CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art.73, comma 1, DPR 309/90, sull'assunto della non particolare gravità del fatto contestato, è manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, avendo la Corte di merito (cfr. pag. 4) confermato la pena irrogata, mediante lo scostamento dal minimo edittale operato dal primo giudice, tenendo in considerazione la qualità dello stupefacente, il consistente grado di purezza della sostanza psicotropa, la sua quantità (45,6 grammi lordi di cocaina), nonché, del reticente comportamento dell'imputato. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il co9sigliere estensore Il Presidente