustificazione,a fronte di un lungo periodo dedito alla commissione di gravi reati (dal 2002 al 2016) , interrotto dalla detenzione; ha consent ito solo una riduzione del periodo di applicazione (da tre anni, secondo le determinazioni del primo giudice, a due anni): conclusione che si basa una motivazione effettiva e coerente con gli elementi oggetto di valutazione, affermando la corte di merito che “sebbene il percorso rieducativo legato alla espiazione della pena assuma rilievo centrale, non si può negare al giudizio di prevenzione quello che è il suo proprium cioè l’apprezzamento del percorso criminale particolarmente grave del proposto” (pag.2 del decreto impugnato). 5.Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
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