CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 novembre 2020 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen, per aver falsamente attestato, nella dichiarazione sostituiva di certificazione indirizzata al Dipartimento risorse umane di Roma capitale, di aver conseguito il titolo di studio della laurea in Giurisprudenza. 2. Contro la sentenza della Corte di Appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 49 e 483 cod. pen. Rappresenta che la dichiarazione in questione sarebbe stata rilasciata dall'imputato al Dipartimento risorse umane di Roma capitale in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro con l'ente pubblico, avente a oggetto l'assunzione dell'incarico di responsabile della segreteria del vicesindaco. Il conseguimento della laurea, tuttavia, non costituiva requisito necessario per il conferimento dell'incarico e, pertanto, a parere del ricorrente, la falsa attestazione sarebbe stata priva di qualsiasi utilità e sarebbe, conseguentemente, risultata priva di offensività. Atteso che nessun evento dannoso e pericoloso sarebbe derivato dalla dichiarazione, a parere del ricorrente, dovrebbe escludersi la rilevanza penale del fatto, trattandosi di falso innocuo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione alla sussistenza del dolo. Rappresenta, al riguardo, che il Bianchi era, sì, consapevole di affermare una circostanza non veritiera, ma nella ferma convinzione che tale circostanza non avesse alcun rilievo ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Non sussisterebbe, pertanto il dolo, mancando l'intenzione di ingannare l'ente che l'avrebbe assunto. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il difetto di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. Lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata valorizzazione, a tal fine, delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello, invero, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ritenuto che la dichiarazione fosse tutt'altro che irrilevante o innocua, evidenziando che il compenso da attribuire al Bianchi era stato determinato tenendo conto, tra l'altro, degli specifici requisiti professionali e dall'alta qualificazione professionale dello stesso, determinata, inevitabilmente, anche dal titolo di studio conseguito. La rilevanza del titolo era dimostrata anche dal fatto che il Bianchi si era dovuto confrontare con figure apicali di vari enti che miravano al medesimo incarico ed era evidente il rilievo che il possesso o meno della laurea aveva avuto nella valutazione comparativa dei canditati. La falsa dichiarazione, dunque, non solo aveva tratto in inganno l'ente pubblico su un requisito personale del candidato, ma aveva avuto anche rilevanza sia ai fini del conferimento dell'incarico, che della determinazione della retribuzione. Appare del tutto infondato, dunque, il riferimento al falso innocuo, che sussiste «quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica» (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 8200 del 15/01/2018, Franco, Rv. 272419; Sez. 5, n. 52742 del 20/09/2017, Mirabile, Rv. 271465; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lannberti, Rv. 261812). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' pacifico, invero, che «il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero>> (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041). 1.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,