CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello [OSCURATO:PERSONA], decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'accertamento di responsabilità del ricorrente per il reato di rapina aggravata Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione il difensore che contestava il giudizio di credibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], rilevando la mancata indicazione di riscontri esterni; ritenuto che tale doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte d'appello richiamava la valutazione di credibilità effettuata dal primo giudice anche nella parte in cui venivano identificati «convincenti riscontri»; e che, effettivamente, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge che il dichiarato del coimputato trova conferma nelle circostanze emerse dalle altre prove raccolte ed, in particolare, dalle dichiarazioni della persona offesa (oltre che dalla complessiva attività investiva e segnatamente dalla analisi dei tabulati). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 1