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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02529/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22997/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 48/A, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.,nella persona del rappresentante legale pro tempore, disgiuntamente rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dagli To_SA•rrs Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Aquileia, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA, n. 1358/2017, pubblicata in data 29 giugno 2017, notificata in data 1 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice principale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori), avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1516/2016 del 23 maggio 2016, che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto infondate tutte le domande proposte dagli attori-opponenti, confermando il provvedimento con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 833.866,06, quale saldo del conto corrente di corrispondenza n. 04/009002264, e della somma di euro 3.634,14, quale saldo del mutuo chirografario stipulato in data 3 luglio 2007 (per complessivi euro 837.509,20), oltre accessori.

2. La Corte di appello di Venezia ha rilevato, innanzi tutto, l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'invalidità del contratto di mutuo chirografario e del contratto di prestazione di servizi di investimento, nonché della domanda diretta alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi di investimento, in difetto di un motivo di appello avverso le statuizioni del tribunale che quelle domande avevano respinto; in secondo luogo ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale si lamentava la violazione dell'art. 1956 2 cod. civ., non senza prima avere rilevato l'inammissibilità della domanda per mancanza di impugnazione della statuizione dell'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ. nei riguardi della debitrice principale e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della posizione da loro rivestita all'interno della società, per cui il motivo restava circoscritto alle posizioni degli altri due fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento a queste due ultime posizioni, la sentenza aveva fatto corretta applicazione del regime di distribuzione dell'onere della prova con riferimento all'art. 1956 cod. civ., avendo il fideiussore, che chiedeva la liberazione della prestata garanzia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza sua autorizzazione, avesse fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche; che gli appellanti avevano, invece, solamente dedotto che la prova della concessione del credito risultava per tabulas e che, in ogni caso, sarebbe stata riconosciuta dalla Banca, ma non sussisteva alcuna dimostrazione documentale, né vi era stato un «riconoscimento» da parte dell'Istituto di credito.

3. I giudici di secondo grado, sugli ulteriori motivi di gravame, hanno affermato che era infondata la tesi degli appellanti che «il mutamento delle garanzie del credito» doveva essere inteso «latu sensu come una forma di concessione del credito» e che «ogni mutamento delle condizioni economico-contrattuali sottoscritte dalle parti» rientrava nel concetto di «fare credito» di cui all'art. 1956 cod. civ.; che né la Banca, né il Tribunale avevano attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA] la qualifica di operatore qualificato, essendo stata piuttosto tale società qualificata dall'Istituto di credito come «investitore prudente».

4. La Corte di appello, con riguardo alla doglianza concernente gli obblighi informativi ha affermato che il primo giudice aveva escluso, con una statuizione che non era stata sottoposta ad uno specifico motivo di appello, la inadeguatezza delle operazioni e che il Tribunale aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi alla stregua della documentazione versata in atti dalla banca (documenti da n. 1 a n. 6) e del riconoscimento dell'adempimento di tali obblighi da parte dei clienti con la sottoscrizione degli ordini di acquisto, come risultante dai documenti nn. 1, 2 e 3, accertamento che era stato criticato dagli appellanti non contestando la valenza probatoria di tali documenti, ma con il richiamo di precedenti giurisprudenziali e sostenendo l'inconciliabilità (non sussistente) di ordine logico tra «l'assolvimento degli obblighi informativi e la estraneità al peggioramento delle condizioni patrimoniali».

5. La Corte d'appello, quanto al rigetto della richiesta di riduzione dell'ipoteca, ha, in ultimo, affermato, che la stessa era stata motivata dal tribunale con l'insufficiente documentazione prodotta in atti e che gli appellanti avevano dedotto, in modo inconsistente, che la riduzione era connessa alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta volta a descrivere la struttura e il funzionamento delle operazioni di acquisto dei titoli e a determinare le perdite conseguenti a tale produzione; da un lato la possibilità del giudice di avvalersi di esperti tecnici non esonerava la parte dall'onere probatorio sulla stessa incombente e dall'altro l'indagine richiesta non portava ad alcuna idonea dimostrazione dei requisiti per procedere alla riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 e ss. cod. civ., requisiti di cui nemmeno gli appellanti avevano allegato la ricorrenza.

6. La [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata a pag. 21 del controricorso, per la violazione dell'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati «causa petendi» e «petitum», nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312), poiché nel ricorso è stato dato conto dei fatti di causa alle pagine da 9 a 12.

2. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 e dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla dichiarata inammissibilità delle domande attoree e sull'invalidità e sulla risoluzione dei contratti di mutuo e servizi di investimento: anche da una lettura sommaria dell'atto di appello emergeva chiaramente che, nel corpo del medesimo atto, erano stati ampiamente ed estesamente indicati, i motivi di gravame ritenuti mancanti dal Collegio giudicante di secondo grado e che ciascuno dei motivi formulati in atto di citazione in appello fondava e giustificava la richiesta di invalidità e/o risoluzione del contratto, perché avvaloravano la tesi di fondo sostenuta in atti dagli appellanti in ordine all'assoluta mancanza di buona fede contrattuale imputabile alla Banca a danno degli odierni ricorrenti; la Corte di appello, poi, non aveva desunto, dai motivi di appello e dal contenuto complessivo dello stesso, le ragioni in fatto e in diritto atte a sorreggere e a fondare, compiutamente ed estesamente, le domande ritenute illegittimamente inammissibili; anche la statuizione della Corte d'appello sulla dichiarata mancata proposizione di un espresso motivo di impugnazione sull'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ. risultava ictu ocu/i illegittima e priva di fondamento da una lettura anche sommaria dell'atto di (ff appello, in cui, invece, veniva impugnato l'intero capo della sentenza del giudice di primo grado che aveva disposto sul punto; gli appellanti, poi, avevano ampiamente ed estesamente disquisito, da pag. 9 a pag. 15 dell'atto di appello, anche sulla questione del rispetto degli obblighi informativi e di correttezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 21 T.U.F. e 27, 28, 29, 30 e 31 Reg.

Consob n. 11522 del 1998; il Collegio, peraltro, sul punto, non aveva nemmeno esaminato le deduzioni in atto e in diritto formulate dagli appellanti in tema di obblighi informativi e di correttezza. 2.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.2 Ed invero, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass-. 21 luglio 2006, n. 16572; Cass., 13 luglio 2004, n. 12912) Inoltre, questa Corte, con specifico riguardo all'ipotesi, ricorrente, nella specie, in cui il giudice di appello abbia riscontrato la mancanza di uno specifico motivo di gravame in relazione alle statuizioni della sentenza di primo grado, ha affermato che «l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello» (Cass., 6 settembre 2021, n. 24048; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880). 2.3 Ciò posto, l'osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, l'onere per i ricorrenti di trascrivere integralmente l'atto di appello, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per l'esame delle censure sollevate; la mancata trascrizione, nell'odierno ricorso, dello specifico contenuto dell'atto di gravame impedisce, allora, la necessaria verifica dell'astratta idoneità del motivo di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e all'art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione al motivo di appello concernente la definizione di «operatore qualificato», non essendosi la Corte d'appello espressa su tale motivo né in senso positivo, né in senso negativo, mancando sul punto un'adeguata e sufficiente motivazione. 3.1 II motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2 In tema di ricorso per cassazione è, infatti, contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere 7 é esclusivamente a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141 del 28/6/2018; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass.17 luglio 2007, n. 15882).

Inoltre, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). 3.3 Ciò posto, nel caso in esame, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte di merito risulta aver esaminato la censura mossa in sede di gravame (specificamente riportata al punto 2 della sentenza impugnata), avendo affermato, peraltro con una ragione autonoma del decidere non censurata dai ricorrenti, che «la banca prima e il tribunale poi avevano rilevato che non era mai stata attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA]. tale qualifica, essendo, anzi, tale società stata qualificata dall'istituto di credito come "investitore prudente"» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3.4 Inoltre, in relazione al denunciato vizio motivazionale, gli stessi ricorrenti fanno riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di mancanza di «un'adeguata e sufficiente motivazione») non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. un. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.

4. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 2697 cod. civ., avendo gli attori assolto al loro onere per tabulas con i documenti nn. 8, 9 e 10 (ed anche n. 11), allegati al fascicolo di parte opponente, sulla base dei quali era legittimo pensare che la scelta dei nuovi investimenti, rispetto a quelli iniziali, era stata una «scelta obbligata», su sollecitazione dell'Istituto di credito, che aveva intenzionalmente omesso le diverse caratteristiche del prodotto finanziario «offerto»; la locuzione fare credito espressa dall'art. 1956 cod. civ., in realtà necessitava di un'attività interpretativa di più ampio respiro tale da involvere, qualunque, ipotesi di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, ivi compreso, come nel caso in esame, un mutamento sfavorevole della consistenza patrimoniale delle garanzie da cui il debitore principale era assistito, in aggiunta, a quella fideiussoria. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 4.3 Nel caso in esame, il ricorrente richiama nella illustrazione del motivo parti della motivazione della sentenza impugnata e svolge contestazioni riguardo ad essa, ma non evidenzia in relazione a quale specifico vizio ed a quale specifica norma, che si assume violata o erroneamente applicata, limitandosi piuttosto a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto all'uopo richiamati. 4.4 II motivo è, inoltre, inammissibile, perché non si confronta, con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove ha affermato, con plurime ragioni del decidere, che: 1) con riferimento alle sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi era stata alcuna violazione del regime di distribuzione dell'onere della prova con riferimento all'art. 1956 cod. civ., avendo il fideiussore, che chiede la liberazione della prestata garanzia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza sua autorizzazione, avesse fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. sul punto Cass., 17 novembre 2016, n. 23422); 2) gli appellanti avevano, invece, solamente dedotto che la prova della concessione del credito risultava per tabulas e che, in ogni caso, sarebbe stata riconosciuta dalla Banca, ma non sussisteva alcuna dimostrazione documentale, né vi era stato un «riconoscimento» da parte dell'Istituto di credito; 3) il primo giudice aveva escluso, con una statuizione che non era stata sottoposta ad uno specifico motivo di appello, la inadeguatezza delle operazioni e aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi alla stregua della documentazione versata in atti dalla banca (documenti da n. 1 a n. 6) e del riconoscimento dell'adempimento di tali obblighi da parte dei clienti con la sottoscrizione degli ordini di acquisto, come risultante dai documenti nn. 1, 2 e 3; 4) tale accertamento non era stato criticato dagli appellanti contestando la valenza probatoria di tali documenti, ma con il richiamo di precedenti giurisprudenziali e sostenendo l'inconciliabilità (non sussistente) di ordine logico tra «l'assolvimento degli obblighi informativi e la estraneità al peggioramento delle condizioni patrimoniali». 4.5 In ultimo, con specifico riferimento ai documenti richiamati a pag. 21 del ricorso per cassazione (doc. nn. 8, 9, 10 e 11), rileva ancora una volta il difetto di autosufficienza. 4.6 In proposito, vanno richiamati i principi statuiti da questa Corte secondo cui « Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione» (Cass., 21 maggio 2019, n. 13625) e secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 1 luglio 2021, n. 18695).

5. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.2872 cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 191 cod. proc. civ., perché la consulenza tecnica si rivelava assolutamente necessaria venendo in rilievo una questione squisitamente tecnica e perché la domanda di riduzione proposta era connessa indissolubilmente alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio; la Corte di appello non aveva considerato la distinzione tra consulenza tecnica deducente e consulenza tecnica percipiente, come era quella richiesta nel caso di specie. 5.1 II motivo è inammissibile, perché ancora una volta non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, laddove ha affermato che la possibilità del giudice di avvalersi di esperti tecnici non esonerava la parte dall'onere probatorio sulla stessa incombente e che l'indagine richiesta non portava ad alcuna idonea dimostrazione dei requisiti per procedere alla riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 e ss. cod. cv., requisiti di cui nemmeno gli appellanti avevano allegato la ricorrenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).6.

Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22997/2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 48/A, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.,nella persona del rappresentante legale pro tempore, disgiuntamente rappresentata e difesa, per delega a margine del controricorso, dagli To_SA•rrs Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Aquileia, n. 12. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di VENEZIA, n. 1358/2017, pubblicata in data 29 giugno 2017, notificata in data 1 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice principale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fideiussori), avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 1516/2016 del 23 maggio 2016, che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto infondate tutte le domande proposte dagli attori-opponenti, confermando il provvedimento con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 833.866,06, quale saldo del conto corrente di corrispondenza n. 04/009002264, e della somma di euro 3.634,14, quale saldo del mutuo chirografario stipulato in data 3 luglio 2007 (per complessivi euro 837.509,20), oltre accessori. 2. La Corte di appello di Venezia ha rilevato, innanzi tutto, l'inammissibilità delle domande aventi ad oggetto l'invalidità del contratto di mutuo chirografario e del contratto di prestazione di servizi di investimento, nonché della domanda diretta alla risoluzione del contratto di prestazione di servizi di investimento, in difetto di un motivo di appello avverso le statuizioni del tribunale che quelle domande avevano respinto; in secondo luogo ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale si lamentava la violazione dell'art. 1956 2 cod. civ., non senza prima avere rilevato l'inammissibilità della domanda per mancanza di impugnazione della statuizione dell'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ. nei riguardi della debitrice principale e dei fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della posizione da loro rivestita all'interno della società, per cui il motivo restava circoscritto alle posizioni degli altri due fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, con riferimento a queste due ultime posizioni, la sentenza aveva fatto corretta applicazione del regime di distribuzione dell'onere della prova con riferimento all'art. 1956 cod. civ., avendo il fideiussore, che chiedeva la liberazione della prestata garanzia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza sua autorizzazione, avesse fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche; che gli appellanti avevano, invece, solamente dedotto che la prova della concessione del credito risultava per tabulas e che, in ogni caso, sarebbe stata riconosciuta dalla Banca, ma non sussisteva alcuna dimostrazione documentale, né vi era stato un «riconoscimento» da parte dell'Istituto di credito. 3. I giudici di secondo grado, sugli ulteriori motivi di gravame, hanno affermato che era infondata la tesi degli appellanti che «il mutamento delle garanzie del credito» doveva essere inteso «latu sensu come una forma di concessione del credito» e che «ogni mutamento delle condizioni economico-contrattuali sottoscritte dalle parti» rientrava nel concetto di «fare credito» di cui all'art. 1956 cod. civ.; che né la Banca, né il Tribunale avevano attribuito alla [OSCURATO:SOCIETA] la qualifica di operatore qualificato, essendo stata piuttosto tale società qualificata dall'Istituto di credito come «investitore prudente». 4. La Corte di appello, con riguardo alla doglianza concernente gli obblighi informativi ha affermato che il primo giudice aveva escluso, con una statuizione che non era stata sottoposta ad uno specifico motivo di appello, la inadeguatezza delle operazioni e che il Tribunale aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi alla stregua della documentazione versata in atti dalla banca (documenti da n. 1 a n. 6) e del riconoscimento dell'adempimento di tali obblighi da parte dei clienti con la sottoscrizione degli ordini di acquisto, come risultante dai documenti nn. 1, 2 e 3, accertamento che era stato criticato dagli appellanti non contestando la valenza probatoria di tali documenti, ma con il richiamo di precedenti giurisprudenziali e sostenendo l'inconciliabilità (non sussistente) di ordine logico tra «l'assolvimento degli obblighi informativi e la estraneità al peggioramento delle condizioni patrimoniali». 5. La Corte d'appello, quanto al rigetto della richiesta di riduzione dell'ipoteca, ha, in ultimo, affermato, che la stessa era stata motivata dal tribunale con l'insufficiente documentazione prodotta in atti e che gli appellanti avevano dedotto, in modo inconsistente, che la riduzione era connessa alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta volta a descrivere la struttura e il funzionamento delle operazioni di acquisto dei titoli e a determinare le perdite conseguenti a tale produzione; da un lato la possibilità del giudice di avvalersi di esperti tecnici non esonerava la parte dall'onere probatorio sulla stessa incombente e dall'altro l'indagine richiesta non portava ad alcuna idonea dimostrazione dei requisiti per procedere alla riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 e ss. cod. civ., requisiti di cui nemmeno gli appellanti avevano allegato la ricorrenza. 6. La [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA], Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata a pag. 21 del controricorso, per la violazione dell'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in ossequio del quale il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati «causa petendi» e «petitum», nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 28 maggio 2018, n. 13312), poiché nel ricorso è stato dato conto dei fatti di causa alle pagine da 9 a 12. 2. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 342 e dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla dichiarata inammissibilità delle domande attoree e sull'invalidità e sulla risoluzione dei contratti di mutuo e servizi di investimento: anche da una lettura sommaria dell'atto di appello emergeva chiaramente che, nel corpo del medesimo atto, erano stati ampiamente ed estesamente indicati, i motivi di gravame ritenuti mancanti dal Collegio giudicante di secondo grado e che ciascuno dei motivi formulati in atto di citazione in appello fondava e giustificava la richiesta di invalidità e/o risoluzione del contratto, perché avvaloravano la tesi di fondo sostenuta in atti dagli appellanti in ordine all'assoluta mancanza di buona fede contrattuale imputabile alla Banca a danno degli odierni ricorrenti; la Corte di appello, poi, non aveva desunto, dai motivi di appello e dal contenuto complessivo dello stesso, le ragioni in fatto e in diritto atte a sorreggere e a fondare, compiutamente ed estesamente, le domande ritenute illegittimamente inammissibili; anche la statuizione della Corte d'appello sulla dichiarata mancata proposizione di un espresso motivo di impugnazione sull'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ. risultava ictu ocu/i illegittima e priva di fondamento da una lettura anche sommaria dell'atto di (ff appello, in cui, invece, veniva impugnato l'intero capo della sentenza del giudice di primo grado che aveva disposto sul punto; gli appellanti, poi, avevano ampiamente ed estesamente disquisito, da pag. 9 a pag. 15 dell'atto di appello, anche sulla questione del rispetto degli obblighi informativi e di correttezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 21 T.U.F. e 27, 28, 29, 30 e 31 Reg. Consob n. 11522 del 1998; il Collegio, peraltro, sul punto, non aveva nemmeno esaminato le deduzioni in atto e in diritto formulate dagli appellanti in tema di obblighi informativi e di correttezza. 2.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.2 Ed invero, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass-. 21 luglio 2006, n. 16572; Cass., 13 luglio 2004, n. 12912) Inoltre, questa Corte, con specifico riguardo all'ipotesi, ricorrente, nella specie, in cui il giudice di appello abbia riscontrato la mancanza di uno specifico motivo di gravame in relazione alle statuizioni della sentenza di primo grado, ha affermato che «l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello» (Cass., 6 settembre 2021, n. 24048; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880). 2.3 Ciò posto, l'osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, l'onere per i ricorrenti di trascrivere integralmente l'atto di appello, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per l'esame delle censure sollevate; la mancata trascrizione, nell'odierno ricorso, dello specifico contenuto dell'atto di gravame impedisce, allora, la necessaria verifica dell'astratta idoneità del motivo di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata. 3. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ. e all'art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione al motivo di appello concernente la definizione di «operatore qualificato», non essendosi la Corte d'appello espressa su tale motivo né in senso positivo, né in senso negativo, mancando sul punto un'adeguata e sufficiente motivazione. 3.1 II motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2 In tema di ricorso per cassazione è, infatti, contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il primo implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere 7 é esclusivamente a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 5 marzo 2021, n. 6150; Cass., 28 giugno 2018, n. 17141 del 28/6/2018; Cass., 18 giugno 2014, n. 13866; Cass.17 luglio 2007, n. 15882). Inoltre, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308). 3.3 Ciò posto, nel caso in esame, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché la Corte di merito risulta aver esaminato la censura mossa in sede di gravame (specificamente riportata al punto 2 della sentenza impugnata), avendo affermato, peraltro con una ragione autonoma del decidere non censurata dai ricorrenti, che «la banca prima e il tribunale poi avevano rilevato che non era mai stata attribuita alla [OSCURATO:SOCIETA]. tale qualifica, essendo, anzi, tale società stata qualificata dall'istituto di credito come "investitore prudente"» (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3.4 Inoltre, in relazione al denunciato vizio motivazionale, gli stessi ricorrenti fanno riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di mancanza di «un'adeguata e sufficiente motivazione») non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., sez. un. n. 8053 del 2014), qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. 4. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 2697 cod. civ., avendo gli attori assolto al loro onere per tabulas con i documenti nn. 8, 9 e 10 (ed anche n. 11), allegati al fascicolo di parte opponente, sulla base dei quali era legittimo pensare che la scelta dei nuovi investimenti, rispetto a quelli iniziali, era stata una «scelta obbligata», su sollecitazione dell'Istituto di credito, che aveva intenzionalmente omesso le diverse caratteristiche del prodotto finanziario «offerto»; la locuzione fare credito espressa dall'art. 1956 cod. civ., in realtà necessitava di un'attività interpretativa di più ampio respiro tale da involvere, qualunque, ipotesi di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, ivi compreso, come nel caso in esame, un mutamento sfavorevole della consistenza patrimoniale delle garanzie da cui il debitore principale era assistito, in aggiunta, a quella fideiussoria. 4.1 Il motivo è inammissibile. 4.2 In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 4.3 Nel caso in esame, il ricorrente richiama nella illustrazione del motivo parti della motivazione della sentenza impugnata e svolge contestazioni riguardo ad essa, ma non evidenzia in relazione a quale specifico vizio ed a quale specifica norma, che si assume violata o erroneamente applicata, limitandosi piuttosto a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi. Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto all'uopo richiamati. 4.4 II motivo è, inoltre, inammissibile, perché non si confronta, con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove ha affermato, con plurime ragioni del decidere, che: 1) con riferimento alle sole posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi era stata alcuna violazione del regime di distribuzione dell'onere della prova con riferimento all'art. 1956 cod. civ., avendo il fideiussore, che chiede la liberazione della prestata garanzia, l'onere di provare che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza sua autorizzazione, avesse fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. sul punto Cass., 17 novembre 2016, n. 23422); 2) gli appellanti avevano, invece, solamente dedotto che la prova della concessione del credito risultava per tabulas e che, in ogni caso, sarebbe stata riconosciuta dalla Banca, ma non sussisteva alcuna dimostrazione documentale, né vi era stato un «riconoscimento» da parte dell'Istituto di credito; 3) il primo giudice aveva escluso, con una statuizione che non era stata sottoposta ad uno specifico motivo di appello, la inadeguatezza delle operazioni e aveva ritenuto assolti gli obblighi informativi alla stregua della documentazione versata in atti dalla banca (documenti da n. 1 a n. 6) e del riconoscimento dell'adempimento di tali obblighi da parte dei clienti con la sottoscrizione degli ordini di acquisto, come risultante dai documenti nn. 1, 2 e 3; 4) tale accertamento non era stato criticato dagli appellanti contestando la valenza probatoria di tali documenti, ma con il richiamo di precedenti giurisprudenziali e sostenendo l'inconciliabilità (non sussistente) di ordine logico tra «l'assolvimento degli obblighi informativi e la estraneità al peggioramento delle condizioni patrimoniali». 4.5 In ultimo, con specifico riferimento ai documenti richiamati a pag. 21 del ricorso per cassazione (doc. nn. 8, 9, 10 e 11), rileva ancora una volta il difetto di autosufficienza. 4.6 In proposito, vanno richiamati i principi statuiti da questa Corte secondo cui « Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione» (Cass., 21 maggio 2019, n. 13625) e secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass., 1 luglio 2021, n. 18695). 5. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.2872 cod. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 191 cod. proc. civ., perché la consulenza tecnica si rivelava assolutamente necessaria venendo in rilievo una questione squisitamente tecnica e perché la domanda di riduzione proposta era connessa indissolubilmente alla richiesta consulenza tecnica d'ufficio; la Corte di appello non aveva considerato la distinzione tra consulenza tecnica deducente e consulenza tecnica percipiente, come era quella richiesta nel caso di specie. 5.1 II motivo è inammissibile, perché ancora una volta non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, laddove ha affermato che la possibilità del giudice di avvalersi di esperti tecnici non esonerava la parte dall'onere probatorio sulla stessa incombente e che l'indagine richiesta non portava ad alcuna idonea dimostrazione dei requisiti per procedere alla riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 e ss. cod. cv., requisiti di cui nemmeno gli appellanti avevano allegato la ricorrenza (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).6. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza de
Decreto Cassazione n. 02529/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris