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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 43938/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova e dagli imputati nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI-02IC06M) 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (F) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca, ed il rigetto del suo ricorso nel resto; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla vendita, al trasporto, all'esportazione verso la Francia ed alla successiva reimportazione in Italia di un carico di circa undici chilogrammi di cocaina (capo 21 dell'imputazione).

Ha confermato altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori transazioni aventi egualmente ad oggetto cocaina e/o marijuana (capi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27), nonché per la vendita di due mitragliette ed una pistola (capi 28 e 29) e per la procurata inosservanza di pena da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], condannato quale appartenente alla "ndrangheta" (capo 1), riconoscendo in relazione a tal ultimo reato, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero sul punto, l'aggravante della finalità agevolativa di quell'associazione mafiosa.

2. Impugna tale decisione il Procuratore generale presso la medesima Corte distrettuale, denunciando vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'aggravante del metodo mafioso per il delitto di cui al predetto capo 21).

2.1. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il 25 maggio 2019, un gruppo albanese, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], vendeva la sostanza stupefacente, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], a tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasportandola nel luogo convenuto per lo scambio; questi ultimi, però, se ne impossessavano, senza pagarne il prezzo, e la trasportavano in Francia.

Due giorni dopo, quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonima famiglia di "ndrangheta", si recavano in Francia: quivi prendevano contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale incontrava Viegas ed Elisa, che, a loro volta, il 31 maggio riportavano la droga in Italia, consegnandola presso un garage nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Già il primo giudice aveva escluso l'anzidetta aggravante e la Corte d'appello ha respinto il gravame del Pubblico ministero sul punto, rilevando: che la presenza di Gallico in Francia non dimostra anche il suo diretto interessamento nella vicenda, non avendo egli avuto alcun contatto con gli acquirenti; che non è neppure dimostrato che a convincere questi ultimi sia stata la prospettazione della forza intimidatrice della "ndrangheta"; che non vi sono elementi per collegare a quella vicenda il dialogo successivamente intercettato tra Viegas e tale Crea, in cui quest'ultimo gli rappresenta che «la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] è una grande famiglia laggiù», altresì riferendogli di timori per la propria compagna; che la condizione di [OSCURATO:PERSONA] quale malavitoso in contatto con organizzazioni criminali era nota a Viegas e Quentin già prima della sottrazione della cocaina; che, il 28 maggio, Viegas era andato a casa dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] con intenzioni minacciose, tenendo perciò un comportamento incompatibile con una modifica dei loro rapporti per effetto dell'intervento della "ndrangheta".

Pertanto - conclude quella Corte - non è provato che alla fornitura di stupefacente in questione, anche solo nella fase del recupero, tale associazione mafiosa abbia preso parte attiva tramite suoi esponenti, potendo semmai ipotizzarsi un suo generico interesse ed un «aiuto secondario» offerto da Gallico a [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, ed altresì che ad indurre i due acquirenti a restituire la droga trafugata possa essere stata piuttosto la capacità di reazione della criminalità albanese.

2.3. Ritiene il Procuratore generale ricorrente che tale argomentare sia illogico.

Evidenzia, in proposito: che la restituzione della droga è avvenuta praticamente sùbito dopo il colloquio tra "i francesi" e [OSCURATO:PERSONA]; che quest'ultimo era un mero esecutore di ordini; che Viegas, prima di tale colloquio, non era affatto intimorito da [OSCURATO:PERSONA], tanto da non aver esitato a sottrarre lo stupefacente, con l'intenzione di compensare suoi pregressi crediti verso di lui, sempre derivanti da analoghe transazioni precedenti tra loro; che la minaccia trova conferma nella citata conversazione tra Viegas e Crea.

Da tanto, quindi, desume che la restituzione non sia avvenuta né spontaneamente, né per le pressioni di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto per il timore di gravi ritorsioni da parte di organizzazioni criminali più efferate, non rilevando - ai fini della sussistenza dell'aggravante - quali esse siano, e dovendo comunque evidenziarsi come [OSCURATO:PERSONA], fino a poco prima del colloquio, fosse stato insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gallico ed altresì che l'appartenenza di quest'ultimo alla "ndrangheta" fosse nota ai francesi.

Rileva, inoltre, in diritto, che l'aggravante in questione non postula l'effettiva esistenza di un'associazione mafiosa, attenendo piuttosto ai metodi operativi tipici di tale forma di criminalità e, perciò, potendo ravvisarsi anche in caso di reati commessi nell'àmbito di un'associazione criminale comune o da soggetti estranei a qualsiasi sodalizio: talché, nel caso specifico, perché essa potesse configurarsi, sarebbe stato sufficiente che il sodalizio di cui era parte [OSCURATO:PERSONA] fosse solito attuare sul territorio nazionale un effettivo e percepibile impiego di tali metodi.

3. Per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi entrambi i suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Naso.3.1.

Il primo lamenta anzitutto l'assenza di motivazione sul motivo d'appello con il quale era stata contestata l'affermazione di responsabilità in primo grado, rilevando come la Corte d'appello abbia completamente omesso di trattare la questione.

3.2. Comune ai due ricorsi, invece, è la doglianza riguardante i vizi di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990). • Trattandosi di motivazione fondata esclusivamente sugli esiti di conversazioni oggetto d'intercettazione, non suffragati da sequestri di sostanze o da riscontri obiettivi sull'effettività dei movimenti di danaro in quelle indicati, non vi sarebbe certezza né della natura della sostanza, né della sua quantità, trattandosi di dialoghi non espliciti.

La Corte d'appello - si sostiene - erra quando afferma che il dato non sarebbe stato contestato con il gravame; inoltre, individua un "valore- soglia" diverso da quello comunemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, senza nemmeno considerare, a tal fine, il territorio od il mercato di riferimento; ed utilizza, altresì, un criterio soggettivo (quale quello della «caratura criminale» dei soggetti coinvolti) per dimostrare l'esistenza di una circostanza invece oggettiva.

Più in generale, il relativo giudizio si fonda su asserzioni congetturali e probabilistiche, in violazione del criterio di particolare rigore imposto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di c.d.

"droga parlata".

3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi di motivazione relativamente al diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114, cod. pen.)., in quanto fondato dalla Corte distrettuale sull'assunto, tuttavia indimostrato, che dietro al ricorrente operasse un gruppo organizzato, senza tuttavia indicare quale sarebbe stato il contributo da lui offerto nella preparazione od esecuzione del reato.

3.4. I medesimi vizi - secondo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - presenterebbe pure la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, giustificato anch'esso sul presupposto dell'inserimento dell'imputato in «realtà criminali di alto livello», tuttavia indinnostrato e, anzi, logicamente contraddetto dall'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, confermata anche dalla Corte d'appello.

3.5. Comune, invece, ad entrambi i ricorsi, sebbene sulla base di presupposti differenti, è il motivo riguardante il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena-base.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la disparità di trattamento rispetto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], quantunque ben più gravato, giustificata in sentenza per le ammissioni di responsabilità operate da quest'ultimo, che tuttavia non hanno apportato alcun ausilio alle indagini, risultando perciò assimilabili le due posizioni per questo aspetto.

A tanto si aggiunga che la stessa Corte distrettuale ha qualificato come «non apicale» il ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, anche sotto il profilo in esame rileva la mancata dimostrazione degli indici valorizzati in sentenza, ovvero l'elevato quantitativo di sostanza, il coinvolgimento di gruppi organizzati e la movimentazione internazionale della sostanza, essendosi in realtà trattato di un semplice e temporaneo spostamento.

3.6. Entrambi i ricorsi, infine, denunciano vizi di motivazione nella parte relativa alla confisca di alcuni immobili dell'imputato, rilevando che gli stessi erano stati acquistati anteriormente al reato, con modalità perfettamente regolari e verificabili e con il conferimento di somme, per lo meno in parte, di sicura provenienza lecita, poiché versate da familiari ed altri terzi.

La sentenza si fonderebbe, invece, su un asserito legSme occulto, tuttavia puramente congetturale, tra il ricorrente e la società "Ajdini costruzioni", che risulterebbe aver corrisposto una notevole somma per l'acquisto dell'usufrutto di uno di quegli immobili fino al 2028, rinunciandovi però soltanto dopo pochi mesi e senza alcun corrispettivo.

4. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] poggia su tre motivi.

4.1. Il primo censura la mancata declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di attività da costui compiuta interamente all'estero.

Egli, infatti, è stato contattato in Francia per sollecitare Viegas ed Elisa alla restituzione dello stupefacente sottratto, e lì è avvenuto l'incontro tra loro, non avendo successivamente egli preso parte alla reimportazione del carico in Italia.

Citando giurisprudenza di questa Corte, sostiene dunque il suo difensore che, in caso di reato concorsuale, la giurisdizione italiana nei confronti del singolo concorrente presuppone che questi abbia tenuto nel territorio nazionale almeno una frazione della sua condotta e che quest'ultima si presenti significativa e collegabile funzionalmente alla restante porzione commessa all'estero.

4.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione in punto di colpevolezza.

Esclusa l'aggravante del metodo mafioso, la condotta dell'imputato risulterebbe equivoca, non essendo possibile stabilire se egli abbia offerto uno specifico contributo alla reimportazione dello stupefacente in Italia o, piuttosto, si sia limitato a sollecitarne la restituzione ai venditori: nel qual caso, la sua condotta non avrebbe rilevanza penale, quanto meno sotto il profilo del dolo, ove si consideri che le sue conversazioni con i coimputati non sono state captate e che, quindi, le sue effettive intenzioni sono rimaste ignote.4.3.

Da ultimo, la difesa ricorrente denuncia una violazione di legge, lì dove la Corte d'appello ha respinto la richiesta di riqualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di favoreggiamento reale (art. 379, cod. pen.).

Considerando che, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale, la pluralità di condotte previste dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, se realizzata in un lasso temporale contenuto, dalle stesse persone e sulla medesima "partita" di sostanza, dà luogo ad un unico reato, integrando le azioni successive un mero post factum non punibile, tale deve considerarsi la reimportazione di cui si discute: di conseguenza, essendo il ricorrente intervenuto soltanto in questa successiva fase della vicenda, nessun comportamento di rilevo penale egli avrebbe posto in essere.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] adduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi.

5.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, accogliendo l'appello del Pubblico ministero sul punto, ha riconosciuto l'aggravante della finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore dell'associato alla "ndrangheta" [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 dell'imputazione).

La Corte d'appello sarebbe venuta meno al suo dovere di motivazione rafforzata e, comunque, non sussisterebbero i presupposti di legge per il riconoscimento dell'aggravante.

Replicando alle argomentazioni della sentenza, la difesa sostiene che i giudici d'appello abbiano sottovalutato le pur riconosciute millanterie dello [OSCURATO:PERSONA], confondendo la sua presunta volontà di accreditarsi presso il sodalizio mafioso con lo scopo di agevolazione dello stesso.

Inoltre, il rapporto di parentela con il Morgante costituisce idonea ragione alternativa dell'ausilio a lui prestato; ed ancora, non si concilia con la ritenuta finalità agevolativa della consorteria la contrarietà manifestata dal ricorrente rispetto alla partecipazione del Morgante alle riunioni con altri esponenti dell'associazione, peraltro mai accertate.

I giudici d'appello, inoltre, non avrebbero risposto ad alcune specifiche obiezioni rassegnate con il relativo gravame: ovvero che non è stato verificato se, nel periodo della sua latitanza, Morgante abbia continuato ad operare per l'organizzazione mafiosa, né comunque, in caso affermativo, che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di ciò e lo abbia direttamente e specificamente agevolato; ed altresì che le plurime millanterie compiute dallo [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue conversazioni con il figlio del Morgante, e specificamente rammentate in ricorso, erano tese ad esaltare l'ausilio da lui prestato al latitante, al solo scopo di aggirare una problematica economica esistente tra lui ed i familiari dell'altro.

5.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.Le ragioni sono essenzialmente quelle già esaminate nell'esporre l'analogo motivo rassegnato dalle difese di [OSCURATO:PERSONA].

Nello specifico, poi, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva: che la decisione si presenta contraddittoria, perché è giunta a conclusione opposta con riferimento ad altro episodio analogo, contestato al capo 13) dell'imputazione e relativo anch'esso ad un quantitativo di droga desunto da conversazioni intercettate, ma dalla qualità non verificata; che, come dichiarato dal ricorrente, Vieaas si era lamentato della bassissima qualità della sostanza vendutagli; che, ragionando come la Corte distrettuale; si finisce irrazionalmente per far scaturire l'aggravante ed il conseguente aumento di pena da una scelta degli investigatori - quella, cioè, di non sequestrare la sostanza, pur potendolo - e per ribaltare l'onere della prova.

5.3. L'ultima doglianza riguarda il diniego delle attenuanti generiche, denunciandosi anche in questo caso violazione di legge e vizi della motivazione.

Si deduce in proposito: che il ricorrente ha ammesso sin dal primo grado di giudizio le proprie responsabilità per gran parte dei fatti addebitatigli e, in apertura del dibattimento d'appello, anche per quelli da cui non era stato già assolto dal primo giudice; che, come riconosciuto da quest'ultimo, egli ha coinvolto sia i suoi coimputati che soggetti neppure indagati, consentendo di chiarire aspetti decisivi; che la sentenza impugnata si rivela contraddittoria, là dove, valorizzando tale contributo dichiarativo, ha ritenuto di ridurre gli aumenti di pena per continuazione; che non è corretto aver posto sullo stesso piano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come invece la sentenza ha fatto, non avendo il secondo reso alcuna dichiarazione; che la valorizzazione della gravità obiettiva del reato, effettuata dai giudici d'appello ai fini del diniego di tali attenuanti, è giuridicamente scorretta, introducendo una sorta di automatica esclusione non prevista dalla legge; che, infine, lo stesso Procuratore generale distrettuale aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ancorché soltanto equivalenti alle aggravanti.

5.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica al ricorso del Procuratore generale distrettuale, richiamando i principali argomenti delle sentenze di merito e ribadendone la correttezza; inoltre, con riferimento all'ipotesi alternativa formulata da quel ricorso, ovvero quella di una minaccia proveniente dalla criminalità albanese anziché dalla "ndrangheta", ma pur sempre dai connotati mafiosi, ha osservato che si tratta di ricostruzione di fatto non consentita, perché formulata per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, sfornita di qualsiasi supporto probatorio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale è inammissibile, poiché, dietro la censura d'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in realtà si duole della valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello, chiedendone al giudice di legittimità una diversa, che però non gli compete.

L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); non sono censurabili, cioè, nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra risultanze probatorie o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti.

Nello specifico, il percorso argomentativo seguìto dalla Corte distrettuale non presenta affatto tale vizio, poiché la semplice presenza del Gallico in Francia insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia la dimostrazione di suoi contatti diretti con i soggetti "ricercati" né di altri suoi comportamenti attivi e concludenti, se può essere espressiva di un imprecisato interesse della cosca mafiosa alla vicenda, come pure di un ausilio personale da lui prestato al proprio conterraneo [OSCURATO:PERSONA], non può valere a comprovare, se non attraverso un inammissibile salto logico, la perpetrazione di quella forma di coartazione particolarmente incisiva e suggestiva, necessaria per la configurabilità del c.d.

"metodo mafioso".

In tal senso, pertinente si rivela il riferimento, compiuto dalla Corte d'appello, al comportamento minaccioso tenuto da Viegas verso i genitori di [OSCURATO:PERSONA] dopo il colloquio con [OSCURATO:PERSONA], difficilmente conciliabile, a ragionar per logica, con una minaccia mafiosa da lui, in ipotesi, subita solo poche ore prima.

Del resto, di tanto finisce per mostrarsi consapevole anche il Procuratore ricorrente, nel momento in cui prospetta l'ipotesi alternativa di una minaccia pur sempre munita di quei connotati, ma proveniente dal gruppo dei fornitori albanesi anziché dalla "ndrangheta": ipotesi, questa, che però — oltre a chiedere al giudice di legittimità un'indagine di fatto, ovviamente preclusagli — si rivela puramente congetturale, poiché non è sorretta nemmeno dalla semplice allegazione dell'esistenza di una tale capacità d'intimidazione da parte di un tale ipotetico gruppo criminale, né, men che mai, da specifici elementi probatori eventualmente trascurati o travisati dai giudici d'appello.

2. Per quel che riguarda l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], risulta fondato il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Dalla lettura dell'atto d'appello — consentita a questa Corte in ragione della natura procedurale del vizio dedotto — emerge infatti nitidamente che la difesa aveva con esso devoluto ed argomentato anche la questione della colpevolezza o meno dell'imputato, sulla quale, però, la sentenza d'appello ha completamente omesso di pronunciarsi.

Palese, dunque, è il vizio di motivazione ed inevitabile, di conseguenza, è l'annullamento della decisione per tale imputato, con rinvio del processo al giudice • di merito, onde consentirgli di integrare la motivazione per tale capo.

2.2. Tanto determina il superamento e l'assorbimento degli ulteriori motivi d'impugnazione, poiché essi afferiscono tutti al trattamento sanzionatorio (riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; diniego delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis, cod. pen.; eccessiva entità della pena base; confisca) e, come tali, presuppongono la risoluzione della questione sulla responsabilità dell'imputato e sulla rilevanza del contributo da lui eventualmente offerto alla condotta collettiva.

2.3. In proposito, tuttavia, oltre a quanto si dirà più avanti in tema di aggravante dell'ingente quantità, trattando dell'analoga doglianza proposta anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], può essere utile segnalare sin d'ora, per l'ipotesi che il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] venga confermato, la necessità di una motivazione supplementare sulla confisca.

Deve ribadirsi, a tal fine, che, in tema di confisca a norma dell'art. 240-bis, cod. pen., una volta accertata la sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio dell'imputato, sorge a carico di quest'ultimo una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che spetta a lui superare, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene staggito (e non solamente la non derivazione di esso dai profitti realizzati con il reato addebitatogli), in quanto acquistato con proventi adeguati alla propria capacità reddituale lecita, e quindi attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (così, tra le tante: Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, P., Rv. 274052).

Ma, come da tempo precisato (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), l'onere della prova del requisito della sproporzione grava sul Pubblico ministero e dev'essere rigoroso, calibrato, cioè, sul medesimo standard della prova di colpevolezza, ove si consideri la natura di "pena reale" di tale confisca, piuttosto che di misura di sicurezza, dal momento che essa è suscettibile di attingere anche beni in alcun modo ricollegabili al reato oggetto di condanna.Ne deriva — con riferimento all'ipotesi oggetto di giudizio — che, in presenza della non discussa allegazione di specifici elementi dimostrativi della disponibilità, da parte dell'imputato, di redditi leciti e del conferimento degli stessi per l'acquisto del bene oggetto di ablazione, la valutazione operata dalla Corte d'appello non può ritenersi rispettosa di tale regola di giudizio.

La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a supporre la natura di schermo della società "Ajdini costruzioni" in ragione della rinuncia gratuita, da parte della stessa, al diritto di usufrutto sull'immobile confiscato, tuttavia esprimendosi Itermini di incertezza sui motivi di tale comportamento: ivi si legge, infatti, di «sconosciute dinamiche economiche sottostanti» e di riferibilità di tale società e del relativo patrimonio all'imputato come «unica spiegazione verosimile», con una valutazione perciò calibrata su un parametro di maggiore probabilità anziché di elevato grado di credibilità razionale, come invece dev'essere quella sottesa alla condanna ed alle relative pene.

3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, per la manifesta infondatezza di tutti e tre i motivi.

3.1. Il primo, in tema di difetto di giurisdizione, muove da un'erronea lettura della giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686), la quale è in realtà conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (per tutte: Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274376).

Nello specifico, dunque, non vi può essere alcun dubbio sulla giurisdizione italiana, considerando lo stretto ed indiscusso nesso logico e cronologico di consequenzialità della condotta mediatrice del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altrui condotte in cui si è articolata la complessiva transazione criminale e che sono state realizzate sul territorio italiano (ove la vicenda ha avuto inizio e fine).

3.2. La seconda doglianza, con cui si dubita del giudizio di colpevolezza, è puramente congetturale.

La sequenza degli accadimenti ricostruita in sentenza rende del tutto plausibile, sul piano logico, la valutazione, operata dai giudici d'appello, in termini di decisività della mediazione del [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dei "francesi" non solo di restituire la droga, ma altresì di farsi carico del trasporto di essa in Italia: è a lui, infatti, che si rivolgono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è dopo aver parlato con lui che Viegas ed Elisa, con un totale revirement di atteggiamento, restituiscono l'illecito carico precedentemente trafugato e, addirittura, si curano di riportarlo in Italia, accollandosi i relativi rischi, senza dubbio non minimi.

A nulla rileva, poi, ai fini del giudizio di colpevolezza, la motivazione che lo ha indotto ad agire.

Quand'anche, cioè, fosse stato mosso semplicemente dall'intento di permettere la restituzione di tale partita di stupefacente ai venditori, egli - per quanto rileva agli effetti penali - ha offerto un contributo morale, quanto meno agevolatore, se non addirittura determinante, alle altrui condotte illecite •di trasporto dalla Francia, detenzione e cessione (tale ovviamente essendo anche la restituzione) di quella sostanza.

3.3. Priva di qualsiasi fondamento giuridico, infine, è la richiesta di riqualificazione della sua condotta come favoreggiamento reale, formulata sul presupposto della verificazione della stessa dopo che il delitto di detenzione di stupefacenti si era già realizzato.

L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha sicuramente natura giuridica di norma a più fattispecie, con l'effetto che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle ivi descritte, è possibile ravvisare un unico reato.

Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che le diverse azioni siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, avendo per oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente e dal medesimo soggetto; quando, invece, le differenti condotte tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati in concorso tra loro (vds., tra altre: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D'Antoni, Rv. 215175).

A maggior ragione ciò vale quando esse siano riferibili ad individui distinti, poiché, laddove il terzo s'inserisca con la propria condotta nel corso della complessiva operazione di gestione di un dato carico di droga, non v'è alcuna ragione per derogare alle regole ordinarie e, quindi, per escludere l'ascrivibilità ad esso della specifica e più circoscritta condotta tipica, che costituisca un segmento di quella tenuta da altro soggetto, già resosi autore, in relazione alla medesima sostanza, anche di altri comportamenti sanzionati dal predetto art. 73.

3.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.4.

Il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dev'essere respinto.

4.1. Infondato è il primo motivo, in tema di aggravante della finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore dell'affiliato alla "ndrangheta" Morgante.

Deve anzitutto ritenersi assolto, dal giudice di appello, il dovere di c.d.

"motivazione rafforzata", di apprestare, cioè, in caso di riforma in senso sfavorevole all'imputato della sentenza appellata, una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), attraverso la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (in questo senso, tra altre: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

Nello specifico, la Corte d'appello di Genova si è fatta carico di misurarsi specificamente con le argomentazioni del primo giudice, evidenziando plurime circostanze ritenute sintomatiche della finalità agevolativa dell'intera cosca, e non del solo latitante, e così confutando l'assunto della sentenza appellata, che aveva lamentato un vuoto probatorio sul punto.

Inoltre, i giudici di secondo grado hanno motivatamente dissentito dalla valutazione riservata dal Tribunale all'unico dato da esso specificamente valorizzato quale elemento rivelatore delle motivazioni esclusivamente personali della condotta ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA] a Morgante, ovvero le sollecitazioni a non partecipare alle riunioni di "ndrangheta" (vds. pagg. 13 s., sent.

G.u.p.

Trib., e pagg. 8 s, sent. d'appello).

In particolare, la sentenza impugnata ha posto in risalto: il carattere protratto nel tempo dell'aiuto prestato dal ricorrente, non limitato a singoli episodi e qualificato anche da un significativo contributo economico; la sicura conoscenza, da parte sua, dell'attività associativa del Morgante, resa manifesta dalla volontà di quest'ultimo di prendere parte alle riunioni di "ndrangheta"; l'avere lo [OSCURATO:PERSONA] avvertito la necessità di accreditarsi con il figlio di Morgante; la presenza, nel dialogo con questi, accanto a possibili millanterie, di riferimenti a fatti specifici ed a comuni conoscenti, sì da essere agevolmente suscettibili di smentita i fatti da lui narrati, ove mai non veritieri.

Più specificamente, la Corte d'appello ha plausibilmente rilevato come la contrarietà manifestata da [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione di Morgante alle riunioni tra mafiosi fosse determinata non già dalla sua presa di distanza da tale contesto illegale, bensì soltanto dalla consapevolezza del maggior rischio cui entrambi si esponevano, in ragione della latitanza in atto; così come correttamente ha osservato, altresì, che non rileva se a quelle riunioni Morgante, poi, avesse o meno preso parte, quanto piuttosto che egli avesse titolo a farlo e ciò gli fosse consentito proprio grazie alla latitanza assicuratagli da [OSCURATO:PERSONA].

La concludenza probatoria di tali elementi, se letti in reciproca interazione tra loro, non è superata dalle obiezioni difensive: quella della sottovalutazione delle millanterie dello [OSCURATO:PERSONA], infatti, si scontra non solo con la già rilevata possibilità di agevole smentita del suo narrato, ma anche con il contegno del figlio di Morgante, che, nel corso del loro dialogo (testualmente riportato nei suoi passaggi significativi alle pagg. da 6 a 10 della sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello), mostra di essere pienamente consapevole dell'aiuto da quegli prestato al proprio padre; mentre l'allegazione dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso i familiari del Morgante per sottrarsi alle pretese economiche degli stessi, derivanti sempre da transazioni riguardanti stupefacenti e non andate a buon fine, è espressamente smentita già dalla sentenza di primo grado (pagg. 11 s.), che la sentenza d'appello richiama e con la cui motivazione, decisamente articolata, il ricorso elude qualsiasi confronto critico.

In conclusione, dunque, la motivazione resa dai giudici d'appello non ha trascurato risultanze probatorie di segno contrario e potenzialmente decisive, non si presenta manifestamente illogica nel suo complessivo percorso argomentativo e si rivela munita di una valenza persuasiva superiore a quella del Tribunale, risultando perciò incensurabile in questa sede.

4.2. Anche il secondo motivo, in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente trattato, non ha fondamento.

Vero è che la sostanza non è stata rinvenuta e che, avendo la tipologia e la quantità della stessa una rilevanza decisiva ai fini della sussistenza e della gravità del reato, la prova logica sul punto debba essere stringente, ma il ragionamento della Corte d'appello — conforme per questa parte a quello del Tribunale, con il recettizio rinvio agli elementi di prova illustrati nella relativa sentenza — soddisfa senza dubbio tale esigenza di rigore argomentativo.

Plurime ed esplicite, infatti, sono le affermazioni rese dagli stessi imputati nel corso dei loro dialoghi intercettati, dalle quali emergono la quantità ed il valore della sostanza oggetto della transazione: [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, parla di «undici pezzi» e [OSCURATO:PERSONA] di «undici pani», ma poi quest'ultimo, raccontando l'accaduto ad un'altra persona, riferisce di aver fatto portare nell'occasione «undici chili di bianca»; Viegas, nelle fasi immediatamente precedenti l'acquisto, parla di «317.000 per pagar tutto... lui porta 300.000, io porto 17.500», e [OSCURATO:PERSONA], raccomandandogli di non creare problemi, commenta: «penso che la mia vita vale più di 300.000 euro»; ed è sempre [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la sottrazione della sostanza, replicando alle sollecitazioni rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere rapidamente la situazione, spiega di non disporre di trecentomila euro, ma aggiunge: «se mi date un po' di tempo io li raccolgo quelli che avanzo.., in tutto il capitale 151.000 euro» (pagg. 66, 70, 78, 82, 83, 90, sent. Trib.).

Del resto, coerenti con tali informazioni - peraltro indiscutibilmente genuine, perché derivanti dai diretti interessati - si presentano anche i timori per la propria incolumità, a più riprese manifestati da [OSCURATO:PERSONA] nonché la sua iniziativa di recarsi direttamente e con urgenza in Francia, non spiegabili altrimenti che con la grande rilevanza economica della transazione.

Risulta perciò del tutto lineare e ragi-onevole la deduzione logica dei giudici di merito, nel senso che si sia trattato di cocaina (la "bianca") e di un quantitativo, quand'anche destinato al consumo immediato senza ulteriori "tagli" e quindi meno puro, comunque superiore ad 1,5 chilogrammi di principio attivo, ovvero al "valore-soglia" convenzionalmente individuato per la ravvisabilità dell'aggravante (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).

Giova ricordare - al di là dell'empirico riferimento contenuto in sentenza, tuttavia non contrastato dal ricorrente con dati fondati su indagini scientifiche e/o statistiche - che, secondo l'ultima relazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze dell'UE, pubblicata nel 2022 e relativa all'anno 2020, gli Stati membri dell'Unione hanno segnalato circa 64.000 sequestri di cocaina, per un totale di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio oscillante tra il 31% e l'80% (dati simili, peraltro, a quelli ricavabili dalla stessa fonte e riferiti al 2019, ovvero 98.000 sequestri, per un totale sempre di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio tra il 31% ed il 91%).

La motivazione della sentenza impugnata sul punto, dunque, si sottrae a censura, tanto più se si rileva che le contrarie allegazioni difensive non sono sorrette da alcuno spunto probatorio, e men che mai da specifiche risultanze eventualmente trascurate dai giudici d'appello: tale non può certamente reputarsi, infatti, l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la droga sarebbe stata di pessima qualità, trattandosi di allegazione tardiva, interessata e comunque generica, nonché logicamente smentita dalle sue parole e dai suoi comportamenti nitidamente emersi dai suoi dialoghi intercettati.

Né, infine, la decisione si presenta contraddittoria rispetto all'esclusione della medesima circostanza aggravante in relazione al delitto di cui al capo 13).

Si trattava, infatti, nei due casi, non soltanto di stupefacenti di diversa tipologia (hashish e cocaina) nonché di dati ponderali e somme sensibilmente differenti (pagg. 43-46, sent.

G.u.p.); ma soprattutto non è possibile denunciare tale vizio - come fa la difesa - tra decisioni diverse, in quanto l'esclusione dell'aggravante per il capo 13) è stata disposta in primo grado e la questione non è stata poi devoluta alla Corte d'appello, che dunque sul punto non si è pronunciata.N 4.3.

Il terzo motivo di ricorso, in tema di diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, perché non consentito in questa sede, in cui il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile, se non nei limiti dell'arbitrarietà per la sua manifesta irragionevolezza.

Questo certamente non è il caso della sentenza impugnata, che, con motivazione ampiamente plausibile, ha spiegato perché, in ragione del comportamento limitatamente collaborativo dell'imputato, ha ritenuto equo ridurre gli aumenti di pena per i vari reati in continuazione, ma non anche riconoscergli le attenuanti generiche (vds. pagg. 11 s., sent.).

4.4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova e dagli imputati nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI-02IC06M) 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (F) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello e dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento con rinvio della sentenza per [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca, ed il rigetto del suo ricorso nel resto; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città, nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla vendita, al trasporto, all'esportazione verso la Francia ed alla successiva reimportazione in Italia di un carico di circa undici chilogrammi di cocaina (capo 21 dell'imputazione). Ha confermato altresì la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori transazioni aventi egualmente ad oggetto cocaina e/o marijuana (capi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 27), nonché per la vendita di due mitragliette ed una pistola (capi 28 e 29) e per la procurata inosservanza di pena da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], condannato quale appartenente alla "ndrangheta" (capo 1), riconoscendo in relazione a tal ultimo reato, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero sul punto, l'aggravante della finalità agevolativa di quell'associazione mafiosa. 2. Impugna tale decisione il Procuratore generale presso la medesima Corte distrettuale, denunciando vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa l'aggravante del metodo mafioso per il delitto di cui al predetto capo 21). 2.1. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il 25 maggio 2019, un gruppo albanese, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], vendeva la sostanza stupefacente, con la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], a tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trasportandola nel luogo convenuto per lo scambio; questi ultimi, però, se ne impossessavano, senza pagarne il prezzo, e la trasportavano in Francia. Due giorni dopo, quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonima famiglia di "ndrangheta", si recavano in Francia: quivi prendevano contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale incontrava Viegas ed Elisa, che, a loro volta, il 31 maggio riportavano la droga in Italia, consegnandola presso un garage nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Già il primo giudice aveva escluso l'anzidetta aggravante e la Corte d'appello ha respinto il gravame del Pubblico ministero sul punto, rilevando: che la presenza di Gallico in Francia non dimostra anche il suo diretto interessamento nella vicenda, non avendo egli avuto alcun contatto con gli acquirenti; che non è neppure dimostrato che a convincere questi ultimi sia stata la prospettazione della forza intimidatrice della "ndrangheta"; che non vi sono elementi per collegare a quella vicenda il dialogo successivamente intercettato tra Viegas e tale Crea, in cui quest'ultimo gli rappresenta che «la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] è una grande famiglia laggiù», altresì riferendogli di timori per la propria compagna; che la condizione di [OSCURATO:PERSONA] quale malavitoso in contatto con organizzazioni criminali era nota a Viegas e Quentin già prima della sottrazione della cocaina; che, il 28 maggio, Viegas era andato a casa dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] con intenzioni minacciose, tenendo perciò un comportamento incompatibile con una modifica dei loro rapporti per effetto dell'intervento della "ndrangheta". Pertanto - conclude quella Corte - non è provato che alla fornitura di stupefacente in questione, anche solo nella fase del recupero, tale associazione mafiosa abbia preso parte attiva tramite suoi esponenti, potendo semmai ipotizzarsi un suo generico interesse ed un «aiuto secondario» offerto da Gallico a [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, ed altresì che ad indurre i due acquirenti a restituire la droga trafugata possa essere stata piuttosto la capacità di reazione della criminalità albanese. 2.3. Ritiene il Procuratore generale ricorrente che tale argomentare sia illogico. Evidenzia, in proposito: che la restituzione della droga è avvenuta praticamente sùbito dopo il colloquio tra "i francesi" e [OSCURATO:PERSONA]; che quest'ultimo era un mero esecutore di ordini; che Viegas, prima di tale colloquio, non era affatto intimorito da [OSCURATO:PERSONA], tanto da non aver esitato a sottrarre lo stupefacente, con l'intenzione di compensare suoi pregressi crediti verso di lui, sempre derivanti da analoghe transazioni precedenti tra loro; che la minaccia trova conferma nella citata conversazione tra Viegas e Crea. Da tanto, quindi, desume che la restituzione non sia avvenuta né spontaneamente, né per le pressioni di [OSCURATO:PERSONA] o di [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto per il timore di gravi ritorsioni da parte di organizzazioni criminali più efferate, non rilevando - ai fini della sussistenza dell'aggravante - quali esse siano, e dovendo comunque evidenziarsi come [OSCURATO:PERSONA], fino a poco prima del colloquio, fosse stato insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gallico ed altresì che l'appartenenza di quest'ultimo alla "ndrangheta" fosse nota ai francesi. Rileva, inoltre, in diritto, che l'aggravante in questione non postula l'effettiva esistenza di un'associazione mafiosa, attenendo piuttosto ai metodi operativi tipici di tale forma di criminalità e, perciò, potendo ravvisarsi anche in caso di reati commessi nell'àmbito di un'associazione criminale comune o da soggetti estranei a qualsiasi sodalizio: talché, nel caso specifico, perché essa potesse configurarsi, sarebbe stato sufficiente che il sodalizio di cui era parte [OSCURATO:PERSONA] fosse solito attuare sul territorio nazionale un effettivo e percepibile impiego di tali metodi. 3. Per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi entrambi i suoi difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Naso.3.1. Il primo lamenta anzitutto l'assenza di motivazione sul motivo d'appello con il quale era stata contestata l'affermazione di responsabilità in primo grado, rilevando come la Corte d'appello abbia completamente omesso di trattare la questione. 3.2. Comune ai due ricorsi, invece, è la doglianza riguardante i vizi di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990). • Trattandosi di motivazione fondata esclusivamente sugli esiti di conversazioni oggetto d'intercettazione, non suffragati da sequestri di sostanze o da riscontri obiettivi sull'effettività dei movimenti di danaro in quelle indicati, non vi sarebbe certezza né della natura della sostanza, né della sua quantità, trattandosi di dialoghi non espliciti. La Corte d'appello - si sostiene - erra quando afferma che il dato non sarebbe stato contestato con il gravame; inoltre, individua un "valore- soglia" diverso da quello comunemente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, senza nemmeno considerare, a tal fine, il territorio od il mercato di riferimento; ed utilizza, altresì, un criterio soggettivo (quale quello della «caratura criminale» dei soggetti coinvolti) per dimostrare l'esistenza di una circostanza invece oggettiva. Più in generale, il relativo giudizio si fonda su asserzioni congetturali e probabilistiche, in violazione del criterio di particolare rigore imposto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di c.d. "droga parlata". 3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi di motivazione relativamente al diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114, cod. pen.)., in quanto fondato dalla Corte distrettuale sull'assunto, tuttavia indimostrato, che dietro al ricorrente operasse un gruppo organizzato, senza tuttavia indicare quale sarebbe stato il contributo da lui offerto nella preparazione od esecuzione del reato. 3.4. I medesimi vizi - secondo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] - presenterebbe pure la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, giustificato anch'esso sul presupposto dell'inserimento dell'imputato in «realtà criminali di alto livello», tuttavia indinnostrato e, anzi, logicamente contraddetto dall'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso, confermata anche dalla Corte d'appello. 3.5. Comune, invece, ad entrambi i ricorsi, sebbene sulla base di presupposti differenti, è il motivo riguardante il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena-base. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia la disparità di trattamento rispetto all'imputato [OSCURATO:PERSONA], quantunque ben più gravato, giustificata in sentenza per le ammissioni di responsabilità operate da quest'ultimo, che tuttavia non hanno apportato alcun ausilio alle indagini, risultando perciò assimilabili le due posizioni per questo aspetto. A tanto si aggiunga che la stessa Corte distrettuale ha qualificato come «non apicale» il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], invece, anche sotto il profilo in esame rileva la mancata dimostrazione degli indici valorizzati in sentenza, ovvero l'elevato quantitativo di sostanza, il coinvolgimento di gruppi organizzati e la movimentazione internazionale della sostanza, essendosi in realtà trattato di un semplice e temporaneo spostamento. 3.6. Entrambi i ricorsi, infine, denunciano vizi di motivazione nella parte relativa alla confisca di alcuni immobili dell'imputato, rilevando che gli stessi erano stati acquistati anteriormente al reato, con modalità perfettamente regolari e verificabili e con il conferimento di somme, per lo meno in parte, di sicura provenienza lecita, poiché versate da familiari ed altri terzi. La sentenza si fonderebbe, invece, su un asserito legSme occulto, tuttavia puramente congetturale, tra il ricorrente e la società "Ajdini costruzioni", che risulterebbe aver corrisposto una notevole somma per l'acquisto dell'usufrutto di uno di quegli immobili fino al 2028, rinunciandovi però soltanto dopo pochi mesi e senza alcun corrispettivo. 4. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] poggia su tre motivi. 4.1. Il primo censura la mancata declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di attività da costui compiuta interamente all'estero. Egli, infatti, è stato contattato in Francia per sollecitare Viegas ed Elisa alla restituzione dello stupefacente sottratto, e lì è avvenuto l'incontro tra loro, non avendo successivamente egli preso parte alla reimportazione del carico in Italia. Citando giurisprudenza di questa Corte, sostiene dunque il suo difensore che, in caso di reato concorsuale, la giurisdizione italiana nei confronti del singolo concorrente presuppone che questi abbia tenuto nel territorio nazionale almeno una frazione della sua condotta e che quest'ultima si presenti significativa e collegabile funzionalmente alla restante porzione commessa all'estero. 4.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione in punto di colpevolezza. Esclusa l'aggravante del metodo mafioso, la condotta dell'imputato risulterebbe equivoca, non essendo possibile stabilire se egli abbia offerto uno specifico contributo alla reimportazione dello stupefacente in Italia o, piuttosto, si sia limitato a sollecitarne la restituzione ai venditori: nel qual caso, la sua condotta non avrebbe rilevanza penale, quanto meno sotto il profilo del dolo, ove si consideri che le sue conversazioni con i coimputati non sono state captate e che, quindi, le sue effettive intenzioni sono rimaste ignote.4.3. Da ultimo, la difesa ricorrente denuncia una violazione di legge, lì dove la Corte d'appello ha respinto la richiesta di riqualificazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di favoreggiamento reale (art. 379, cod. pen.). Considerando che, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale, la pluralità di condotte previste dall'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, se realizzata in un lasso temporale contenuto, dalle stesse persone e sulla medesima "partita" di sostanza, dà luogo ad un unico reato, integrando le azioni successive un mero post factum non punibile, tale deve considerarsi la reimportazione di cui si discute: di conseguenza, essendo il ricorrente intervenuto soltanto in questa successiva fase della vicenda, nessun comportamento di rilevo penale egli avrebbe posto in essere. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] adduce a sostegno del proprio ricorso tre motivi. 5.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata, accogliendo l'appello del Pubblico ministero sul punto, ha riconosciuto l'aggravante della finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore dell'associato alla "ndrangheta" [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 dell'imputazione). La Corte d'appello sarebbe venuta meno al suo dovere di motivazione rafforzata e, comunque, non sussisterebbero i presupposti di legge per il riconoscimento dell'aggravante. Replicando alle argomentazioni della sentenza, la difesa sostiene che i giudici d'appello abbiano sottovalutato le pur riconosciute millanterie dello [OSCURATO:PERSONA], confondendo la sua presunta volontà di accreditarsi presso il sodalizio mafioso con lo scopo di agevolazione dello stesso. Inoltre, il rapporto di parentela con il Morgante costituisce idonea ragione alternativa dell'ausilio a lui prestato; ed ancora, non si concilia con la ritenuta finalità agevolativa della consorteria la contrarietà manifestata dal ricorrente rispetto alla partecipazione del Morgante alle riunioni con altri esponenti dell'associazione, peraltro mai accertate. I giudici d'appello, inoltre, non avrebbero risposto ad alcune specifiche obiezioni rassegnate con il relativo gravame: ovvero che non è stato verificato se, nel periodo della sua latitanza, Morgante abbia continuato ad operare per l'organizzazione mafiosa, né comunque, in caso affermativo, che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di ciò e lo abbia direttamente e specificamente agevolato; ed altresì che le plurime millanterie compiute dallo [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue conversazioni con il figlio del Morgante, e specificamente rammentate in ricorso, erano tese ad esaltare l'ausilio da lui prestato al latitante, al solo scopo di aggirare una problematica economica esistente tra lui ed i familiari dell'altro. 5.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.Le ragioni sono essenzialmente quelle già esaminate nell'esporre l'analogo motivo rassegnato dalle difese di [OSCURATO:PERSONA]. Nello specifico, poi, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] osserva: che la decisione si presenta contraddittoria, perché è giunta a conclusione opposta con riferimento ad altro episodio analogo, contestato al capo 13) dell'imputazione e relativo anch'esso ad un quantitativo di droga desunto da conversazioni intercettate, ma dalla qualità non verificata; che, come dichiarato dal ricorrente, Vieaas si era lamentato della bassissima qualità della sostanza vendutagli; che, ragionando come la Corte distrettuale; si finisce irrazionalmente per far scaturire l'aggravante ed il conseguente aumento di pena da una scelta degli investigatori - quella, cioè, di non sequestrare la sostanza, pur potendolo - e per ribaltare l'onere della prova. 5.3. L'ultima doglianza riguarda il diniego delle attenuanti generiche, denunciandosi anche in questo caso violazione di legge e vizi della motivazione. Si deduce in proposito: che il ricorrente ha ammesso sin dal primo grado di giudizio le proprie responsabilità per gran parte dei fatti addebitatigli e, in apertura del dibattimento d'appello, anche per quelli da cui non era stato già assolto dal primo giudice; che, come riconosciuto da quest'ultimo, egli ha coinvolto sia i suoi coimputati che soggetti neppure indagati, consentendo di chiarire aspetti decisivi; che la sentenza impugnata si rivela contraddittoria, là dove, valorizzando tale contributo dichiarativo, ha ritenuto di ridurre gli aumenti di pena per continuazione; che non è corretto aver posto sullo stesso piano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come invece la sentenza ha fatto, non avendo il secondo reso alcuna dichiarazione; che la valorizzazione della gravità obiettiva del reato, effettuata dai giudici d'appello ai fini del diniego di tali attenuanti, è giuridicamente scorretta, introducendo una sorta di automatica esclusione non prevista dalla legge; che, infine, lo stesso Procuratore generale distrettuale aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, ancorché soltanto equivalenti alle aggravanti. 5.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica al ricorso del Procuratore generale distrettuale, richiamando i principali argomenti delle sentenze di merito e ribadendone la correttezza; inoltre, con riferimento all'ipotesi alternativa formulata da quel ricorso, ovvero quella di una minaccia proveniente dalla criminalità albanese anziché dalla "ndrangheta", ma pur sempre dai connotati mafiosi, ha osservato che si tratta di ricostruzione di fatto non consentita, perché formulata per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, sfornita di qualsiasi supporto probatorio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale distrettuale è inammissibile, poiché, dietro la censura d'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in realtà si duole della valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'appello, chiedendone al giudice di legittimità una diversa, che però non gli compete. L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); non sono censurabili, cioè, nel giudizio di legittimità, se non entro i limiti appena esposti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti tra risultanze probatorie o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Nello specifico, il percorso argomentativo seguìto dalla Corte distrettuale non presenta affatto tale vizio, poiché la semplice presenza del Gallico in Francia insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia la dimostrazione di suoi contatti diretti con i soggetti "ricercati" né di altri suoi comportamenti attivi e concludenti, se può essere espressiva di un imprecisato interesse della cosca mafiosa alla vicenda, come pure di un ausilio personale da lui prestato al proprio conterraneo [OSCURATO:PERSONA], non può valere a comprovare, se non attraverso un inammissibile salto logico, la perpetrazione di quella forma di coartazione particolarmente incisiva e suggestiva, necessaria per la configurabilità del c.d. "metodo mafioso". In tal senso, pertinente si rivela il riferimento, compiuto dalla Corte d'appello, al comportamento minaccioso tenuto da Viegas verso i genitori di [OSCURATO:PERSONA] dopo il colloquio con [OSCURATO:PERSONA], difficilmente conciliabile, a ragionar per logica, con una minaccia mafiosa da lui, in ipotesi, subita solo poche ore prima. Del resto, di tanto finisce per mostrarsi consapevole anche il Procuratore ricorrente, nel momento in cui prospetta l'ipotesi alternativa di una minaccia pur sempre munita di quei connotati, ma proveniente dal gruppo dei fornitori albanesi anziché dalla "ndrangheta": ipotesi, questa, che però — oltre a chiedere al giudice di legittimità un'indagine di fatto, ovviamente preclusagli — si rivela puramente congetturale, poiché non è sorretta nemmeno dalla semplice allegazione dell'esistenza di una tale capacità d'intimidazione da parte di un tale ipotetico gruppo criminale, né, men che mai, da specifici elementi probatori eventualmente trascurati o travisati dai giudici d'appello. 2. Per quel che riguarda l'impugnazione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], risulta fondato il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Dalla lettura dell'atto d'appello — consentita a questa Corte in ragione della natura procedurale del vizio dedotto — emerge infatti nitidamente che la difesa aveva con esso devoluto ed argomentato anche la questione della colpevolezza o meno dell'imputato, sulla quale, però, la sentenza d'appello ha completamente omesso di pronunciarsi. Palese, dunque, è il vizio di motivazione ed inevitabile, di conseguenza, è l'annullamento della decisione per tale imputato, con rinvio del processo al giudice • di merito, onde consentirgli di integrare la motivazione per tale capo. 2.2. Tanto determina il superamento e l'assorbimento degli ulteriori motivi d'impugnazione, poiché essi afferiscono tutti al trattamento sanzionatorio (riconoscimento dell'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; diniego delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62-bis, cod. pen.; eccessiva entità della pena base; confisca) e, come tali, presuppongono la risoluzione della questione sulla responsabilità dell'imputato e sulla rilevanza del contributo da lui eventualmente offerto alla condotta collettiva. 2.3. In proposito, tuttavia, oltre a quanto si dirà più avanti in tema di aggravante dell'ingente quantità, trattando dell'analoga doglianza proposta anche dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], può essere utile segnalare sin d'ora, per l'ipotesi che il giudizio di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] venga confermato, la necessità di una motivazione supplementare sulla confisca. Deve ribadirsi, a tal fine, che, in tema di confisca a norma dell'art. 240-bis, cod. pen., una volta accertata la sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio dell'imputato, sorge a carico di quest'ultimo una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che spetta a lui superare, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene staggito (e non solamente la non derivazione di esso dai profitti realizzati con il reato addebitatogli), in quanto acquistato con proventi adeguati alla propria capacità reddituale lecita, e quindi attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (così, tra le tante: Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, P., Rv. 274052). Ma, come da tempo precisato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491), l'onere della prova del requisito della sproporzione grava sul Pubblico ministero e dev'essere rigoroso, calibrato, cioè, sul medesimo standard della prova di colpevolezza, ove si consideri la natura di "pena reale" di tale confisca, piuttosto che di misura di sicurezza, dal momento che essa è suscettibile di attingere anche beni in alcun modo ricollegabili al reato oggetto di condanna.Ne deriva — con riferimento all'ipotesi oggetto di giudizio — che, in presenza della non discussa allegazione di specifici elementi dimostrativi della disponibilità, da parte dell'imputato, di redditi leciti e del conferimento degli stessi per l'acquisto del bene oggetto di ablazione, la valutazione operata dalla Corte d'appello non può ritenersi rispettosa di tale regola di giudizio. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a supporre la natura di schermo della società "Ajdini costruzioni" in ragione della rinuncia gratuita, da parte della stessa, al diritto di usufrutto sull'immobile confiscato, tuttavia esprimendosi Itermini di incertezza sui motivi di tale comportamento: ivi si legge, infatti, di «sconosciute dinamiche economiche sottostanti» e di riferibilità di tale società e del relativo patrimonio all'imputato come «unica spiegazione verosimile», con una valutazione perciò calibrata su un parametro di maggiore probabilità anziché di elevato grado di credibilità razionale, come invece dev'essere quella sottesa alla condanna ed alle relative pene. 3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, per la manifesta infondatezza di tutti e tre i motivi. 3.1. Il primo, in tema di difetto di giurisdizione, muove da un'erronea lettura della giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686), la quale è in realtà conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero (per tutte: Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274376). Nello specifico, dunque, non vi può essere alcun dubbio sulla giurisdizione italiana, considerando lo stretto ed indiscusso nesso logico e cronologico di consequenzialità della condotta mediatrice del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altrui condotte in cui si è articolata la complessiva transazione criminale e che sono state realizzate sul territorio italiano (ove la vicenda ha avuto inizio e fine). 3.2. La seconda doglianza, con cui si dubita del giudizio di colpevolezza, è puramente congetturale. La sequenza degli accadimenti ricostruita in sentenza rende del tutto plausibile, sul piano logico, la valutazione, operata dai giudici d'appello, in termini di decisività della mediazione del [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dei "francesi" non solo di restituire la droga, ma altresì di farsi carico del trasporto di essa in Italia: è a lui, infatti, che si rivolgono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed è dopo aver parlato con lui che Viegas ed Elisa, con un totale revirement di atteggiamento, restituiscono l'illecito carico precedentemente trafugato e, addirittura, si curano di riportarlo in Italia, accollandosi i relativi rischi, senza dubbio non minimi. A nulla rileva, poi, ai fini del giudizio di colpevolezza, la motivazione che lo ha indotto ad agire. Quand'anche, cioè, fosse stato mosso semplicemente dall'intento di permettere la restituzione di tale partita di stupefacente ai venditori, egli - per quanto rileva agli effetti penali - ha offerto un contributo morale, quanto meno agevolatore, se non addirittura determinante, alle altrui condotte illecite •di trasporto dalla Francia, detenzione e cessione (tale ovviamente essendo anche la restituzione) di quella sostanza. 3.3. Priva di qualsiasi fondamento giuridico, infine, è la richiesta di riqualificazione della sua condotta come favoreggiamento reale, formulata sul presupposto della verificazione della stessa dopo che il delitto di detenzione di stupefacenti si era già realizzato. L'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha sicuramente natura giuridica di norma a più fattispecie, con l'effetto che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle ivi descritte, è possibile ravvisare un unico reato. Perché ciò accada, tuttavia, è necessario che le diverse azioni siano poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità, avendo per oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente e dal medesimo soggetto; quando, invece, le differenti condotte tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati in concorso tra loro (vds., tra altre: Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Ghitti, Rv. 270266; Sez. 6, n. 9477 del 11/12/2009, dep. 2010, Pintori, Rv. 246404; Sez. 6, n. 25276 del 10/04/2002, Labbouz, Rv. 222013; Sez. 6, n. 230 del 17/11/1999, dep. 2000, D'Antoni, Rv. 215175). A maggior ragione ciò vale quando esse siano riferibili ad individui distinti, poiché, laddove il terzo s'inserisca con la propria condotta nel corso della complessiva operazione di gestione di un dato carico di droga, non v'è alcuna ragione per derogare alle regole ordinarie e, quindi, per escludere l'ascrivibilità ad esso della specifica e più circoscritta condotta tipica, che costituisca un segmento di quella tenuta da altro soggetto, già resosi autore, in relazione alla medesima sostanza, anche di altri comportamenti sanzionati dal predetto art. 73. 3.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.4. Il ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dev'essere respinto. 4.1. Infondato è il primo motivo, in tema di aggravante della finalità agevolativa mafiosa per il reato di procurata inosservanza di pena in favore dell'affiliato alla "ndrangheta" Morgante. Deve anzitutto ritenersi assolto, dal giudice di appello, il dovere di c.d. "motivazione rafforzata", di apprestare, cioè, in caso di riforma in senso sfavorevole all'imputato della sentenza appellata, una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), attraverso la compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore rispetto a quella riformata (in questo senso, tra altre: Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). Nello specifico, la Corte d'appello di Genova si è fatta carico di misurarsi specificamente con le argomentazioni del primo giudice, evidenziando plurime circostanze ritenute sintomatiche della finalità agevolativa dell'intera cosca, e non del solo latitante, e così confutando l'assunto della sentenza appellata, che aveva lamentato un vuoto probatorio sul punto. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno motivatamente dissentito dalla valutazione riservata dal Tribunale all'unico dato da esso specificamente valorizzato quale elemento rivelatore delle motivazioni esclusivamente personali della condotta ausiliatrice di [OSCURATO:PERSONA] a Morgante, ovvero le sollecitazioni a non partecipare alle riunioni di "ndrangheta" (vds. pagg. 13 s., sent. G.u.p. Trib., e pagg. 8 s, sent. d'appello). In particolare, la sentenza impugnata ha posto in risalto: il carattere protratto nel tempo dell'aiuto prestato dal ricorrente, non limitato a singoli episodi e qualificato anche da un significativo contributo economico; la sicura conoscenza, da parte sua, dell'attività associativa del Morgante, resa manifesta dalla volontà di quest'ultimo di prendere parte alle riunioni di "ndrangheta"; l'avere lo [OSCURATO:PERSONA] avvertito la necessità di accreditarsi con il figlio di Morgante; la presenza, nel dialogo con questi, accanto a possibili millanterie, di riferimenti a fatti specifici ed a comuni conoscenti, sì da essere agevolmente suscettibili di smentita i fatti da lui narrati, ove mai non veritieri. Più specificamente, la Corte d'appello ha plausibilmente rilevato come la contrarietà manifestata da [OSCURATO:PERSONA] alla partecipazione di Morgante alle riunioni tra mafiosi fosse determinata non già dalla sua presa di distanza da tale contesto illegale, bensì soltanto dalla consapevolezza del maggior rischio cui entrambi si esponevano, in ragione della latitanza in atto; così come correttamente ha osservato, altresì, che non rileva se a quelle riunioni Morgante, poi, avesse o meno preso parte, quanto piuttosto che egli avesse titolo a farlo e ciò gli fosse consentito proprio grazie alla latitanza assicuratagli da [OSCURATO:PERSONA]. La concludenza probatoria di tali elementi, se letti in reciproca interazione tra loro, non è superata dalle obiezioni difensive: quella della sottovalutazione delle millanterie dello [OSCURATO:PERSONA], infatti, si scontra non solo con la già rilevata possibilità di agevole smentita del suo narrato, ma anche con il contegno del figlio di Morgante, che, nel corso del loro dialogo (testualmente riportato nei suoi passaggi significativi alle pagg. da 6 a 10 della sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello), mostra di essere pienamente consapevole dell'aiuto da quegli prestato al proprio padre; mentre l'allegazione dell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso i familiari del Morgante per sottrarsi alle pretese economiche degli stessi, derivanti sempre da transazioni riguardanti stupefacenti e non andate a buon fine, è espressamente smentita già dalla sentenza di primo grado (pagg. 11 s.), che la sentenza d'appello richiama e con la cui motivazione, decisamente articolata, il ricorso elude qualsiasi confronto critico. In conclusione, dunque, la motivazione resa dai giudici d'appello non ha trascurato risultanze probatorie di segno contrario e potenzialmente decisive, non si presenta manifestamente illogica nel suo complessivo percorso argomentativo e si rivela munita di una valenza persuasiva superiore a quella del Tribunale, risultando perciò incensurabile in questa sede. 4.2. Anche il secondo motivo, in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente trattato, non ha fondamento. Vero è che la sostanza non è stata rinvenuta e che, avendo la tipologia e la quantità della stessa una rilevanza decisiva ai fini della sussistenza e della gravità del reato, la prova logica sul punto debba essere stringente, ma il ragionamento della Corte d'appello — conforme per questa parte a quello del Tribunale, con il recettizio rinvio agli elementi di prova illustrati nella relativa sentenza — soddisfa senza dubbio tale esigenza di rigore argomentativo. Plurime ed esplicite, infatti, sono le affermazioni rese dagli stessi imputati nel corso dei loro dialoghi intercettati, dalle quali emergono la quantità ed il valore della sostanza oggetto della transazione: [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, parla di «undici pezzi» e [OSCURATO:PERSONA] di «undici pani», ma poi quest'ultimo, raccontando l'accaduto ad un'altra persona, riferisce di aver fatto portare nell'occasione «undici chili di bianca»; Viegas, nelle fasi immediatamente precedenti l'acquisto, parla di «317.000 per pagar tutto... lui porta 300.000, io porto 17.500», e [OSCURATO:PERSONA], raccomandandogli di non creare problemi, commenta: «penso che la mia vita vale più di 300.000 euro»; ed è sempre [OSCURATO:PERSONA] che, dopo la sottrazione della sostanza, replicando alle sollecitazioni rivoltegli da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere rapidamente la situazione, spiega di non disporre di trecentomila euro, ma aggiunge: «se mi date un po' di tempo io li raccolgo quelli che avanzo.., in tutto il capitale 151.000 euro» (pagg. 66, 70, 78, 82, 83, 90, sent. Trib.). Del resto, coerenti con tali informazioni - peraltro indiscutibilmente genuine, perché derivanti dai diretti interessati - si presentano anche i timori per la propria incolumità, a più riprese manifestati da [OSCURATO:PERSONA] nonché la sua iniziativa di recarsi direttamente e con urgenza in Francia, non spiegabili altrimenti che con la grande rilevanza economica della transazione. Risulta perciò del tutto lineare e ragi-onevole la deduzione logica dei giudici di merito, nel senso che si sia trattato di cocaina (la "bianca") e di un quantitativo, quand'anche destinato al consumo immediato senza ulteriori "tagli" e quindi meno puro, comunque superiore ad 1,5 chilogrammi di principio attivo, ovvero al "valore-soglia" convenzionalmente individuato per la ravvisabilità dell'aggravante (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). Giova ricordare - al di là dell'empirico riferimento contenuto in sentenza, tuttavia non contrastato dal ricorrente con dati fondati su indagini scientifiche e/o statistiche - che, secondo l'ultima relazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze dell'UE, pubblicata nel 2022 e relativa all'anno 2020, gli Stati membri dell'Unione hanno segnalato circa 64.000 sequestri di cocaina, per un totale di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio oscillante tra il 31% e l'80% (dati simili, peraltro, a quelli ricavabili dalla stessa fonte e riferiti al 2019, ovvero 98.000 sequestri, per un totale sempre di 213 tonnellate, con una purezza media al dettaglio tra il 31% ed il 91%). La motivazione della sentenza impugnata sul punto, dunque, si sottrae a censura, tanto più se si rileva che le contrarie allegazioni difensive non sono sorrette da alcuno spunto probatorio, e men che mai da specifiche risultanze eventualmente trascurate dai giudici d'appello: tale non può certamente reputarsi, infatti, l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la droga sarebbe stata di pessima qualità, trattandosi di allegazione tardiva, interessata e comunque generica, nonché logicamente smentita dalle sue parole e dai suoi comportamenti nitidamente emersi dai suoi dialoghi intercettati. Né, infine, la decisione si presenta contraddittoria rispetto all'esclusione della medesima circostanza aggravante in relazione al delitto di cui al capo 13). Si trattava, infatti, nei due casi, non soltanto di stupefacenti di diversa tipologia (hashish e cocaina) nonché di dati ponderali e somme sensibilmente differenti (pagg. 43-46, sent. G.u.p.); ma soprattutto non è possibile denunciare tale vizio - come fa la difesa - tra decisioni diverse, in quanto l'esclusione dell'aggravante per il capo 13) è stata disposta in primo grado e la questione non è stata poi devoluta alla Corte d'appello, che dunque sul punto non si è pronunciata.N 4.3. Il terzo motivo di ricorso, in tema di diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, perché non consentito in questa sede, in cui il giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non è sindacabile, se non nei limiti dell'arbitrarietà per la sua manifesta irragionevolezza. Questo certamente non è il caso della sentenza impugnata, che, con motivazione ampiamente plausibile, ha spiegato perché, in ragione del comportamento limitatamente collaborativo dell'imputato, ha ritenuto equo ridurre gli aumenti di pena per i vari reati in continuazione, ma non anche riconoscergli le attenuanti generiche (vds. pagg. 11 s., sent.). 4.4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo gi
Sentenza Cassazione n. 43938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris