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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 28865/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25658-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 200/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non k partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25658 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR Toscana ha dichiarato legittimi gli avvisi d'accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per IMU dell'anno 2012 su aree, in base al piano regolatore, edificabili;

2. il comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

3. parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,11 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe avrebbe errato nel ritenere dirimente ai fini della qualificazione della aree in questione come edificabili, il fatto che tale fosse la qualificazione in base al piano regolatore generale, laddove avrebbe invece dovuto tener conto del fatto che, in assenza di norme attuative del piano stesso, le aree erano in concreto non non edificabili.

I ricorrenti sostengono che a ritenere dirimenti le risultanze del piano regolatore generale, in forza dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, detto articolo sarebbe in contrasto con l'art.53 della Costituzione. 2.con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per non avere la CTR preso in esame l'eccezione sollevata nel ricorso originario e poi come motivo di appello contro la decisione reiettiva di primo grado, secondo cui i terreni in questione erano esenti da Imu in quanto terreni agricoli ricadenti in aree montane 7, comma 1, lett.h) d.lgs.504/92;

3. il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1.Presupposto dell'IMU, come già dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (art. 2, d.lvo 504/1992; art. 8 e 9, d.lgs. 23/2011)

3.2. Come questa Corte ha affermato innumerevoli volte ed anche la CTR ha esattamente ricordato, in tema di ICI e di IMU, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,11 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. .30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, cornma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio" (Cass.6702/2020; Cass. 9202/2019; SU 25506/2006).

3.3. Il dubbio di legittimità dell'art. 11, quater decies, comma 16, d.l. 203/2005, sollevato dai ricorrenti rispetto all'art.53 della Costituzioni, è stato già risolto nel senso della manifesta infondatezza dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.41/2008.

La Corte ha sottolineato che "il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi" e ciò in quanto "la potenzialità edificatorie dell'area, anche se prevista da strumento urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta de bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell'area".

3.4. (kuanto al secondo motivo di ricorso, la CTR ha implicitamente risposto alla ricordata eccezione dei contribuenti laddove rigettando l'appello proposto da questi ultimi, sul motivo che i terreni in questione erano terreni edificabili ha con ciò stesso implicitamente ma inequivocabilmente escluso trattarsi di terreni agricoli e quindi sussistere il presupposto dell'esenzione di cui alla lettera h), del comma 1, art. 7 d.lgs. 504/92 (ai sensi della quale sono esenti da imposta "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della

I. 27 dicembre 1977,n964"), 5jl ricorso va rigettato; 6 Vion vi è luogo a pronuncia sulle spese data che il Comune è rimasto intImatoi y)-c PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002,n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il dc, pagamento, a carico data ricorrenté, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25658-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 200/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non k partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25658 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la CTR Toscana ha dichiarato legittimi gli avvisi d'accertamento emessi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], per IMU dell'anno 2012 su aree, in base al piano regolatore, edificabili; 2. il comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. parte ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, viene denunciata la violazione dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,11 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Secondo i ricorrenti la CTR avrebbe avrebbe errato nel ritenere dirimente ai fini della qualificazione della aree in questione come edificabili, il fatto che tale fosse la qualificazione in base al piano regolatore generale, laddove avrebbe invece dovuto tener conto del fatto che, in assenza di norme attuative del piano stesso, le aree erano in concreto non non edificabili. I ricorrenti sostengono che a ritenere dirimenti le risultanze del piano regolatore generale, in forza dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, detto articolo sarebbe in contrasto con l'art.53 della Costituzione. 2.con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza per non avere la CTR preso in esame l'eccezione sollevata nel ricorso originario e poi come motivo di appello contro la decisione reiettiva di primo grado, secondo cui i terreni in questione erano esenti da Imu in quanto terreni agricoli ricadenti in aree montane 7, comma 1, lett.h) d.lgs.504/92; 3. il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1.Presupposto dell'IMU, come già dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (art. 2, d.lvo 504/1992; art. 8 e 9, d.lgs. 23/2011) 3.2. Come questa Corte ha affermato innumerevoli volte ed anche la CTR ha esattamente ricordato, in tema di ICI e di IMU, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005,11 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. .30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, cornma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio" (Cass.6702/2020; Cass. 9202/2019; SU 25506/2006). 3.3. Il dubbio di legittimità dell'art. 11, quater decies, comma 16, d.l. 203/2005, sollevato dai ricorrenti rispetto all'art.53 della Costituzioni, è stato già risolto nel senso della manifesta infondatezza dalla Corte Costituzionale con ordinanza n.41/2008. La Corte ha sottolineato che "il terreno deve essere considerato fabbricabile dal momento in cui viene ad essere ricompreso in uno strumento urbanistico generale, anche se non definitivamente approvato dalla Regione e mancante dei relativi strumento attuativi" e ciò in quanto "la potenzialità edificatorie dell'area, anche se prevista da strumento urbanistici solo in itinere, o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante ed, inoltre, il criterio del valore venale non comporta affatto una valutazione fissa ed astratta de bene, ma consente di attribuire al terreno il suo valore di mercato, adeguando le valutazioni alle specifiche condizioni di fatto del bene e, quindi, anche alle più o meno rilevanti potenzialità edificatore dell'area". 3.4. (kuanto al secondo motivo di ricorso, la CTR ha implicitamente risposto alla ricordata eccezione dei contribuenti laddove rigettando l'appello proposto da questi ultimi, sul motivo che i terreni in questione erano terreni edificabili ha con ciò stesso implicitamente ma inequivocabilmente escluso trattarsi di terreni agricoli e quindi sussistere il presupposto dell'esenzione di cui alla lettera h), del comma 1, art. 7 d.lgs. 504/92 (ai sensi della quale sono esenti da imposta "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della I. 27 dicembre 1977,n964"), 5jl ricorso va rigettato; 6 Vion vi è luogo a pronuncia sulle spese data che il Comune è rimasto intImatoi y)-c PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 per compensi professionali e euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002,n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il dc, pagamento, a carico data ricorrenté, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, s
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