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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17627/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAd3te-~-ertfe--pa44-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente • [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti [OSCURATO:PERSONA] • O4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAd3te-~-ertfe--pa44-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Venezia ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro diecimila di multa nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di cause di proscioglimento. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente • [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti [OSCURATO:PERSONA] • O4
Sentenza Cassazione n. 17627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris